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	<title>Multe-Ingiuste.com &#187; Articoli</title>
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		<title>1 gennaio 2010. Entra in vigore il contributo unificato. Addio ai ricorsi gratis!</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[contributo unificato multe]]></category>

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Gentile automobilista e lettore di questo blog, se non lo sai ancora voglio portarti a conoscenza del fatto che la legge finanziaria per l’anno 2010 ha deciso di farti pagare delle spese di giustizia, qualora ti venisse in mente di esercitare il tuo diritto di difesa (è un diritto?) contro una multa per violazione del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1536 alignnone" style="border: 1px solid black;" title="contributo unificato" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/02/marca-da-bollo-300x215.jpg" alt="contributo unificato" width="300" height="215" /></p>
<p>Gentile automobilista e lettore di questo blog, se non lo sai ancora voglio portarti a conoscenza del fatto che la <strong>legge finanziaria per l’anno 2010</strong> ha deciso di farti pagare delle <strong>spese di giustizia</strong>, qualora ti venisse in mente di esercitare il tuo diritto di difesa (è un diritto?) contro una <strong>multa per violazione del Codice della Strada</strong>.</p>
<p>Dall&#8217;1 gennaio 2010 hai <strong>l’obbligo di pagare allo Stato l’importo di un contributo unificato</strong> (a seconda del valore della tua multa), con l’aggiunta di un <strong>diritto fisso di 8,00 euro</strong>.</p>
<p>Se l’importo della tua multa non supera  i 1.100,00 euro, devi acquistare un contributo unificato di<strong> € 30,00</strong>.</p>
<p>Se poi l’importo della tua sanzione dovesse superare i 1.100,00 euro, il contributo unificato avrà un costo di<strong> € 70,00</strong>.</p>
<p><strong>Quali scopi nobili e straordinari si prefigge lo Stato attraverso questa disposizione di legge?</strong></p>
<p>Alcuni politici giustificano l’introduzione di questa <strong>tassa d’accesso alla tutela giudiziaria</strong> adducendo la necessità di sostenere le innumerevoli spese di Giustizia; <strong>come se non pagassimo già troppe tasse per beneficiare dei servizi (?) pubblici</strong>.</p>
<p>Altri nostri rappresentati considerano questa nuova disposizione un intelligente <strong><em>escamotage </em>p</strong><strong>er “frenare” la presentazione dei ricorsi di cui sono oberati le cancellerie dei giudici di pace</strong>.</p>
<p>In sostanza, il necessario impiego di spesa da parte di un automobilista multato dovrebbe fungere da “filtro” rispetto ai molteplici ricorsi che sono depositati anche nel caso di loro infondatezza.</p>
<p>Ma questo è il punto!</p>
<p><strong>Come si può <em>a priori</em> stabilire se un ricorso è fondato o non è fondato?</strong></p>
<p>Perché qualcuno di potente deve decidere per noi, mortificando i nostri diritti?</p>
<p>In un Paese che si professa come Stato di Diritto è molto pericoloso affermare che si impone una spesa per limitare o disincentivare l’uso della Giustizia.</p>
<p><strong>L’art. 24 della Costituzione</strong> stabilisce il sacrosanto diritto alla difesa.</p>
<p>Con l’introduzione del contributo unificato per contestare le multe automobilistiche, <strong>la difesa diventa un privilegio a retaggio di pochi!</strong></p>
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		<title>[Multe AUTOVELOX] La strage compiuta dal traffiphot III SR posto in Fiumicino alla Via Aurelia (località Torrimpietra)</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Multe da autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace di Fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[multe Fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione multe]]></category>
		<category><![CDATA[ricorsi multe autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[Traffiphot III SR]]></category>

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		<description><![CDATA[
Qualche giorno fa ho ricevuto una richiesta di aiuto da parte del Sig. Marco Dominici da Roma, destinatario di 3 multe (per ora!) da autovelox accertate sul medesimo tratto stradale (Via Aurelia / altezza Via Ottaviano, sita nel Comune di Fiumicino).
Ho avuto il piacere di conversare telefonicamente con questo signore e devo dire che il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1502" class="wp-caption aligncenter" style="width: 481px"><img class="size-full wp-image-1502 " src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2009/12/AutoveloxTorrimpietra1.JPG" alt="" width="471" height="230" /><p class="wp-caption-text">foto gentilmente concessa da Marco Dominici</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Qualche giorno fa ho ricevuto una richiesta di <a href="http://www.multe-ingiuste.com/consulenza-legale" target="_blank"><strong>aiuto</strong></a> da parte del Sig. <strong>Marco Dominici</strong> da Roma, destinatario di 3 <strong>multe</strong> (per ora!) da <strong>autovelox </strong>accertate sul medesimo tratto stradale (<strong>Via Aurelia / altezza Via Ottaviano, sita nel Comune di Fiumicino</strong>).</p>
<p>Ho avuto il piacere di conversare telefonicamente con questo signore e devo dire che il suo caso mi ha davvero colpito.</p>
<p>Marco ha deciso di scrivere un vero e proprio pezzo giornalistico sulla sua esperienza di cittadino vessato da questi assurdi <strong>apparecchi automatici di rilevazione della velocità</strong>.</p>
<p>Di seguito pubblico integralmente l&#8217;articolo (<strong>e 2 video eccezionali!</strong>) che mi è stato girato via email dal malcapitato automobilista.</p>
<blockquote><p>Quando qualche giorno fa, rientrando a casa con mio figlio di 7 anni, ho aperto la cassetta delle lettere, mi sono stupito di trovare il <strong>famigerato tagliandino verde</strong> che avverte della presenza presso le poste di un verbale d’infrazione (una multa): “papà, ma come, <strong><em>tu</em></strong> hai preso una multa?”.</p>
<p>Già, io, che da sempre ho cercato di insegnare a mio figlio il <strong>rispetto delle regole</strong> (anche quando si pensa che possano essere sbagliate), ho da sempre giocato con lui alla ricerca dei cartelli stradali per vedere come vanno seguiti, ho comprato un’automobile ‘cassone’ ma adatta alla famiglia (Kangoo 1.2)… “Siamo esseri umani e anche papà potrebbe aver sbagliato!”, gli ho detto, in verità senza crederci troppo e cercando di fare mente locale sul dove, sul quando, sul perché.</p>
