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	<title>Multe-Ingiuste.com &#187; Giurisprudenza</title>
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		<title>Quando la multa di un ausiliario del traffico è ingiusta!</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/quando-la-multa-di-un-ausiliario-del-traffico-e-ingiusta</link>
		<comments>http://www.multe-ingiuste.com/quando-la-multa-di-un-ausiliario-del-traffico-e-ingiusta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[ausiliario del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[multe divieto di sosta]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza n.5621/2009]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>

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		<description><![CDATA[GUARDA IL VIDEO Corte di Cassazione -- Sezioni Unite -- Sentenza del 09.03.2009, n. 5621 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11904-2004 proposto da COMUNE DI PARMA (00162210348), in persona del Sindaco pro tempore contro &#8230; omissis &#8230; elettivamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>GUARDA IL VIDEO </strong></p>
<p style="text-align: center;"><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EMtKdFSUV8o&amp;rel=0&amp;color1=e1600f&amp;color2=febd01&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/EMtKdFSUV8o&amp;rel=0&amp;color1=e1600f&amp;color2=febd01&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #800000;"><strong>Corte di Cassazione -- Sezioni Unite -- </strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #800000;"><strong>Sentenza del 09.03.2009, n. 5621</strong></span></p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONI UNITE CIVILI</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso 11904-2004 proposto da COMUNE DI PARMA (00162210348), in persona del Sindaco pro tempore</p>
<p>contro</p>
<p>&#8230; omissis &#8230; elettivamente domiciliato &#8230;</p>
<p>avverso la sentenza n. 2169/2003 della GIUDICE DI PACE di PARMA, depositata il 09/01/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI; udito l&#8217;Avvocato Adriano R.;</p>
<p>udito il P.M. in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Il Comune di Parma ha proposto ricorso, basato su di un solo motivo, avverso la sentenza del Giudice di pace di Parma del 6.1.2004, con cui era stata accolta l&#8217;opposizione proposta da &#8230; omissis &#8230; avverso il verbale di accertamento della polizia municipale della stessa città, redatto su indicazione degli ausiliari del traffico dipendenti dalla società concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento nella zona in questione, relativo all&#8217;infrazione di cui all&#8217;art. 7, 1° e 4° comma, del Codice della strada, per sosta vietata, peraltro nella zona oggetto di concessione di parcheggio a pagamento; resiste con controricorso il &#8230; omissis ed entrambe le parti hanno presentato memoria.</p>
<p>L&#8217;opposizione era stata accolta sulla base di un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, la violazione era stata accertata da una operatrice del TEP, concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento nella ZTL di Parma, che non rivestiva ad personam la qualità di ausiliario del traffico e in secondo luogo in quanto l&#8217;art. 17, 132° comma, della legge n° 127 del 1997, conferisce ai personale dipendente dal concessionario funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta limitatamente alle aree oggetto della concessione e che dette aree, considerato il disposto dell&#8217;art. 7, 6° e 7° comma, andavano individuate in quelle evidenziate da righe blu e da corrispondente segnaletica verticale ed in quelle che costituiscono lo spazio minimo ed indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio e non sull&#8217;intera area oggetto della concessione.</p>
<p>Investita di tale questione, la II Sezione civile di questa Corte ha rimesso gli atti al sig. primo Presidente, per l&#8217;eventuale rimessione della stessa alle SS. UU., avendo rilevato l&#8217;esistenza di un contrasto tra la tesi secondo cui la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria sono limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (artt. 7, 1° comma e 157, 5°, 6° e 8° comma del Codice della strada) commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio previo pagamento di un ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio (Cass. Sez. I, nn° 7336 del 7.4.2005, 7979 del 18.4.2005, 8593 del 26.4 2005 e, da ultimo, 18186 del 18.8.2006) e quella secondo cui il potere dell&#8217;ausiliario dipendente dal concessionario non sarebbe limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso, ma esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta la sosta deve ritenersi consentita solo negli spazi concessi e previo pagamento del ticket, essendo la concessionaria direttamente interessata, nell&#8217;ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti, per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite (Cass. sez. II, nn° 9287 del 20.4.2006,20558 del 28.92007 e sez. 1, n° 4173 del 22.2.2007).</p>
<p>Nell&#8217;imminenza della discussione di fronte a queste Sezioni unite, il Comune di Parma ha presentato memoria.</p>
<p><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>Con l&#8217;unico, articolato, motivo su cui si basa il presente ricorso, il Comune di Parma affronta sia il profilo attinente alla mancata attribuzione ad personam della qualità di ausiliario del traffico, all&#8217;operatrice del TEP, concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento nella ZTL di Parma, che aveva rilevata l&#8217;infrazione, sia quella della estensione dei poteri esperibili dai dipendenti della società concessionaria nell&#8217;ambito delle aree oggetto della concessione.</p>
<p>Poiché peraltro sia l&#8217;uno che l&#8217;altro profilo sono astrattamente idonei a sorreggere, ciascuno da solo, la decisione impugnata, appare opportuno affrontare la questione su cui si è formato il denunciato contrasto.</p>
<p>Il Comune ricorrente si basa sulla tesi che potrebbe essere definita più ampia, atteso che considera conferito agli ausiliari del traffico il potere di accertare qualunque violazione in materia di sosta nell&#8217;area soggetta a concessione, in ragione del fatto che la concessionaria è direttamente interessata, nell&#8217;ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti vigenti al riguardo, in quanto qualsiasi violazione andrebbe ad incidere sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite.</p>
<p>Sotto il profilo normativo, va ricordato che la legge 15 maggio 1977, n. 127, art. 17, ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamene delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.</p>
<p>La legge 23 dicembre 1999, n° 488, all&#8217;art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che la legge n° 127 dei 1997, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ivi previste comprende, ai sensi del d. lgs. 30 aprile 1992, n° 285, art. 12, comma 1, lett. e) e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e di sottoscrizione del verbale di accertamento con l&#8217;efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile.</p>