<p>Il 17 novembre ho ritirato la multa (intestata a mia moglie in quanto proprietaria dell’auto), e lo stupore è accresciuto: <em>dove?</em> a <strong>Torrimpietra</strong>, <em>quando?</em><strong> ben 5 mesi prima </strong><em>perché? </em><strong>avevamo superato i limiti di 2 km/h</strong> (insomma ci eravamo divertiti a simulare Shumacher con due bambini piccoli seduti sui loro bei seggiolini, a detta loro).</p>
<p>Subito è scattato il campanello d’allarme: si, è vero, frequentiamo quella zona d’estate, ma io mi ricordo sempre di aver preso l’autostrada!</p>
<p>E poi, perché far passare 5 mesi?</p>
<p>Nel frattempo non avrei potuto compiere decine di omicidi con la mia condotta scriteriata, e allora il <strong>Comune di Fiumicino</strong> non ne sarebbe stato pienamente complice?</p>
<p>Ancora: 2 km/h (ma potevano essere anche 4 o 6 o 8), con un tachimetro analogico come il mio, come è possibile controllarli, dovrei viaggiare forse sempre con un occhio rivolto alla strada e l’altro incollato al tachimetro per non incorrere anche in minimi errori di parallasse?</p>
<p>Insomma, le cose non mi tornavano affatto. Il giorno dopo, altro cedolino, altra multa ritirata (il 19 novembre) e, <em>incredibile dictu</em>, si trattava della <em>stessa</em> infrazione (eccesso di velocità a Torrimpietra, altezza del semaforo, direzione Fiumicino), <em>stesso</em> giorno, <em>stessa</em> ora: <strong>un evidente quanto pacchiano errore del software </strong>(quello che in gergo viene definita <em>violazione dell’integrità referenziale</em>).</p>
<p>I miei dubbi e sospetti cominciano a prendere corpo.</p>
<p>All’inizio il mio obiettivo era quello dell’ <em><span style="text-decoration: underline;">assoluzione per non aver commesso il fatto</span></em>: in 42 anni avevo preso una sola multa (nel 1987), per parcheggio non parallelo al marciapiede, mai superato un limite (e di viaggi ne faccio tanti, anche in quei famigerati comuni che notoriamente sono usi far cassa con le multe), mai parcheggiato in doppia fila, sempre cercato di impartire ai miei figli la correttezza sulle strade perché gli incidenti sono tristemente la prima causa di morte tra i giovani, sempre avuta una paura bestiale della velocità…</p>
<p>L’umiliazione di aver ricevuto una multa priva di ogni inconsistenza di fronte a mio figlio rappresentava oltremodo un atto di umiliazione nei miei confronti.</p>
<p>Successivamente, sabato 28 novembre, giungeva la terza multa: infrazione di inizio luglio, stesso luogo: qui i conti erano decisamente sballati.</p>
<p>Mi rendo allora conto che la strada difensiva della formula piena è difficile da percorrere, mi accontento umilmente di cercare l’assoluzione per ‘insufficienza di prove’: vado sul luogo ‘del delitto’ e<strong> verifico che il cartello che segnala il controllo della velocità non riporta la legge o la disposizione prefettizia che lo renda valido, controllo che in quel tratto di strada le macchine procedono in file parallele e quindi risulta impossibile determinare con certezza quale auto, tra quelle riprese in gruppo, possa aver fatto scattare l’autovelox</strong> (vengo poi a sapere che lo stesso effettua una foto ‘in differita’, dopo qualche istante che un’auto ha percorso dei sensori sull’asfalto, l’efficacia del qual sistema si autocommenta).</p>
<p>Insomma, io so di non aver superato i limiti, so anche che se lo avessi fatto non avrei avuto gli strumenti adatti per accorgermene (per differenze così minime), ma mi accontento di una linea difensiva basata su ‘cavilli’ regolamentari per non disperdermi in argomenti inefficaci.</p>
<p>Ma c’è ancora un tarlo che mi attanaglia, cavolo: io tornando dal mare faccio sempre l’autostrada!</p>
<p>Nel frattempo, giunge un’altra notifica (che non siamo ancora andati a ritirare).</p>
<p>Ieri (1 dicembre 2009) mio figlio viene con me all’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù di Palidoro (quest’anno ha dovuto fare una serie di controlli e un intervento all’orecchio).</p>
<p>La visita finisce presto e, tornando, decidiamo di fare una piccola documentazione video del tratto di strada incriminato.</p>
<p style="text-align: center;"><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z7AebFsAzJw&amp;rel=0&amp;color1=e1600f&amp;color2=febd01&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/Z7AebFsAzJw&amp;rel=0&amp;color1=e1600f&amp;color2=febd01&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
<p style="text-align: center;"><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SjcGX0jTgBQ&amp;rel=0&amp;color1=e1600f&amp;color2=febd01&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/SjcGX0jTgBQ&amp;rel=0&amp;color1=e1600f&amp;color2=febd01&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
<p>Quel tratto di strada quest’estate l’ho percorsa proprio per i controlli, le visite e l’operazione per mio figlio: tornando da Palidoro, per rientrare a Roma, si è costretti a passare per una parallela dell’Aurelia, salvo poi riimmettersi sulla statale numero 1 proprio all’altezza di Torrimpietra: ebbene, l’immissione avviene <em>dopo</em> la presenza del cartello segnalatore dei limiti di velocità (50 km/h), ovvero, immettendosi sull’Aurelia, non si ha nessun cartello di limite: il primo cartello che si incontra è quello che segnala il controllo della velocità, ma senza stabilire a “quanto” si possa andare!</p>
<p>Insomma, altro che ‘non aver commesso il fatto’ o ‘insufficienza di prove’: <strong>qui ci troviamo di fronte a un’assoluzione perché… ‘il fatto non sussiste’, questo è un vero e proprio autogol del Comune di Fiumicino, oltrettutto operato facendo sciacallaggio sulle persone che frequentano un ospedale pediatrico, non Gardland!</strong></p>
<p>Il problema è che nonostante l’evidenza dei fatti a tutti i livelli, ci troveremo comunque a dover contestare le multe che continueranno ad arrivare per mesi, con dispendio di tempo, denaro e salute, e questo <strong>credo sia vergognoso in uno Stato di Diritto come il nostro</strong>, nonostante mi renda perfettamente conto che ci sono problemi ben più grandi e che meritano da parte di tutti, me compreso, una considerazione e una priorità maggiore.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Marco Dominici</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ho esaminato i verbali di contestazione che Marco ha ricevuto e gli ho manifestato tutta la mia disponibilità ad assisterlo mediante ricorso davanti al <strong>Giudice di Pace di Fiumicino,</strong> per ottenere l&#8217;<strong>annullamento delle multe ricevute</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non voglio &#8220;tirare l&#8217;acqua al mio mulino&#8221; ma ritengo che tutte le persone rimaste vittime di una multa da autovelox, in particolare <strong>sul tratto stradale suindicato </strong>, debbano contestare la sanzione per ripristinare uno stato di legalità!</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ebook &#8220;<a href="http://www.multe-ingiuste.com/come-non-pagare-le-multe-da-autovelox.html" target="_blank"><strong>Come non pagare le multe da autovelox</strong></a>&#8221; ho indicato tutta una serie di possibili <strong>motivi di opposizione </strong>che possono essere utilizzati anche per il caso <strong>Traffiphot III SR di Fiumicino</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa guida rappresenta la soluzione ideale per chi vuole difendersi, <strong>senza l&#8217;ausilio di un avvocato</strong>, contro tutte le <strong>multe da autovelox</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma se anche Tu, come Marco, preferisci essere seguito personalmente dal team di <strong>Multe-Ingiuste.com</strong> in tutte le fasi di <strong>opposizione alla multa </strong>(<strong>redazione e invio ricorso, assistenza in udienza</strong>), compila il modulo per ottenere maggiori informazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">
		<form enctype="multipart/form-data" action="/category/articoli/feed#usermessage3b" method="post" class="cform" id="cforms3form">
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-3-1" class="textonly">Dati anagrafici del destinatario della multa</li>
			<li id="li-3-2"><label id="label-3-2" for="cf3_field_2"><span>Nome</span></label><input type="text" name="cf3_field_2" id="cf3_field_2" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(richiesto)</span></li>
			<li id="li-3-3"><label id="label-3-3" for="cf3_field_3"><span>Cognome</span></label><input type="text" name="cf3_field_3" id="cf3_field_3" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(richiesto)</span></li>
			<li id="li-3-4"><label id="label-3-4" for="cf3_field_4"><span>Indirizzo</span></label><input type="text" name="cf3_field_4" id="cf3_field_4" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(richiesto)</span></li>
			<li id="li-3-5"><label id="label-3-5" for="cf3_field_5"><span>Città</span></label><input type="text" name="cf3_field_5" id="cf3_field_5" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(richiesto)</span></li>
			<li id="li-3-6"><label id="label-3-6" for="cf3_field_6"><span>CAP</span></label><input type="text" name="cf3_field_6" id="cf3_field_6" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(richiesto)</span></li>
			<li id="li-3-7"><label id="label-3-7" for="cf3_field_7"><span>Email</span></label><input type="text" name="cf3_field_7" id="cf3_field_7" class="single fldemail fldrequired" value=""/><span class="emailreqtxt">(richiesto)</span></li>
			<li id="li-3-8"><label id="label-3-8" for="cf3_field_8"><span>Numero di telefono</span></label><input type="text" name="cf3_field_8" id="cf3_field_8" class="single" value=""/></li>
			<li id="li-3-9" class="textonly">Dati del verbale </li>
			<li id="li-3-10"><label id="label-3-10" for="cf3_field_10"><span>Data notifica verbale </span></label><input type="text" name="cf3_field_10" id="cf3_field_10" class="single cf_date" value=""/></li>
			<li id="li-3-11"><label id="label-3-11" for="cf_uploadfile3-11"><span>Allega il verbale </span></label><input type="file" name="cf_uploadfile3[]" id="cf_uploadfile3-11" class="cf_upload upload"/></li>
			<li id="li-3-12" class="textonly">Se non hai uno scanner invia il verbale al seguente numero di fax: 0823.1761722. Fai presente nel campo "Tuo messaggio" che hai inviato per fax il tuo verbale.</li>
			<li id="li-3-13"><label id="label-3-13" for="cf3_field_13"><span>Tuo messaggio</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf3_field_13" id="cf3_field_13" class="area"></textarea></li>
			<li id="li-3-14" class="textonly">Informativa e accettazione del contratto</li>
			<li id="li-3-15" class="textonly">Ho piena conoscenza del <a href="http://www.multe-ingiuste.com/condizioni-generali-di-contratto-per-il-servizio-di-consulenza-online"> contratto </a> </li>
			<li id="li-3-16"><input type="checkbox" name="cf3_field_16" id="cf3_field_16" class="cf-box-a fldrequired" title="Spunta la casella per approvare il contratto"/><label id="label-3-16" for="cf3_field_16" class="cf-after"><span>Accetto </span></label></li>
			<li id="li-3-17" class="textonly">E ai sensi di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificatamente le clausole contenute nelle presenti condizioni di contratto indicate con i numeri 6 (tariffe e pagamenti), 7 (garanzie e limitazioni di responsabilità), 8 (modifica delle condizioni generali), 9 (diritto di recesso), 10 (risoluzione del contratto) e 12 (foro competente e legislazione applicabile). </li>
			<li id="li-3-18"><input type="checkbox" name="cf3_field_18" id="cf3_field_18" class="cf-box-a fldrequired" title="Spunta la casella per approvare le clausole "/><label id="label-3-18" for="cf3_field_18" class="cf-after"><span>Accetto</span></label></li>
			<li id="li-3-19" class="textonly" style=" " >Autorizzo il trattamento dei dati personali, avendo preso visione della seguente <a href="http://www.multe-ingiuste.com/consulenza-legale/informativa-sulla-privacy-ex-art-13-dlgs-30062003-n-196?preview=true"> informativa </a> </li>
		</ol>
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		<p class="cf-sb"><input type="submit" name="sendbutton3" id="sendbutton3" class="sendbutton" value="Invia" onclick="return cforms_validate('3', true)"/></p>
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		<p class="linklove" id="ll3"><a href="http://www.deliciousdays.com/cforms-plugin"><em>cforms</em> contact form by delicious:days</a></p>		<div id="usermessage3b" class="cf_info " ></div>

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong> </strong></span></p>
<div align="center" style="border:1px solid #548ada;"><strong>Ti &egrave; piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!</strong><br />
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		</item>
		<item>
		<title>E se la notifica della multa è stata fatta solo al portiere dello stabile?</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/e-se-la-notifica-della-multa-e-stata-fatta-solo-al-portiere-dello-stabile</link>
		<comments>http://www.multe-ingiuste.com/e-se-la-notifica-della-multa-e-stata-fatta-solo-al-portiere-dello-stabile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Alessandra Riggio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[notifica multa]]></category>
		<category><![CDATA[notifica verbale portiere]]></category>
		<category><![CDATA[nullità cartella esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso cartella esattoriale]]></category>

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		<description><![CDATA[
Rientri a casa dopo una faticosa giornata di lavoro, con il nobile intento di rilassarti tra le mura domestiche.