<p>Da tanto può desumersi che il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, tra cui sono da ritenere comprese le problematiche connesse alle aree da riservare a parcheggio a pagamento, ha stabilito, con le norme surrichiamate, che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura, da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione &#8220;della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi (Corte cost. ord. n° 157 dei 2001).</p>
<p>Peraltro, l&#8217;art. 17, commi 132 e 133, in ragione della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio del conferimento di tali funzioni a soggetti che, sebbene siano estranei all&#8217;apparato della pubblica amministrazione, e non compresi nel novero di quelli ai quali le suddette funzioni sono ordinariamente attribuiti (art. 12 C, d. s.), vengono con provvedimento sindacale legittimati all&#8217; esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del Codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (v. Cass. 7.4.2005, n°7336).</p>
<p>Tale conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che il legislatore, conscio di tale natura delle dettate disposizioni, ha avuto cura di puntualizzare che le funzioni esperibili, per i dipendenti delle imprese che gestiscono pubblici parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché la attribuzioni di esse è ritenuta strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il problema, sempre più pressante, della circolazione nei centri abitati. Di preminente valore ai fini interpretativi deve essere considerata la disposizione secondo cui, al personale in questione può esser conferita anche la competenza a disporre «la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente nei casi previsti dall&#8217;art. 158, comma 2, lett. b), e) e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta o in seconda fila.</p>
<p>Il legislatore, nel disciplinare tale delicata materia, che estende a soggetti non compresi tra quelli ai quali tali funzioni sono istituzionalmente attribuite, le suddette funzioni, ha pertanto delimitato con rigore il senso di tale attribuzione, precisando come la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria siano limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso.</p>
<p>La diversa tesi per un verso contrasta e con la natura di norma di stretta interpretazione, da attribuirsi per le ragioni dette al Part. 17, commi 132 e 133, e con il contesto normativo che complessivamente regola la materia e per altro verso si basa su di un argomento non sufficiente a svilire il senso dell&#8217;eccezione quale introdotta, finendo per basarsi su di un profilo di ordine economico, a vantaggio della concessionaria che, pur se sussistente, non giustificherebbe l&#8217;estensione dell&#8217;applicazione di una norma con connotazioni di eccezionalità.</p>
<p>Del resto, gli scarsi apporti dottrinari rinvenibili, pur non in modo esplicito, paiono anch&#8217;essi concordare con la tesi ritenuta corretta, mentre è appena il caso di sottolineare come dalla citata ordinanza della Corte costituzionale non sia possibile trarre alcun elemento di convincimento, in un senso, come nell&#8217;altro.</p>
<p>Da tanto consegue che può essere enunciato il principio di diritto secondo cui le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell&#8217;area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).</p>
<p>Poiché tale <em>ratio decidendi</em>, adottata dal giudice di pace di Parma a sostegno della sentenza qui impugnata, con cui ha accolto l&#8217;opposizione del &#8230; omissis &#8230; è idonea a sostenere da sola la decisione adottata, l&#8217;ulteriore questione sollevata in ricorso ed afferente alla sussistenza o meno in capo all&#8217;operatrice TEP, della nomina ad ausiliario del traffico ad personam, risulta assorbita. Il ricorso deve essere pertanto respinto.</p>
<p>In ragione della sussistenza del rilevato contrasto giurisprudenziale, ora soltanto risolto, sussistono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione.</p>
<p>PQM</p>
<p>la Corte respinge il ricorso e compensa le spese.</p>
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		<title>Leggi come la Corte Costituzionale affronta il problema della comunicazione dei dati del conducente</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione dati del conducente]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[244/2006]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione dati conducente]]></category>
		<category><![CDATA[corte costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza]]></category>

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		<description><![CDATA[Ordinanza n° 244 del 22 giugno 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Annibale MARINI Presidente - Franco BILE Giudice - Giovanni Maria FLICK &#8221; - Francesco AMIRANTE &#8221; - Ugo DE SIERVO &#8221; - Romano VACCARELLA &#8221; - Paolo MADDALENA &#8221; - Alfio FINOCCHIARO &#8221; - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-310" style="border: 0pt none;" title="corte-costituzionale" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2008/11/corte-costituzionale.jpg" alt="" width="460" height="306" /></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span><span style="color: #993300;">Ordinanza n° 244 del 22 giugno 2006</span></span></h3>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>composta dai signori:<br />
- Annibale MARINI Presidente<br />
- Franco BILE Giudice<br />
- Giovanni Maria FLICK &#8221;<br />
- Francesco AMIRANTE &#8221;<br />
- Ugo DE SIERVO &#8221;<br />
- Romano VACCARELLA &#8221;<br />
- Paolo MADDALENA &#8221;<br />
- Alfio FINOCCHIARO &#8221;<br />
- Alfonso QUARANTA &#8221;<br />
- Franco GALLO &#8221;<br />
- Luigi MAZZELLA &#8221;<br />
- Gaetano SILVESTRI &#8221;<br />
- Sabino CASSESE &#8221;<br />
- Maria Rita SAULLE &#8221;<br />
- Giuseppe TESAURO &#8221;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art.  126-bis,  comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall&#8217;art. 7, comma 1, del decreto legislativo  15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive  del  nuovo codice della strada, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo  risultante  all&#8217;esito  della  modifica apportata dall&#8217;art. 7, comma 3,  lettera  b),  del  decreto-legge  27 giugno 2003, n.  151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2003, n. 214, nonché dell&#8217;art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, promosso con ordinanza del 15 novembre 2005 dal Giudice di pace di Aosta, nel procedimento civile vertente  tra  Autosalone  Columbia s.n.c. e la Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste, iscritta al  n.  20 del registro ordinanze 2006 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto,  l&#8217;atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio   dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.</p>
<div class="text" style="text-align: justify;">
<div class="ArborTitolo" style="text-align: justify;"><strong>Ritenuto</strong></div>
<div class="ArborPara">che il Giudice di pace di Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale &#8211; in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione &#8211; dell&#8217;art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall&#8217;art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all&#8217;esito della modifica apportata dall&#8217;art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell&#8217;art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;</div>