Tuttavia, nemmeno il tempo di chiudere la porta di ingresso che subito noti  la presenza inquietante di una cartella esattoriale, posta sul tavolo del salone &#8211; in bella vista &#8211; quasi come se chi l&#8217;avesse collocata lì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1460 alignnone" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2009/11/207875_4554_ico_Multa.jpg" alt="" width="200" height="138" /></p>
<p>Rientri a casa dopo una faticosa giornata di lavoro, con il nobile intento di rilassarti tra le mura domestiche.</p>
<p>Tuttavia, nemmeno il tempo di chiudere la porta di ingresso che subito noti  la presenza inquietante di una <strong>cartella esattoriale, </strong>posta sul tavolo del salone &#8211; in bella vista &#8211; quasi come se chi l&#8217;avesse collocata lì (un tuo familiare verosimilmente) volesse farti un dono gradito.</p>
<p>A questo punto, non ti resta da fare altro che affrontare il nemico.</p>
<p>Apri la busta e &#8211; dopo aver cercato di interpretare le varie sigle contenute nella cartella &#8211; scopri che l&#8217;esosa somma che ti viene chiesta in pagamento dal <strong>concessionario della riscossione tributi </strong>si riferisce a una vecchia <strong>multa automobilistica, </strong>di cui tu non sai assolutamente nulla!</p>
<p>Il tuo stupore è assolutamente fondato perchè, all&#8217;epoca dei fatti, la busta di colore verde era stata consegnata al portiere dello stabile in cui vivi.</p>
<p>Pertanto ti chiedi cosa sia meglio fare.</p>
<blockquote><p><em>Pago immediatamente la somma &#8220;maggiorata&#8221; per le spese e gli interessi di mora elencati nella cartella di pagamento?</em></p>
<p style="text-align: center"><em>OPPURE</em></p>
<p><em>Contesto la cartella esattoriale perché non sono stato messo nelle condizioni di conoscere la violazione commessa?</em></p></blockquote>
<p>Se hai ancora dubbi circa l&#8217;azione da intraprendere, ti consiglio di continuare a leggere.</p>
<p>Capita di frequente, soprattutto nelle grandi città come Milano, Roma e altre, di ricevere cartelle esattoriali per delle violazioni di cui non si conosceva l’esistenza, in quanto mai ricevute personalmente, ma notificate al portiere.</p>
<p>Ebbene, <strong>in tema di notifiche</strong>, l’<strong>art. 139 c.p.c.</strong>, è chiaro nel disporre che <strong>la notificazione deve essere fatta direttamente al destinatario</strong>, cercandolo presso la propria abitazione o presso l’ufficio o il luogo di lavoro.</p>
<p>Solo nel caso in cui il destinatario non venga trovato nei luoghi citati, l’ufficiale giudiziario ha la possibilità di consegnare copia dell’atto a una persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda.</p>
<p>E ancora&#8230;in mancanza delle persone sopra citate, <strong>la copia è consegnata al portiere dello stabile</strong> o, quando il portiere manca, <strong>al vicino di casa che accetti di riceverla</strong>.</p>
<p>In questi ultimi casi, l’ufficiale giudiziario deve dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto al portiere o al vicino, <strong>a mezzo di lettera raccomandata</strong>,<strong> pena la nullità della notifica e il conseguente annullamento dell’atto irregolarmente notificato.</strong></p>
<p>Inoltre, nella relata della notifica del verbale al portiere o al vicino di casa, l’ufficiale giudiziario dovrà espressamente dichiarare che &#8211; prima di notificare a persona diversa dal destinatario &#8211; ha fatto tutti i tentativi possibili per rintracciare il titolare della multa o un suo familiare.</p>
<p>La lettera raccomandata inviata all&#8217;effettivo destinatario della multa dovrà contenere:</p>
<p>- l&#8217;indicazione della persona fisica a cui è stato notificato l’atto</p>
<p>- la data e l’ora della notifica</p>
<p>- e, in ultimo, i tentativi compiuti di rintracciare il destinatario</p>
<p style="text-align: center;"><strong>pena la nullità della notifica della multa e di conseguenza della cartella esattoriale!</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Spero che i tuoi ultimi dubbi siano stati fugati.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">Vuoi predisporre un ricorso contro la cartella esattoriale?</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.multe-ingiuste.com/consulenza-legale"><strong><span style="color: #800000;">Visita la pagina di consulenza</span></strong></a></p>
</blockquote>
<p><span style="font-family: andale mono,times">Autore:</span><strong><span style="font-family: andale mono,times"> Avv. Alessandra Riggio (foro di Milano)</span><br />
</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1412" style="border: 1px solid black" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2009/10/alessandra-riggio-150x150.jpg" alt="Avv. Alessandra Riggio" width="126" height="126" /><br />
</strong></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Multe-Ingiuste.com diventa un network di avvocati esperti in O.S.A. (opposizioni a sanzioni amministrative)</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/multe-ingiuste-com-diventa-un-network-di-avvocati-esperti-in-o-i-a-opposizioni-a-sanzioni-amministrative</link>
		<comments>http://www.multe-ingiuste.com/multe-ingiuste-com-diventa-un-network-di-avvocati-esperti-in-o-i-a-opposizioni-a-sanzioni-amministrative#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[A proposito del Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati specializzati]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[multe ingiuste]]></category>

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		<description><![CDATA[
E’ trascorso 1 anno dall’apertura di questo blog e sinceramente non credevo che Multe-Ingiuste.com sarebbe diventato – in così poco tempo &#8211; uno dei più autorevoli siti in materia di tutela dei cittadini dalle multe e dalle sanzioni amministrative in genere.
Non ti nascondo la mia soddisfazione ogniqualvolta le persone apprezzano gli articoli postati nel blog.
Ancor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1393 aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2009/09/team.jpg" alt="" width="425" height="282" /></p>
<p>E’ trascorso 1 anno dall’apertura di questo blog e sinceramente non credevo che <strong>Multe-Ingiuste.com</strong> sarebbe diventato – in così poco tempo &#8211; uno dei più autorevoli siti in materia di <strong>tutela dei cittadini dalle multe e dalle sanzioni amministrative</strong> in genere.</p>
<p>Non ti nascondo la mia soddisfazione ogniqualvolta le persone apprezzano gli articoli postati nel blog.</p>
<p>Ancor più appagante è ricevere la sincera gratitudine da parte di coloro che – avendo ricevuto una <strong>consulenza</strong> – riescono a farsi annullare la multa.</p>
<p>Ma sono convinto che Multe-Ingiuste.com può –anzi &#8211; DEVE dare ancora di più, sia come raccoglitore di notizie sia come servizio di consulenza.</p>
<p>Ecco perché ho decido di creare un <strong>team composto da avvocati</strong> (provenienti da ogni parte d’Italia e &#8211; ovviamente &#8211; specializzati nel settore delle sanzioni amministrative) capace di offrirTi:</p>
<ul>
<li>le <strong>migliori informazioni</strong> per la tutela dalle sanzioni amministrative, anche in ragione della località in cui è stata elevata la multa</li>
<li>un <strong>servizio di consulenza a 360 gradi</strong> (dalla redazione del ricorso all’assistenza in udienza davanti al Giudice competente).</li>
</ul>
<p>Molto presto la pagina dedicata al servizio di consulenza legale sarà aggiornata e verranno pubblicati i primi articoli degli avvocati che sono entrati a far parte del Team.</p>
<p>A loro va il mio personale ringraziamento per la fiducia che hanno riposto in questo network.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Ma se mi sospendono la patente, posso guidare un ciclomotore 50cc.?</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/ma-se-mi-sospendono-la-patente-posso-guidare-un-ciclomotore-50cc</link>
		<comments>http://www.multe-ingiuste.com/ma-se-mi-sospendono-la-patente-posso-guidare-un-ciclomotore-50cc#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sospensione della patente]]></category>
		<category><![CDATA[ciclomotore 50cc]]></category>

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		<description><![CDATA[
Questa è la domanda che più di frequente mi viene posta dai lettori di Multe-Ingiuste.com
Il ragionamento che viene fatto da tutti coloro che vengono colpiti da un provvedimento di sospensione della patente può essere riassunto in questo modo.