<div class="ArborPara">che il rimettente premette di dover giudicare il ricorso proposto dalla società &#8220;Autosalone Columbia&#8221; s.n.c. avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia che confermava l&#8217;irrogazione della sanzione, contemplata dall&#8217;art. 180, comma 8, del codice della strada, a carico della predetta società, per non avere la stessa ottemperato all&#8217;invito a fornire, ai sensi dell&#8217;art. 126-bis, comma 2, del medesimo codice, le generalità del conducente della vettura di proprietà della società ricorrente;</div>
<div class="ArborPara">che, secondo il Giudice di pace di Aosta, il combinato disposto delle norme testé menzionate &#8211; nel sanzionare sul piano pecuniario la mancata comunicazione, da parte del proprietario del veicolo, dei dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell&#8217;accertata infrazione &#8211; violerebbe l&#8217;art. 3 della Costituzione sotto due distinti profili;</div>
<div class="ArborPara">che, difatti, in virtù di tali norme «si impone al titolare di una ditta» &#8211; per sottrarsi all&#8217;irrogazione della sanzione di cui all&#8217;art. 180, comma 8, del codice della strada &#8211; di «indicare quale dipendente sia stato alla guida di un veicolo aziendale» in occasione dell&#8217;accertata infrazione, ovvero, in caso contrario, «di effettuare il pagamento di una somma di denaro»;</div>
<div class="ArborPara">che in tal modo si darebbe vita, <em>ex lege</em>, ad «una evidente disparità di trattamento tra i cittadini, in particolare tra coloro che hanno la capacità patrimoniale di assolvere all&#8217;adempimento imposto e coloro che non hanno tale capacità», ponendosi questi ultimi nella necessità di «indicare un nominativo che funga da &#8220;capro espiatorio&#8221;»;</div>
<div class="ArborPara">che accanto all&#8217;ipotizzato contrasto con il principio di eguaglianza si assume la violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione «anche sotto il profilo della ragionevolezza»;</div>
<div class="ArborPara">che il rimettente &#8211; non senza evidenziare che «la sanzione prevista per il proprietario del veicolo non è riconducibile alla trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale» &#8211; sottolinea che essa appare destinata ad operare anche quando, come «nel caso in questione», il destinatario abbia ottemperato, «presentandosi o scrivendo», all&#8217;invito a rispondere, seppur al solo fine di esporre di non poter rivelare i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell&#8217;infrazione, tenuto conto «che la richiesta perviene a distanza di molti mesi dall&#8217;avvenuta violazione», e dunque fornendo una motivazione «legittima e ragionevole», specie in considerazione della inesistenza di norme che impongano al proprietario del veicolo «di prendere nota giornalmente dei dati del conducente, familiare o dipendente»;</div>
<div class="ArborPara">che su tali basi, quindi, il giudice <em>a quo</em> ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto delle norme impugnate;</div>
<div class="ArborPara">che è intervenuto in giudizio, con il patrocinio dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione sollevata;</div>
<div class="ArborPara">che, secondo la difesa dello Stato, la stessa «è da ritenersi inammissibile in quanto il giudice <em>a quo</em> ha omesso di descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame e di motivare sulla rilevanza»;</div>
<div class="ArborPara">che la difesa erariale evidenzia, in subordine, come il prospettato dubbio di costituzionalità sia comunque privo «di ogni fondamento»;</div>
<div class="ArborPara">che, difatti, la scelta della «sanzionabilità, sul piano patrimoniale, della condotta del proprietario del veicolo che ometta di comunicare &#8211; ai fini dell&#8217;applicazione delle sanzioni anche di natura personale previste dal codice della strada &#8211; i dati personali e della patente del conducente», lungi dall&#8217;essere irragionevole, si presenta coerente con l&#8217;obbligo di vigilanza «posto a carico di chi ha la disponibilità del veicolo» dall&#8217;art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dagli artt. 196 e 214, comma 1-bis, del codice della strada, non presentando alcun profilo di incostituzionalità, come avrebbe ribadito questa Corte nella sentenza n. 27 del 2005.</div>
<div class="text">
<div class="ArborTitolo" style="text-align: justify;"><strong>Considerato</strong></div>
<div class="ArborPara">che il Giudice di pace di Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale &#8211; in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione &#8211; dell&#8217;art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall&#8217;art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all&#8217;esito della modifica apportata dall&#8217;art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell&#8217;art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;</div>
<div class="ArborPara">che la censura di violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione, prospettata sotto il profilo della supposta «disparità di trattamento tra i cittadini, in particolare tra coloro che hanno la capacità patrimoniale di assolvere all&#8217;adempimento imposto e coloro che non hanno tale capacità», è manifestamente inammissibile, essendo la stessa «sollevata in modo astratto ed ipotetico» (ordinanza n. 66 del 2005);</div>
<div class="ArborPara">che l&#8217;ordinanza di rimessione non contiene, difatti, «alcun riferimento alle condizioni economiche» dell&#8217;attore nel giudizio principale, «né ad un&#8217;eventuale eccezione svolta dal medesimo in relazione ad una pretesa incapacità economica ad assolvere l&#8217;obbligo di pagamento» previsto dalle censurate disposizioni; omissioni che comportano «la inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza» (ordinanza n. 66 del 2005);</div>
<div class="ArborPara">che è, del pari, manifestamente inammissibile la censura di violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione, prospettata sotto il profilo del difetto di ragionevolezza che connoterebbe l&#8217;impugnato combinato disposto normativo;</div>
<div class="ArborPara">che tale doglianza &#8211; a parte il poco comprensibile rilievo svolto dal rimettente, secondo cui «la sanzione prevista per il proprietario del veicolo non è riconducibile alla trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale», giacché la sanzione ex art. 180, comma 8, del codice della strada è proprio diretta a reprimere non già un&#8217;infrazione stradale, bensì «l&#8217;omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all&#8217;autorità amministrativa al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti» (così, da ultimo, Cass. 23 giugno 2005, n. 13488; nello stesso senso già Cass. 5 marzo 2002, n. 3123 e Cass. 20 luglio 2001, n. 9924) &#8211; mira a stigmatizzare la equiparazione che le norme impugnate stabilirebbero tra condotte del tutto differenti;</div>