Ok&#8230;mi hanno sospeso e ritirato la patente. A questo punto utilizzo il mio scooter 50cc., tanto nel mio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1375 aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2009/05/50-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></p>
<p>Questa è la domanda che più di frequente mi viene posta dai lettori di Multe-Ingiuste.com</p>
<p>Il ragionamento che viene fatto da tutti coloro che vengono colpiti da un provvedimento di sospensione della patente può essere riassunto in questo modo.</p>
<blockquote><p><em>Ok&#8230;mi hanno sospeso e ritirato la patente. A questo punto utilizzo il mio scooter 50cc., tanto nel mio caso non occorre alcun certificato di idoneità per la guida.</em></p></blockquote>
<p>Tale argomentazione, pur rispondendo alla logica, trova dei limiti nel dettato normativo.</p>
<p>Difatti, se anche tu hai questo dubbio, devi sapere che l&#8217;art. 116 del codice della strada ti permette di usare il ciclomotore 50cc. solo se la sospensione di patente consegue alla violazione dell&#8217;art. 142 &#8211; comma 9 &#8211; del c.d.s.</p>
<p>In altri termini, solo se hai superato il limite di velocità <strong>di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h</strong>, hai la possibilità di sbrigare le tue faccende quotidiane utilizzando un mezzo di cilindrata 50.</p>
<p>E se decidi di guidare il ciclomotore, durante il periodo di sospensione della patente, per infrazioni diverse dall&#8217;art. 142 comma 9 del c.d.s., quali sanzioni sono previste a tuo carico se hai la sventura di essere fermato dall&#8217;organo di polizia?</p>
<p>In questo caso ti viene irrogata una multa pecuniaria, che può variare da un minimo di € 542,00 a un massimo di € 2.168,00.</p>
<p><strong>P.S. Se ti è piaciuto l&#8217;articolo e se vuoi contribuire alla crescita di questo blog, SOLO SE VUOI, effettua una donazione &#8220;libera&#8221;, cliccando sul pulsante qui sotto.</strong></p>
<table style="height: 26px;" border="0" width="666">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Hai ricevuto una multa ingiusta? Non avere paura di ricorrere al Giudice di Pace&#8230;</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/hai-ricevuto-una-multa-ingiusta-non-avere-paura-di-ricorrere-al-giudice-di-pace</link>
		<comments>http://www.multe-ingiuste.com/hai-ricevuto-una-multa-ingiusta-non-avere-paura-di-ricorrere-al-giudice-di-pace#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[multa autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso giudice di pace]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso multa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multe-ingiuste.com/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[
Il diritto di difesa è senza dubbio la migliore conquista delle moderni società!
Eppure, ancora c&#8217;è chi ha paura di far valere i propri diritti, pensando che sia inutile resistere all&#8217;operato delle Pubbliche Amministrazioni che elevano &#8211; quotidianamente &#8211; decine e decine di migliaia di multe al giorno a danno degli automobilisti!
Ora ti svelo un segreto&#8230;le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1349 aligncenter" style="border: 1px solid black;" mce_style="border: 1px solid black;" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2009/05/paura-200x300.jpg" mce_src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2009/05/paura-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300"/></p>
<p><b>Il diritto di difesa è senza dubbio la migliore conquista delle moderni società!</b></p>
<p>Eppure, ancora c&#8217;è chi ha paura di far valere i propri diritti, pensando che sia inutile resistere all&#8217;operato delle Pubbliche Amministrazioni che elevano &#8211; quotidianamente &#8211; decine e decine di migliaia di multe al giorno a danno degli automobilisti!</p>
<p>Ora ti svelo un segreto&#8230;<b>le multe vanno sempre contestate</b>.</p>
<p>Il tuo problema non deve essere sul &#8220;se&#8221; fare opposizione alla sanzione amministrativa.</p>
<p>Al contrario, la tua attenzione si deve focalizzare sul &#8220;come&#8221; tutelarsi nel migliore dei modi.</p>
<p>A mio avviso non c&#8217;è rimedio migliore del <b>ricorso al Giudice di Pace</b>!</p>
<p>E se vuoi capire perchè mi sbilancio così spudoratamente a favore del Giudice di Pace (rispetto al Prefetto), ti consiglio di leggere quanto mi è accaduto proprio stamattina.</p>
<p>Alle ore 09:30 dovevo discutere &#8211; davanti al Giudice di Pace di S. Maria C.V. &#8211; un ricorso che avevo presentato contro una multa elevata a carico di una mia assistita.</p>
<p>Quando è arrivato il mio &#8220;turno&#8221; davanti al Giudice, ho iniziato la mia discussione tesa a dimostrare l&#8217;illegittimità della sanzione, secondo quanto già avevo scritto nel ricorso difensivo.</p>
<p>Vuoi sapere una cosa?</p>
<p>Dopo circa 10 secondi dall&#8217;inizio della mia arringa difensiva, il Giudice mi ha interrotto per comunicarmi l&#8217;esito favorevole del ricorso (multa annullata!) e sai perchè?</p>
<p>L&#8217;amministrazione comunale chiamata a difendersi nel giudizio <b>non aveva depositato NULLA </b>che potesse dimostrare la responsabilità della mia assistita in ordine all&#8217;infrazione contestata con il verbale.</p>
<p>Questa circostanza, assorbente qualsiasi altro motivo (pur valido) che io avevo indicato nel ricorso, mi aveva fatto vincere la causa senza particolari sforzi oratori!</p>
<p>Il fatto è che non tutti sanno che la normativa in materia di sanzioni amministrative impone alla P.A. di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza del trasgressore.</p>
<p>Non basta la consegna di una multa o la notifica della busta di colore verde a ritenere validi gli intenti punitivi dell&#8217;autorità contro il cittadino.</p>
<p>Di questo aspetto e, in generale, sulla convenienza di ricorrere al Giudice di Pace, ne parlo in maniera approfondita in <a href="http://www.multe-ingiuste.com/come-non-pagare-le-multe-da-autovelox.html" mce_href="http://www.multe-ingiuste.com/come-non-pagare-le-multe-da-autovelox.html" target="_blank"><b>Come non pagare le Multe da Autovelox</b></a>.</p>
<p>Ma allora perchè ancora ritieni di non essere in grado di difenderti da solo contro le sanzioni amministrative?</p>
<p>Se hai difficoltà nella stesura del ricorso, puoi chiedermi <a href="http://www.multe-ingiuste.com/consulenza-legale" mce_href="http://www.multe-ingiuste.com/consulenza-legale"><b>aiuto</b></a>.</p>
<p>Se la tua multa, poi, riguarda gli Autovelox, sappi che ho scritto una <b><a href="http://www.multe-ingiuste.com/come-non-pagare-le-multe-da-autovelox.html" mce_href="http://www.multe-ingiuste.com/come-non-pagare-le-multe-da-autovelox.html" target="_blank">Guida</a> </b>pratica e di facile comprensione, che ti permette di avere sottomano tutti i più importanti motivi per contestare le macchinette automatiche di rilevazione della velocità.</p>
<p>Ho persino allegato all&#8217;ebook la formula di ricorso già pronta per l&#8217;uso!</p>
<p>Insomma, in definitiva, che tu voglia o meno avvalerti dei servizi previsti da questo blog, il mio personale consiglio è</p>
<p style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><font style="" color="#800000"><b>DIFENDITI DALLA MULTA CON IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE</b></font></p>
<p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;">Non hai nulla da perdere!</p>
<p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;"><i>Post correlati</i></p>
<p><a href="http://www.multe-ingiuste.com/perche-se-ricorri-al-giudice-di-pace-la-possibilita-di-annullare-una-multa-aumenta-del-200" mce_href="http://www.multe-ingiuste.com/perche-se-ricorri-al-giudice-di-pace-la-possibilita-di-annullare-una-multa-aumenta-del-200" target="_blank">Perchè se ricorri al Giudice di Pace la possibilità di annullare una multa aumenta del 200%?</a></p>
<p><a href="http://www.multe-ingiuste.com/ecco-la-formula-di-ricorso-da-utilizzare-se-hai-ricevuto-la-multa-per-omessa-comunicazione-dati-del-conducente" mce_href="http://www.multe-ingiuste.com/ecco-la-formula-di-ricorso-da-utilizzare-se-hai-ricevuto-la-multa-per-omessa-comunicazione-dati-del-conducente" target="_blank">Ecco la formula di ricorso da utilizzare se hai ricevuto la multa per omessa comunicazione dati del conducente.</a></p>
<p style="text-align: right;" mce_style="text-align: right;">Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Come non pagare le multe da AUTOVELOX!</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/non-pagare-le-multe-da-autovelox</link>
		<comments>http://www.multe-ingiuste.com/non-pagare-le-multe-da-autovelox#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Formulario]]></category>
		<category><![CDATA[Multe da autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[104/C2]]></category>
		<category><![CDATA[105/SE]]></category>
		<category><![CDATA[142]]></category>
		<category><![CDATA[eccesso di velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Telelaser]]></category>
		<category><![CDATA[Traffiphot III SR]]></category>
		<category><![CDATA[Tutor]]></category>
		<category><![CDATA[Velomatic 512]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multe-ingiuste.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[
Ci sono voluti 2 mesi per ultimare il lavoro, ma alla fine ce l&#8217;ho fatta!
Ho appena finito di pubblicare online la guida definitiva e indispensabile per difenderti dalle multe da autovelox anche se non sei un avvocato!

Mi riferisco ovviamente al verbale di infrazione che hai ricevuto per eccesso di velocità ai sensi dell&#8216;art. 142 del codice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1325" title="Come non pagare le multe da AUTOVELOX" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2009/04/ebook-208x300.jpg" alt="" width="208" height="300" /></p>
<p>Ci sono voluti 2 mesi per ultimare il lavoro, ma alla fine ce l&#8217;ho fatta!</p>
<p>Ho appena finito di pubblicare online la <strong>guida definitiva e indispensabile per difenderti dalle multe da autovelox <span style="text-decoration: underline;">anche se non sei un avvocato</span>!<br />
</strong></p>
<p>Mi riferisco ovviamente al verbale di infrazione che hai ricevuto per <strong>eccesso di velocità</strong> ai sensi dell<strong>&#8216;art. 142 del codice della strada</strong> e accertato tramite:</p>
<ul>
<li><strong>Traffiphot III SR</strong></li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>104/C2</strong><strong></strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>105/SE</strong><span style="font-weight: bold;"> </span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-weight: bold;">Velomatic 512 </span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-weight: bold;">Telelaser </span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-weight: bold;">Tutor</span></li>
</ul>
<p>Se desideri ricevere ulteriori informazioni sull&#8217;<strong>eBook </strong>e sulla <strong>formula di ricorso </strong>da utilizzare per tutelarti al meglio, ti invito a leggere <strong><a href="http://www.multe-ingiuste.com/come-non-pagare-le-multe-da-autovelox.html">questa pagina</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Quando si prescrive la tua multa automobilistica?</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/quando-si-prescrive-la-tua-multa-automobilistica</link>
		<comments>http://www.multe-ingiuste.com/quando-si-prescrive-la-tua-multa-automobilistica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione multa]]></category>

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		<description><![CDATA[
La notifica di una multa automobilistica genera un&#8217;aspettativa di credito potenziale dell&#8217;Ente accertatore nei tuoi confronti.
Questo credito potenziale diventa effettivo ed esigibile nel caso in cui decorrono i 60 giorni (dalla notifica) e tu non hai pagato o non ti sei opposto alla sanzione amministrativa.
A questo punto l&#8217;Ente accertatore, avvalendosi delle società concessionarie della riscossione, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1304" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2009/04/prescrizione-264x300.jpg" alt="" width="264" height="300" /></p>
<p>La notifica di una multa automobilistica genera un&#8217;aspettativa di <strong>credito potenziale</strong> dell&#8217;Ente accertatore nei tuoi confronti.</p>
<p>Questo credito potenziale diventa effettivo ed esigibile nel caso in cui decorrono i 60 giorni (dalla notifica) e tu non hai pagato o non ti sei opposto alla sanzione amministrativa.</p>
<p>A questo punto l&#8217;Ente accertatore, avvalendosi delle <strong>società concessionarie della riscossione</strong>, ti richiede in maniera coercitiva il pagamento di quanto dovuto in virtù del verbale d infrazione, il tutto maggiorato da interessi e spese di procedura.</p>
<p>Questa fase di esazione avviene mediante la notifica di una <strong>cartella esattoriale </strong>(o di pagamento).</p>
<p>Ciò posto, devi sapere che il credito che l&#8217;Ente accertatore vanta nei tuoi confronti non ha durata illimitata!</p>
<p>Difatti, ai sensi dell&#8217;<strong>art. 23 della legge 689/81</strong> (in mataria di sanzioni amministrative), il <strong>diritto a riscuotere</strong> le somme dovute per le violazioni al codice della strada <strong>si prescrive nel termine di</strong><strong> 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione</strong>.</p>
<p>A mò di esempio se la tua multa risale all&#8217;anno 2003, la successiva notifica di una cartella esattoriale avvenuta nel corso dell&#8217;anno 2009 è da considerarsi illegittima per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto.</p>
<p>In questo caso, ricorri alla giustizia per l&#8217;annullamento della cartella di pagamento.</p>
<table style="height: 22px;" border="1" width="514" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Articolo correlato:</strong></p>
<p><a href="http://www.multe-ingiuste.com/entro-quanti-giorni-il-vigile-deve-notificarti-la-busta-di-colore-verde" target="_blank">Entro quanti giorni il vigile deve notificarti la busta di colore verde?</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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		</item>
		<item>
		<title>Come puoi ottenere la restituzione della patente di guida se il Prefetto non la sospende entro i termini di legge?</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/come-puoi-ottenere-la-restituzione-della-patente-di-guida-se-il-prefetto-non-la-sospende-entro-i-termini-di-legge</link>
		<comments>http://www.multe-ingiuste.com/come-puoi-ottenere-la-restituzione-della-patente-di-guida-se-il-prefetto-non-la-sospende-entro-i-termini-di-legge#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Formulario]]></category>
		<category><![CDATA[Sospensione della patente]]></category>
		<category><![CDATA[domanda restituzione patente]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta restituzione patente]]></category>

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		<description><![CDATA[
Qualche giorno fa ho pubblicato una guida sul procedimento di sospensione della patente.
In questo articolo, spiegavo che l&#8217;organo di polizia accertatore dell&#8217;infrazione era tenuto a inviare alla prefettura competente &#8211; entro 5 giorni - la patente di guida del conducente sanzionato.