<div class="ArborPara">che, difatti, la sanzione pecuniaria <em>de qua</em> colpirebbe indifferentemente, secondo il rimettente, tanto il comportamento di chi si disinteressi completamente della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, quanto il contegno di chi, «presentandosi o scrivendo», espliciti, invece, le ragioni che gli impediscono di ottemperare all&#8217;invito a rispondere, fornendo una giustificazione «legittima e ragionevole»;</div>
<div class="ArborPara">che il rimettente, tuttavia, non ha esplorato la possibilità di pervenire ad un&#8217;interpretazione delle norme impugnate conforme a Costituzione;</div>
<div class="ArborPara">che il giudice a quo, per un verso, ha omesso di verificare se il rinvio dell&#8217;art. 126-bis, comma 2, del codice della strada alla «sanzione prevista dall&#8217;art. 180, comma 8» del medesimo codice non sia esteso anche ai presupposti necessari, ai sensi della norma richiamata, per l&#8217;irrogazione di tale sanzione, e dunque se sussista in concreto un «giustificato motivo»;</div>
<div class="ArborPara">che, inoltre, il giudice rimettente neppure ha attribuito rilievo alla circostanza che agli illeciti amministrativi contemplati dal codice della strada si applica la disciplina generale dell&#8217;illecito depenalizzato di cui alla <strong>legge 24 novembre 1981, n. 689</strong> (Modifiche al sistema penale), il cui <strong>art. 3</strong>, nel subordinare la responsabilità all&#8217;esistenza di un&#8217;azione od omissione che sia «<strong>cosciente e volontaria</strong>», ha inteso, appunto, prevedere il <strong>caso fortuito </strong>o la <strong>forza maggiore</strong> quali <strong>circostanze idonee ad esonerare l&#8217;agente da responsabilità</strong>;</div>
<div class="ArborPara">che, dunque, il rimettente non ha verificato se, alla stregua di tale duplice argomento ermeneutico (letterale e sistematico), già esista la <strong>possibilità di discernere il caso di chi</strong>, inopinatamente, <strong>ignori del tutto l&#8217;invito «a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»</strong>, <strong>da quello di colui che</strong>, «<span style="color: #993300;"><strong>presentandosi o scrivendo</strong></span>», <strong>adduca invece l&#8217;esistenza di motivi idonei a giustificare l&#8217;omessa trasmissione di tali dati</strong>;</div>
<div class="ArborPara">che, pertanto, la mancata verifica circa la possibilità di giungere ad un&#8217;interpretazione <em>secundum Constitutionem</em> del combinato disposto delle due norme censurate rende manifestamente inammissibile la questione sollevata (ordinanze n. 64 e n. 57 del 2006).</div>
<div class="ArborPara">Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</div>
<div class="text">
<div class="ArborTitolo" style="text-align: justify;">per questi motivi</div>
<div class="ArborPara">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div class="ArborPara">dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall&#8217;art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all&#8217;esito della modifica apportata dall&#8217;art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell&#8217;art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Aosta con l&#8217;ordinanza di cui in epigrafe.</div>
<div class="ArborPara">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2006.</div>
<div class="ArborPara">DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 GIU. 2006.</div>
</div>
</div>
</div>
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		<title>La sentenza della Corte Costituzionale sulla decurtazione dei punti dalla patente</title>
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		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 20:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Patente a punti]]></category>
		<category><![CDATA[corte costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[decurtazione punti patente]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità personale]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza 27/2005]]></category>

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		<description><![CDATA[Prima di dedicarti alla lettura della sentenza pubblicata in questo articolo, ti consiglio di leggere questo post perchè in esso ho riassunto il concetto espresso dalla Corte Costituzionale. Sentenza n° 27 del 24 gennaio 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente Valerio ONIDA Giudici Fernanda CONTRI Guido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-288 aligncenter" style="border: 0pt none;" title="sentenza2" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2008/10/sentenza2.jpg" alt="" width="150" height="127" /></p>
<p>Prima di dedicarti alla lettura della sentenza pubblicata in questo articolo, ti consiglio di leggere <a href="http://www.multe-ingiuste.com/quando-non-ti-possono-essere-decurtati-i-punti-dalla-patente" target="_self">questo post</a> perchè in esso ho riassunto il concetto espresso dalla Corte Costituzionale.</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">Sentenza n° 27 del 24 gennaio 2005<br />
</span></h3>
<blockquote><p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong> LA CORTE COSTITUZIONALE</strong><br />
composta dai signori:</p>
<p><strong>Presidente<br />
</strong>Valerio ONIDA<br />
<strong> Giudici</strong><br />
Fernanda CONTRI<br />
Guido NEPPI MODONA<br />
Piero Alberto CAPOTOSTI<br />
Annibale MARINI<br />
Franco BILE<br />
Giovanni Maria FLICK<br />
Francesco AMIRANTE<br />
Ugo DE SIERVO<br />
Romano VACCARELLA<br />
Paolo MADDALENA<br />
Alfio FINOCCHIARO<br />
Alfonso QUARANTA<br />
Franco GALLO ha pronunciato la seguente<br />
<strong> SENTENZA</strong><br />
nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della strada), disposizione introdotta dall&#8217;art. 4,  comma  1-septies,  del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche  ed  integrazioni  al codice della strada), convertito con  modificazioni  nella  legge  1° agosto 2003, n. 214,  e  dell&#8217;art.  126-bis,  comma  2,  del  decreto<br />
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall&#8217;art. 7 del  decreto legislativo  15  gennaio  2002,  n.  9  (Disposizioni  integrative  e correttive del nuovo codice della strada, a  norma  dell&#8217;articolo  1,<br />
comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), modificato  dall&#8217;art.  7, comma 3, lettera b),  del  decreto-legge  27  giugno  2003,  n.  151, convertito con modificazioni nella legge  1°  agosto  2003,  n.  214, promossi con ordinanze dell&#8217;8 novembre 2003 dal Giudice  di  pace  di Voltri, del 5 dicembre 2003 dal Giudice di pace  di  Mestre,  del  23 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Ficarolo, del 16 marzo 2004  dal Giudice di pace di Bra, del 17 febbraio 2004 dal Giudice di  pace  di Mestre, del 26 gennaio 2004 dal Giudice di pace di Montefiascone, del  30 e del 26 aprile 2004 dal Giudice di pace  di  Lanciano,  del  12 maggio 2004 dal Giudice di pace di Carrara e del 10 maggio 2004 (n. 2<br />
ordinanze) dal Giudice di pace di Casale Monferrato,  rispettivamente iscritte ai nn. 120, 267, 465, 503, 569, 575, 643, 658,  701,  721  e 722 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale<br />
della Repubblica nn. 11, 23,  25,  26,  32,  36  e  38,  prima  serie speciale, dell&#8217;anno 2004.<br />
Visti gli  atti  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri; udito nella camera di consiglio  del  15  dicembre  2004  il  Giudice relatore Alfonso Quaranta.</p>