La prefettura deve emettere l&#8217;ordinanza di sospensione nei 15 giorni successivi all&#8217;invio. Tale provvedimento deve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1292 aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2009/03/restituzione-patente-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Qualche giorno fa ho pubblicato una <strong><a href="http://www.multe-ingiuste.com/mini-guida-alla-sanzione-amministrativa-della-sospensione-della-patente" target="_blank">guida</a></strong> sul procedimento di <strong>sospensione della patente</strong>.</p>
<p>In questo articolo, spiegavo che l&#8217;<strong>organo di polizia </strong>accertatore dell&#8217;infrazione era tenuto a <strong>inviare alla prefettura </strong>competente &#8211; <strong>entro 5 giorni </strong>- la patente di guida del conducente sanzionato.</p>
<p>La prefettura <strong>deve emettere l&#8217;ordinanza di sospensione</strong> <strong>nei 15 giorni successivi all&#8217;invio. </strong>Tale provvedimento deve essere immediatamente comunicato al conducente trasgressore.</p>
<p>Nella <a href="http://www.multe-ingiuste.com/mini-guida-alla-sanzione-amministrativa-della-sospensione-della-patente" target="_blank"><strong>guida</strong></a> ho anche spiegato che, <strong>se il Prefetto non si pronuncia</strong> sulla sospensione <strong>nel citato termine </strong>di 15 giorni, il conducente sanzionato <strong>può richiedere la restituzione della patente di guida</strong>.</p>
<p>Ciò è espressamente previsto dall&#8217;<strong>art. 218 &#8211; comma 2 &#8211; del vigente codice della strada.</strong></p>
<p>Considera che anche la Suprema Corte ha affermato che: &#8220;<em>in tema di violazioni del codice della strada, l&#8217;art. 218 cod. strada esige (comma 2) che l&#8217;ordinanza di sospensione della patente da parte del Prefetto, adottata a seguito del suo ritiro da parte dell&#8217;agente od organo di polizia che ha accertato la violazione (comma 1), venga notificata &#8220;immediatamente&#8221; all&#8217;interessato. Tale prescrizione comporta che il provvedimento deve essere notificato all&#8217;interessato nel rispetto del termine massimo complessivo di venti giorni, quale risulta dalla somma dei due termini indicati nei citati due commi e, comunque, ove questo sia già decorso, &#8220;immediatamente&#8221; dopo l&#8217;adozione del provvedimento prefettizio, ossia, in tal caso, al massimo, il giorno dopo</em>&#8221; (cfr. <strong>Cassazione Civile,   sezione I, 7 novembre 2003, n. 16714</strong>).</p>
<p><em>Ergo</em>, se sono decorsi i termini di legge (5+15 giorni), devi presentare una domanda per ottenere la restituzione della patente di guida.</p>
<p>Tale richiesta puoi depositarla presso la competente Prefettura. In tal caso, ti consiglio di farti apporre un timbro di protocollo su una copia che conserverai tra le tue carte.</p>
<p>In alternativa, l&#8217;istanza di restituzione della patente puoi spedirla mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>
<p><strong>Ecco la formula di richiesta da utilizzare per ottenere la restituzione della tua preziosa patente.</strong></p>
<p>Tizio Rossi<br />
Via Multe Ingiuste, 34<br />
50129 Firenze</p>
<p style="padding-left: 240px;">Al Prefetto di ___________________</p>
<p>OGGETTO: richiesta di restituzione della patente di guida n. ________</p>
<p>Il/La sottoscritto/a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. nato/a a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;, il &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., domiciliato in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;., via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;, nel premettere che:<br />
- in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;, il Comando della (<em>Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri</em>) di&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., elevava all&#8217;istante, quale conducente del veicolo tg. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., verbale di contestazione n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;., per la violazione dell&#8217;art. &#8230;&#8230;.. del codice della strada;<br />
- tale violazione comportava altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente;<br />
- pertanto, all&#8217;istante veniva ritirata la patente di guida n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.;<br />
- secondo quanto previsto dall&#8217;art. 218 &#8211; comma 2 &#8211; del codice della strada, il provvedimento di sospensione della patente va adottato entro il termine complessivo di 20 giorni decorrenti dalla data di commessa violazione;<br />
- tale termine è scaduto senza che sia stato disposto da Codesto Ente il provvedimento di sospensione;</p>
<p style="text-align: center;">TANTO PREMESSO</p>
<p style="text-align: center;">CHIEDE</p>
<p style="text-align: justify;">che la S.V. voglia disporre la restituzione, a favore dell&#8217;istante, della patente di guida n. ____________, ritirata in data _________, in virtù dell&#8217;accertamento della violazione n. _________.</p>
<p style="text-align: justify;">Con osservanza</p>
<p style="text-align: justify;">Firenze, <em>data </em></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 390px;">Tizio Rossi<br />
<em> (firma</em>)</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #800000;"><strong>Se hai già ricevuto l&#8217;ordinanza del Prefetto di sospensione della patente di guida, allora ti consiglio di cliccare sul seguente link:</strong></span></span></p>
<p><a href="http://www.multe-ingiuste.com/la-formula-di-ricorso-per-contestare-il-provvedimento-del-prefetto-di-sospensione-della-patente" target="_blank"><strong>http://www.multe-ingiuste.com/la-formula-di-ricorso-per-contestare-il-provvedimento-del-prefetto-di-sospensione-della-patente</strong></a></p>
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		<slash:comments>213</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando la multa di un ausiliario del traffico è ingiusta!</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/quando-la-multa-di-un-ausiliario-del-traffico-e-ingiusta</link>
		<comments>http://www.multe-ingiuste.com/quando-la-multa-di-un-ausiliario-del-traffico-e-ingiusta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[ausiliario del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[multe divieto di sosta]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza n.5621/2009]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>

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		<description><![CDATA[GUARDA IL VIDEO 


Corte di Cassazione -- Sezioni Unite -- 
Sentenza del 09.03.2009, n. 5621
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 11904-2004 proposto da COMUNE DI PARMA (00162210348), in persona del Sindaco pro tempore
contro
&#8230; omissis &#8230; elettivamente domiciliato &#8230;
avverso la sentenza n. 2169/2003 della GIUDICE DI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>GUARDA IL VIDEO </strong></p>
<p style="text-align: center;"><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EMtKdFSUV8o&amp;rel=0&amp;color1=e1600f&amp;color2=febd01&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/EMtKdFSUV8o&amp;rel=0&amp;color1=e1600f&amp;color2=febd01&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #800000;"><strong>Corte di Cassazione -- Sezioni Unite -- </strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #800000;"><strong>Sentenza del 09.03.2009, n. 5621</strong></span></p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONI UNITE CIVILI</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso 11904-2004 proposto da COMUNE DI PARMA (00162210348), in persona del Sindaco pro tempore</p>
<p>contro</p>
<p>&#8230; omissis &#8230; elettivamente domiciliato &#8230;</p>
<p>avverso la sentenza n. 2169/2003 della GIUDICE DI PACE di PARMA, depositata il 09/01/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI; udito l&#8217;Avvocato Adriano R.;</p>
<p>udito il P.M. in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Il Comune di Parma ha proposto ricorso, basato su di un solo motivo, avverso la sentenza del Giudice di pace di Parma del 6.1.2004, con cui era stata accolta l&#8217;opposizione proposta da &#8230; omissis &#8230; avverso il verbale di accertamento della polizia municipale della stessa città, redatto su indicazione degli ausiliari del traffico dipendenti dalla società concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento nella zona in questione, relativo all&#8217;infrazione di cui all&#8217;art. 7, 1° e 4° comma, del Codice della strada, per sosta vietata, peraltro nella zona oggetto di concessione di parcheggio a pagamento; resiste con controricorso il &#8230; omissis ed entrambe le parti hanno presentato memoria.</p>