<p><strong>Ritenuto in fatto</strong></p>
<p>1. Il Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri (r.o. n. 120 del 2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale &#8211; per la violazione degli articoli 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione &#8211; dell&#8217;art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall&#8217;art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunta dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214.</p>
<p>Il medesimo giudice rimettente &#8211; ipotizzando esclusivamente il contrasto con l&#8217;art. 3 della Costituzione &#8211; ha sollevato questione di legittimità costituzionale anche dell&#8217;art. 126-bis, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, introdotto dall&#8217;art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all&#8217;esito della modifica apportata dall&#8217;art. 7, comma 3, lettera b), del già segnalato d.l. n. 151 del 2003, come modificato &#8211; a propria volta &#8211; dalla summenzionata legge di conversione n. 214 del 2003.</p>
<p>Il suddetto articolo 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 è censurato dal rimettente genovese «nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducente».</p>
<p>I Giudici di pace di Mestre (r.o. nn. 267 e 569 del 2004), Ficarolo (r.o. n. 465 del 2004), Bra (r.o. n. 503 del 2004), Montefiascone (r.o. n. 575 del 2004), Lanciano (r.o. nn. 643 e 658 del 2004), Carrara (r.o. n. 701 del 2004) e Casale Monferrato (r.o. nn. 721 e 722 del 2004), hanno, a loro volta, sollevato questione di legittimità costituzionale &#8211; deducendo, nel complesso, la violazione degli articoli 3, 24, 25 (l&#8217;indicazione di quest&#8217;ultimo parametro apparendo, per vero, frutto di un laspsus calami) e 27 della Costituzione &#8211; sempre dell&#8217;art. 126-bis, comma 2 (ma, invero, la prima ordinanza di rimessione pronunciata dal rimettente di Mestre parrebbe investire l&#8217;intero articolo), del d.lgs. n. 285 del 1992.</p>
<p>1.1. Riferisce il primo dei rimettenti (r.o. n. 120 del 2004) di essere investito della decisione del ricorso proposto &#8211; a norma dell&#8217;art. 204-bis del codice della strada &#8211; avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale, «con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 137,55 e la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione di punti sei dal punteggio attribuito alla patente di guida di veicoli a motore». Deduce, altresì, il Giudice di pace di Genova che il ricorrente «non ha provveduto al versamento della somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta, come previsto dal comma 3 del predetto art. 204-bis », evidenziando, inoltre, che l&#8217;interessato &#8211; nel suo ricorso &#8211; ha sottolineato che «il veicolo al momento dell&#8217;infrazione era in uso alla propria moglie».</p>
<p>Ciò premesso, il giudice <em>a quo </em>ipotizza &#8211; innanzitutto &#8211; il contrasto dell&#8217;art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, con gli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione.</p>
<p>La norma di legge suddetta, infatti, violerebbe l&#8217;art. 3 della Carta fondamentale sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento realizzata tra quanti adiscono le vie giudiziali per l&#8217;annullamento del verbale di contestazione dell&#8217;infrazione stradale, e coloro che &#8211; in alternativa &#8211; decidano o di proporre, allo stesso scopo, ricorso amministrativo all&#8217;autorità prefettizia, ovvero impugnino direttamente la c.d. &#8220;ordinanza-ingiunzione&#8221;, giacché «l&#8217;incombente procedurale di cui al comma 3 dell&#8217;art. 204-bis non è imposto a chi ricorra al prefetto ai sensi dell&#8217;art. 203» del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a chi, ai sensi degli artt. 204-bis e 205, ricorra al giudice di pace avverso l&#8217;ordinanza ingiunzione del prefetto. Un secondo motivo d&#8217;incostituzionalità, prosegue il rimettente, sarebbe, inoltre, ravvisabile in relazione all&#8217;art. 24, primo comma, della Costituzione, giacché l&#8217;imposizione dell&#8217;onere procedurale previsto dalla norma impugnata limiterebbe ingiustificatamente «la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei diritti», non essendo difatti «dettata da ragioni di giustizia o di carattere processuale». Infine, conclude sul punto il rimettente, un ulteriore autonomo profilo d&#8217;incostituzionalità dovrebbe riscontrarsi riguardo all&#8217;art. 113, secondo comma, della Costituzione, atteso che esso «prevede che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione».</p>
<p>Inoltre, il Giudice di pace di Genova solleva questione di legittimità costituzionale anche dell&#8217;art. 126-bis, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992.</p>
<p>Siffatta disposizione, «nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni, i dati personali e della patente del conducente», sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 3 della Costituzione, configurando «un caso di responsabilità oggettiva a carico del proprietario del veicolo», giacché questi risponderebbe «per fatto altrui». Orbene, prosegue il giudice a quo, mentre il ricorso a tale modello di responsabilità «può apparire corretto» nelle ipotesi previste dagli articoli 196 del codice della strada e 2054 del codice civile (poiché in tali casi la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, «per l&#8217;aspetto puramente riparatorio», risponde alla duplice necessità di evitare che «molte norme sulla circolazione stradale» restino eluse, e che i danneggiati in sinistri stradali possano «non ottenere il giusto risarcimento»), è, per contro, irragionevole che il proprietario del veicolo sia punito per un fatto che non ha commesso, o che non ha neppure concorso a realizzare.</p>
<p>D&#8217;altra parte, osserva ulteriormente il rimettente, l&#8217;art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), enuncia «il principio della responsabilità personale in tema di sanzioni amministrative di natura punitiva» (a tale categoria appartenendo la misura della decurtazione dei punti dalla patente, dovendo essa considerarsi sanzione accessoria avente carattere strettamente «punitivo personale»), di talché la disposizione impugnata &#8211; nella misura in cui introdurrebbe una deroga a tale principio &#8211; realizzerebbe «una disparità di trattamento tra i trasgressori di alcune norme del codice della strada ed i trasgressori di altre norme amministrative».</p>
<p>Infine, conclude il rimettente genovese, «poiché nel nostro ordinamento è consentito ad una persona fisica di essere proprietario di veicoli a motore pur non essendo titolare di patente di guida», l&#8217;art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 realizzerebbe «una disparità di trattamento tra soggetti proprietari del veicolo oggetto dell&#8217;infrazione muniti della patente di guida e quelli che ne sono privi, risultando di fatto punibili con la decurtazione del punteggio solo i primi».</p>