<p>L&#8217;opposizione era stata accolta sulla base di un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, la violazione era stata accertata da una operatrice del TEP, concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento nella ZTL di Parma, che non rivestiva ad personam la qualità di ausiliario del traffico e in secondo luogo in quanto l&#8217;art. 17, 132° comma, della legge n° 127 del 1997, conferisce ai personale dipendente dal concessionario funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta limitatamente alle aree oggetto della concessione e che dette aree, considerato il disposto dell&#8217;art. 7, 6° e 7° comma, andavano individuate in quelle evidenziate da righe blu e da corrispondente segnaletica verticale ed in quelle che costituiscono lo spazio minimo ed indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio e non sull&#8217;intera area oggetto della concessione.</p>
<p>Investita di tale questione, la II Sezione civile di questa Corte ha rimesso gli atti al sig. primo Presidente, per l&#8217;eventuale rimessione della stessa alle SS. UU., avendo rilevato l&#8217;esistenza di un contrasto tra la tesi secondo cui la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria sono limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (artt. 7, 1° comma e 157, 5°, 6° e 8° comma del Codice della strada) commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio previo pagamento di un ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio (Cass. Sez. I, nn° 7336 del 7.4.2005, 7979 del 18.4.2005, 8593 del 26.4 2005 e, da ultimo, 18186 del 18.8.2006) e quella secondo cui il potere dell&#8217;ausiliario dipendente dal concessionario non sarebbe limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso, ma esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta la sosta deve ritenersi consentita solo negli spazi concessi e previo pagamento del ticket, essendo la concessionaria direttamente interessata, nell&#8217;ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti, per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite (Cass. sez. II, nn° 9287 del 20.4.2006,20558 del 28.92007 e sez. 1, n° 4173 del 22.2.2007).</p>
<p>Nell&#8217;imminenza della discussione di fronte a queste Sezioni unite, il Comune di Parma ha presentato memoria.</p>
<p><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>Con l&#8217;unico, articolato, motivo su cui si basa il presente ricorso, il Comune di Parma affronta sia il profilo attinente alla mancata attribuzione ad personam della qualità di ausiliario del traffico, all&#8217;operatrice del TEP, concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento nella ZTL di Parma, che aveva rilevata l&#8217;infrazione, sia quella della estensione dei poteri esperibili dai dipendenti della società concessionaria nell&#8217;ambito delle aree oggetto della concessione.</p>
<p>Poiché peraltro sia l&#8217;uno che l&#8217;altro profilo sono astrattamente idonei a sorreggere, ciascuno da solo, la decisione impugnata, appare opportuno affrontare la questione su cui si è formato il denunciato contrasto.</p>
<p>Il Comune ricorrente si basa sulla tesi che potrebbe essere definita più ampia, atteso che considera conferito agli ausiliari del traffico il potere di accertare qualunque violazione in materia di sosta nell&#8217;area soggetta a concessione, in ragione del fatto che la concessionaria è direttamente interessata, nell&#8217;ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti vigenti al riguardo, in quanto qualsiasi violazione andrebbe ad incidere sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite.</p>
<p>Sotto il profilo normativo, va ricordato che la legge 15 maggio 1977, n. 127, art. 17, ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamene delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.</p>
<p>La legge 23 dicembre 1999, n° 488, all&#8217;art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che la legge n° 127 dei 1997, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ivi previste comprende, ai sensi del d. lgs. 30 aprile 1992, n° 285, art. 12, comma 1, lett. e) e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e di sottoscrizione del verbale di accertamento con l&#8217;efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile.</p>
<p>Da tanto può desumersi che il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, tra cui sono da ritenere comprese le problematiche connesse alle aree da riservare a parcheggio a pagamento, ha stabilito, con le norme surrichiamate, che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura, da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione &#8220;della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi (Corte cost. ord. n° 157 dei 2001).</p>
<p>Peraltro, l&#8217;art. 17, commi 132 e 133, in ragione della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio del conferimento di tali funzioni a soggetti che, sebbene siano estranei all&#8217;apparato della pubblica amministrazione, e non compresi nel novero di quelli ai quali le suddette funzioni sono ordinariamente attribuiti (art. 12 C, d. s.), vengono con provvedimento sindacale legittimati all&#8217; esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del Codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (v. Cass. 7.4.2005, n°7336).</p>
<p>Tale conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che il legislatore, conscio di tale natura delle dettate disposizioni, ha avuto cura di puntualizzare che le funzioni esperibili, per i dipendenti delle imprese che gestiscono pubblici parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché la attribuzioni di esse è ritenuta strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il problema, sempre più pressante, della circolazione nei centri abitati. Di preminente valore ai fini interpretativi deve essere considerata la disposizione secondo cui, al personale in questione può esser conferita anche la competenza a disporre «la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente nei casi previsti dall&#8217;art. 158, comma 2, lett. b), e) e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta o in seconda fila.</p>
<p>Il legislatore, nel disciplinare tale delicata materia, che estende a soggetti non compresi tra quelli ai quali tali funzioni sono istituzionalmente attribuite, le suddette funzioni, ha pertanto delimitato con rigore il senso di tale attribuzione, precisando come la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria siano limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso.</p>
<p>La diversa tesi per un verso contrasta e con la natura di norma di stretta interpretazione, da attribuirsi per le ragioni dette al Part. 17, commi 132 e 133, e con il contesto normativo che complessivamente regola la materia e per altro verso si basa su di un argomento non sufficiente a svilire il senso dell&#8217;eccezione quale introdotta, finendo per basarsi su di un profilo di ordine economico, a vantaggio della concessionaria che, pur se sussistente, non giustificherebbe l&#8217;estensione dell&#8217;applicazione di una norma con connotazioni di eccezionalità.</p>
<p>Del resto, gli scarsi apporti dottrinari rinvenibili, pur non in modo esplicito, paiono anch&#8217;essi concordare con la tesi ritenuta corretta, mentre è appena il caso di sottolineare come dalla citata ordinanza della Corte costituzionale non sia possibile trarre alcun elemento di convincimento, in un senso, come nell&#8217;altro.</p>
<p>Da tanto consegue che può essere enunciato il principio di diritto secondo cui le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell&#8217;area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).</p>
<p>Poiché tale <em>ratio decidendi</em>, adottata dal giudice di pace di Parma a sostegno della sentenza qui impugnata, con cui ha accolto l&#8217;opposizione del &#8230; omissis &#8230; è idonea a sostenere da sola la decisione adottata, l&#8217;ulteriore questione sollevata in ricorso ed afferente alla sussistenza o meno in capo all&#8217;operatrice TEP, della nomina ad ausiliario del traffico ad personam, risulta assorbita. Il ricorso deve essere pertanto respinto.</p>
<p>In ragione della sussistenza del rilevato contrasto giurisprudenziale, ora soltanto risolto, sussistono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione.</p>
<p>PQM</p>
<p>la Corte respinge il ricorso e compensa le spese.</p>
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