<p>1.2. Il Giudice di pace di Mestre, con due distinte ordinanze (r.o. nn. 267 e 569 del 2004), ha sollevato &#8211; ipotizzando il contrasto, nella prima ordinanza, con il solo art. 3 della Costituzione, e, nella seconda, anche con gli artt. 24 e 27 della Carta fondamentale &#8211; questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 126-bis, comma 2 (ma, come già rilevato, la prima ordinanza di rimessione parrebbe censurare l&#8217;intero articolo), del d.lgs. n. 285 del 1992.</p>
<p>1.2.1. In particolare, nella prima delle due ordinanze (r.o. n. 267 del 2004), il giudice a quo censura la disposizione suddetta «nella parte in cui non prevede l&#8217;inapplicabilità della sanzione accessoria della detrazione dei punti sulla patente di guida in difetto della normativa di attuazione dei previsti corsi di recupero».</p>
<p>Il rimettente descrive, preliminarmente, l&#8217;oggetto del giudizio a quo, consistente nella decisione di un ricorso (proposto avverso verbale di contestazione di infrazione risalente al 3 luglio 2003) nel quale si «deduce l&#8217;illegittimità della norma che introduce la sanzione accessoria della detrazione dei punti» dalla patente di guida, atteso che «la nuova disciplina sarebbe incompleta non essendo stata introdotta la puntuale disciplina dei c.d. corsi di recupero, che dovrebbero, secondo il disegno del legislatore, consentire al conducente sanzionato il recupero dei punti detratti».</p>
<p>Ciò premesso, il Giudice di pace di Mestre (sempre nella prima &#8211; r.o. n. 267 del 2004 &#8211; delle due ordinanze da esso pronunciate) deduce come «la disciplina applicabile al momento della contestata infrazione» risulti quella prevista dal d.l. n. 151 del 2003, che avrebbe fissato quale data di entrata in vigore del d.lgs. n. 9 del 2002 (cioè il testo normativo recante la disciplina relativa alla &#8220;patente a punti&#8221;) quella del 1° luglio 2003. Poiché, però, soltanto con decreto ministeriale del 29 luglio 2003 (Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 agosto 2003, sono state «introdotte le norme di dettaglio sull&#8217;organizzazione dei corsi di recupero previsti dall&#8217;art. 126-bis» del codice della strada, emergerebbe secondo il rimettente «dalla descritta successione di norme (&#8230;) l&#8217;impossibilità giuridica, per un trasgressore sanzionato nel periodo dal 1° luglio al 6 agosto 2003» (tale essendo l&#8217;evenienza ricorrente nel caso oggetto del giudizio a quo) di «accedere al meccanismo di recupero dei punti persi».</p>
<p>In forza di tali rilievi, il Giudice di pace di Mestre pone in luce come, «a fronte dell&#8217;imposizione di una sanzione, per la quale sono previsti rimedi di natura riabilitativa», risulti «in concreto negato al soggetto sanzionato l&#8217;accesso incondizionato ai benefici previsti, con evidente ed ingiustificata disparità di trattamento dipendente esclusivamente dal momento in cui la sanzione viene applicata», ciò che renderebbe la disciplina suddetta non conforme a Costituzione.</p>
<p>Su tali presupposti, quindi, il rimettente &#8211; non senza osservare, in punto di rilevanza della questione sollevata, come la stessa «all&#8217;evidenza» risulti «pregiudiziale rispetto alla decisione della causa» devoluta al suo esame &#8211; ha concluso per la declaratoria d&#8217;incostituzionalità della norma impugnata.</p>
<p>1.2.2. Con la seconda delle citate ordinanze (r.o. n. 569 del 2004), il Giudice di pace di Mestre censura sotto altro profilo &#8211; per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione &#8211; l&#8217;art. 126-bis del codice della strada.</p>
<p>Il rimettente &#8211; premesso di giudicare del ricorso proposto avverso il verbale con cui la polizia municipale di Venezia contestava al proprietario di un veicolo, «benché non conducente», l&#8217;avvenuta violazione dell&#8217;art. 142, comma 9, del codice della strada &#8211; deduce che il suddetto art. 126-bis violerebbe «gli artt. 3 e 27 della Costituzione in quanto prevede una sanzione amministrativa personale in virtù di una responsabilità oggettiva» (e segnatamente nella parte in cui stabilisce che la decurtazione del punteggio dalla patente venga effettuata a carico del proprietario del veicolo, in caso di perdurante mancata identificazione del conducente responsabile dell&#8217;infrazione), nonché «gli artt. 24 e 27 della Costituzione», nella parte in cui dispone (al comma 2) che, qualora il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente del veicolo, si applichi «a suo carico la sanzione prevista dall&#8217;art. 180, comma 8» del medesimo codice della strada.</p>
<p>Con riferimento, in particolare, alla prima censura (quella che ipotizza la violazione degli artt. 3 e 27 Cost.), il giudice a quo assume che la previsione della decurtazione dei punti dalla patente, a carico del proprietario del veicolo, «appare in contrasto con l&#8217;insieme del sistema sanzionatorio» previsto per le contravvenzioni stradali (sistema, a suo dire, «costituito da norme che applicano i principi costituzionali»), e ciò «in quanto la solidarietà passiva del conducente e del proprietario è prevista solo per le sanzioni pecuniarie» (giusto il disposto dell&#8217;articolo 196 del codice della strada), risultando «non (&#8230;) trasmissibili le sanzioni non pecuniarie (&#8230;) ad altro soggetto diverso da quello che ha commesso la violazione» (in virtù di quanto stabilito dall&#8217;art. 210 del medesimo codice).</p>
<p>Quanto, invece, alla seconda censura, e cioè il prospettato contrasto con gli artt. 24 e 27 della Carta fondamentale, la stessa si fonda sulla constatazione che l&#8217;impugnato art. 126-bis &#8211; là dove fa carico al proprietario del veicolo di comunicare i dati personali e della patente del conducente autore dell&#8217;infrazione &#8211; costringe il proprietario del veicolo che non conosce il conducente (come nel caso di specie, «dove il proprietario è legale rappresentante di due società, e il ciclomotore è utilizzato dai dipendenti e dai parenti») «ad una omissione», che ha come effetto «il pagamento di una pena pecuniaria e l&#8217;irrogazione della pena accessoria della decurtazione dei punti della patente», quest&#8217;ultima essendo destinata, inoltre, a &#8220;modificarsi&#8221; &#8211; secondo il rimettente &#8211; «a seconda delle condizioni e status del proprietario», il quale soltanto «se titolare di patente viene colpito»</p>
<p>Orbene, tale regime sanzionatorio &#8211; essendo previsto per un&#8217;omissione che, il più delle volte (anche in ragione del notevole lasso di tempo che usualmente trascorre tra l&#8217;accertamento dell&#8217;infrazione a carico del conducente e la richiesta dei suoi dati personali, e della patente di guida, rivolta al proprietario del veicolo), si risolve in una «incolpevole dimenticanza del fatto» &#8211; appare al rimettente in contrasto con l&#8217;art. 27 della Costituzione. «Mutuando dal diritto penale», egli osserva, «è necessario che l&#8217;atto positivo o negativo sia posto in essere con coscienza e volontà», ciò che non può certamente dirsi per una semplice &#8220;dimenticanza&#8221;.</p>
<p>Deduce, infine, il giudice a quo che nella eventualità in cui il proprietario &#8211; il quale pure non sia stato il conducente del veicolo &#8211; corrispondesse «la sanzione pecuniaria in misura ridotta, non potrebbe proporre ricorso in quanto gli viene impedito dallo stesso art. 126-bis »; ciò che induce il rimettente ad eccepire «la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.)».</p>
<p>1.3. Il Giudice di pace di Ficarolo (r.o. n. 465 del 2004) ha sollevato, del pari, questione di legittimità costituzionale &#8211; per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. &#8211; dell&#8217;art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, «nella parte in cui dispone la decurtazione del punteggio della patente di guida nei confronti del proprietario del veicolo nei cui riguardi è stato accertato il superamento dei limiti di velocità, qualora non risulti identificato colui che si trovava alla guida del veicolo al momento in cui fu commessa l&#8217;infrazione contestata».</p>
<p>Il rimettente &#8211; ricostruita la fattispecie concreta sottoposta al suo esame &#8211; ipotizza, innanzitutto, da parte della disposizione impugnata, la «violazione del principio &#8220;nemo tenetur se detegere&#8221; che discende, quale corollario, da quanto stabilito dall&#8217;art. 24 della legge fondamentale». Il comma 2 del citato art. 126-bis , nel richiedere, infatti, al proprietario del veicolo di comunicare i dati personali e della patente del conducente (non identificato al momento dell&#8217;accertamento dell&#8217;illecito amministrativo), «non distingue (&#8230;) tra i possibili destinatari della delazione che viene imposta», di talché, ove la persona del conducente e del proprietario coincidessero, quest&#8217;ultimo «sarebbe obbligato a confessare la propria colpa».</p>
<p>«Ne deriva», prosegue il giudice a quo, «il contrasto dell&#8217;art. 126-bis » con il principio sopra richiamato (<em>nemo tenetur se detegere</em>), «e quindi con l&#8217;art. 24» della Costituzione.</p>
<p>In relazione, invece, all&#8217;ipotizzata violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione, il rimettente sottolinea che la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente «viene applicata in modo diverso» nei confronti delle persone giuridiche rispetto alle persone fisiche, posto che nel primo caso «si applica la sanzione pecuniaria di cui all&#8217;articolo 180» del codice della strada, «mentre nel secondo la decurtazione dei punti della patente di guida», dando così luogo ad una «ingiustificata disparità di trattamento» tra le due ipotesi.</p>
<p>1.4. Dubita, altresì, della legittimità costituzionale della medesima disposizione &#8211; giacché in contrasto con gli articoli 24 e 27 della Costituzione &#8211; anche il Giudice di pace di Bra (r.o. n. 503 del 2004).</p>
<p>La previsione &#8211; da parte dell&#8217;art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 &#8211; di una «sanzione accessoria personale» a carico del proprietario del veicolo, che ometta di comunicare chi effettivamente fosse alla guida del veicolo in occasione della violazione di norme del codice della strada, sarebbe &#8211; secondo il rimettente &#8211; in «evidente contrasto con il principio della responsabilità personale dettato dall&#8217;art. 27, primo comma, della Costituzione», giacché, «pur essendo tale norma riferita alla responsabilità penale, essa è uniformemente interpretata come estensibile a tutte le sanzioni che colpiscono la persona».</p>
<p>Evidenzia, inoltre, il giudice a quo come il suddetto art. 126-bis del codice della strada preveda anche, per l&#8217;omessa comunicazione di cui sopra, «il pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell&#8217;art. 180, comma 8, del medesimo codice». Dall&#8217;applicazione di tale previsione deriverebbe per il proprietario del veicolo &#8211; allorché questi non sia in grado di comunicare i dati relativi alla persona ed alla patente del conducente (come avviene, sottolinea il rimettente, «in quasi tutte le famiglie, in caso di uso promiscuo del mezzo») &#8211; una situazione «paradossale», giacché egli sarebbe, di fatto, costretto ad «autodenunciarsi», per evitare almeno il pagamento della sanzione pecuniaria suddetta. Si verrebbe, in tal modo, a realizzare una lesione del «suo diritto di difesa &#8211; rectius: autodifesa &#8211; sancito dall&#8217;art. 24 Cost.», in «spregio al principio del nemo tenetur se detegere».</p>
<p>Infine, secondo il Giudice di pace di Bra, essendo di soli 30 giorni il termine per effettuare la comunicazione contemplata dalla norma sospettata di costituzionalità, e dunque «nettamente inferiore al termine di 60 giorni per proporre ricorso al Giudice di pace o al Prefetto» (ai sensi degli articoli 203 e 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992), da ciò «consegue il paradosso per cui potrebbe venire irrogata una sanzione accessoria in mancanza di un giudicato sulla sanzione principale, in palese contrasto con il principio, logico prima ancora che giuridico, secondo cui la sanzione accessoria non ha ragione di esistere quando manchi ab origine o venga successivamente meno quella principale».</p>
<p>Su tali basi &#8211; e non senza porre in luce, conclusivamente, come, obbligando il proprietario del veicolo a comunicare il nominativo del conducente responsabile dell&#8217;accertata infrazione stradale, la norma de qua lascerebbe «in capo al cittadino e non allo Stato la decisione su chi debba subire la sanzione» &#8211; il rimettente ha concluso per l&#8217;accoglimento della questione di costituzionalità sollevata.</p>
<p>1.5. Il contrasto tra l&#8217;art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 e gli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione è ipotizzato dal Giudice di pace di Montefiascone (r.o. n. 575 del 2004).</p>
<p>Riassume, in primo luogo, il rimettente i termini del giudizio a quo, sottolineando di essere investito di un ricorso proposto avverso un verbale di contestazione dell&#8217;infrazione stradale di cui all&#8217;art. 142, comma 8, del codice della strada.</p>
<p>Nel precisare che il ricorrente &#8211; non essendo «in grado, dato il tempo trascorso, di indicare la persona fisica al volante al momento dell&#8217;accertamento dell&#8217;infrazione» &#8211; ha provveduto «al pagamento della sanzione pecuniaria», eccependo però l&#8217;incostituzionalità «della sanzione amministrativa della decurtazione» del punteggio dalla patente, il Giudice di pace di Montefiascone ha sollevato &#8211; in relazione ai parametri summenzionati &#8211; questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 126-bis «nella parte in cui pone a carico del proprietario del veicolo la decurtazione dei punti della patente connessa a violazioni commesse da terzi».</p>
<p>Ad avviso del rimettente, difatti, «il sistema sanzionatorio testé indicato crea un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche», giacché esso può «applicarsi soltanto ai proprietari muniti di patente di guida», mandando invece «esenti da sanzione coloro che ne sono sprovvisti», così incentivando &#8211; oltretutto &#8211; la «diseducativa tendenza a intestare le vetture ai non patentati».</p>
<p>Accanto all&#8217;ipotizzata violazione dell&#8217;art. 3 Cost., il rimettente &#8211; non senza evidenziare come la prassi, originata dall&#8217;applicazione della norma impugnata, di denunciare un prossimo congiunto quale conducente responsabile dell&#8217;infrazione darebbe luogo ad una situazione di «contrasto con la tutela dei vincoli familiari costituzionalmente protetti» &#8211; prospetta, quale ulteriore censura, la violazione dell&#8217;art. 27 della Carta fondamentale. Tale articolo, difatti, «enuncia il principio della personalità della pena», valevole anche per una «sanzione afflittiva che limita la libertà personale e l&#8217;autonomia di locomozione» (qual è la decurtazione dei punti dalla patente), non a caso «intrasmissibile ad altri soggetti come previsto dall&#8217;art. 210» del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992.</p>
<p>1.6. Con due distinte ordinanze (r.o. nn. 643 e 658 del 2004), il Giudice di pace di Lanciano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992.</p>
<p>1.6.1. Nel primo caso (r.o. n. 643 del 2004), è ipotizzata la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione ad opera della suddetta disposizione di legge, «nella parte in cui prevede che la decurtazione dei punti avviene al proprietario del veicolo quando il conducente rimane sconosciuto», nonchà là dove stabilisce che «se proprietario è una persona giuridica questa può liberarsi pagando solo una somma di denaro».</p>
<p>Il rimettente &#8211; nel premettere che la risoluzione della questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della definizione del giudizio di cui esso è investito, giacché, «dati tutti gli elementi della fattispecie concreta», la norma impugnata è tra quelle «di cui non è da escludere l&#8217;applicazione per la risoluzione della causa», poiché nel caso di specie «non è stata identificata la conducente dell&#8217;auto de qua» &#8211; deduce la violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.</p>
<p>A suo dire, infatti, per effetto della previsione contenuta nell&#8217;impugnata disposizione, «non tutti i cittadini avrebbero pari dignità sociale e sarebbero eguali davanti alla legge», né tutti «potrebbero agire per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi». La norma de qua &#8211; prosegue il rimettente &#8211; «introduce una singolare sanzione a carattere intermittente o eventuale a secondo di chi sia il proprietario del mezzo» (essendo essa «applicabile solo nel caso in cui il titolare del mezzo sia patentato»), dando, inoltre, luogo, «all&#8217;interno dei destinatari patentati», ad un (ulteriore) «discrimine non ragionevole» a carico di chi «non vuole indicare chi tra i familiari ha preso l&#8217;auto oppure non sa, non conosce chi ha utilizzato l&#8217;auto».</p>
<p>Ipotizza, infine, il giudice a quo un&#8217;ulteriore violazione degli stessi parametri costituzionali (artt. 3 e 24 Cost.), sotto altro profilo.</p>
<p>Qualora, difatti, il proprietario del veicolo risulti una persona giuridica, a carico del suo legale rappresentante che ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente si applicherebbe esclusivamente la sanzione amministrativa prevista dall&#8217;art. 180 comma 8 del codice della strada (e cioè una sanzione solo pecuniaria), con «evidente (&#8230;) discriminazione tra il proprietario di un&#8217;autovettura che sia persona giuridica e chi non lo è, in quanto il legale rappresentante ha la possibilità di effettuare il pagamento in denaro senza alcuna decurtazione di punteggio», evenienza non prevista, invece, nell&#8217;altra ipotesi.</p>
<p>In forza di tali rilevi &#8211; nonché conclusivamente osservando come «la possibilità di irrogare sanzioni senza la contestazione immediata, anche se prevista dalla legge» (ed alla base della possibilità di punire il proprietario del veicolo in luogo del conducente rimasto sconosciuto), costituirebbe «di per sé una compromissione del diritto di difesa, in contrasto con quanto statuito dall&#8217;art. 24, secondo comma, della Costituzione» &#8211; il rimettente ha chiesto la declaratoria d&#8217;incostituzionalità della disposizione impugnata.</p>
<p>1.6.2. Con la seconda ordinanza (r.o. n. 658 del 2004), lo stesso Giudice di pace di Lanciano deduce il contrasto con gli artt. 24 e 27 della Costituzione dell&#8217;art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992.</p>
<p>Il giudice a quo deduce, in primo luogo, l&#8217;esistenza di un contrasto tra la disposizione impugnata e l&#8217;art. 24 Cost., giacché quest&#8217;ultimo &#8211; «in ossequio all&#8217;antico brocardo nemo tenetur se detegere» &#8211; sancisce «il diritto a non fornire elementi in proprio danno e, più in generale, a non collaborare con l&#8217;Autorità per la propria incriminazione», diritto, viceversa, pregiudicato dalla norma suddetta.</p>
<p>Quanto, invece, alla prospettata violazione dell&#8217;art. 27 Cost., il rimettente osserva che con «l&#8217;introduzione della perdita dei punti sulla patente» l&#8217;illecito amministrativo, consistente nell&#8217;inosservanza delle regole sulla circolazione stradale, avrebbe acquistato «la configurazione di un vero e proprio reato con sanzione anche di carattere afflittivo oltre che pecuniaria», di talché, a causa dell&#8217;applicazione della sanzione de qua, «il reato-contravvenzione verrebbe addebitato per responsabilità oggettiva violando l&#8217;art. 27 della nostra Costituzione».</p>
<p>Rileva, inoltre, il Giudice di pace di Lanciano come la disposizione impugnata si presenti in contrasto con la configurazione che alla responsabilità amministrativa è stata conferita dalla già ricordata legge n. 689 del 1981.</p>
<p>Se è vero, difatti, che il suo art. 6 (con disposizione che risulta, per così dire, &#8220;doppiata&#8221; &#8211; nella materia delle infrazioni stradali &#8211; da quella contenuta nell&#8217;art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992) ha «introdotto l&#8217;istituto della solidarietà, di derivazione civilistica, prevedendo la responsabilità in solido, con l&#8217;autore dell&#8217;illecito, del proprietario della cosa che servì a commettere la violazione», deve, però, riconoscersi che siffatta &#8220;solidarietà&#8221; «comporta il pagamento della somma pecuniaria scaturita dalla violazione amministrativa, e non invece l&#8217;assoggettamento ad altra sanzione di carattere affittivo, ma non pecuniario, come quella della detrazione dei punti della patente prevista dall&#8217;art. 126-bis ».</p>
<p>1.7. Deduce, altresì, il contrasto con gli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione dell&#8217;art. 126-bis del codice della strada, anche il Giudice di pace di Carrara (r.o. n. 701 del 2004).</p>
<p>Ricostruisce, in primis, il rimettente i termini del giudizio a quo, sottolineando di essere stato adito per l&#8217;annullamento di un verbale di accertamento «riferito alla violazione relativa all&#8217;uso di telefono cellulare durante la guida», verbale «notificato alla ricorrente in quanto proprietaria del veicolo e &#8220;responsabile in solido&#8221; della violazione». Deduce, inoltre, che l&#8217;interessata &#8211; nel proprio ricorso &#8211; assumeva «che non era lei opponente alla guida», essendo, in ogni caso, «impossibile per gli accertatori rilevare la circostanza contestata» (e cioè l&#8217;uso dell&#8217;apparecchio telefonico, atteso che la vettura di sua proprietà «sarebbe dotata di vetri oscurati»), e che comunque l&#8217;automobile «non era stata usata dalla ricorrente nelle circostanze di tempo e di luogo contestate», né «prestata ad alcuno».</p>
<p>Chiesto, su tali basi, l&#8217;accoglimento dell&#8217;opposizione, la ricorrente «eccepiva anche questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 126-bis» del codice della strada, questione che l&#8217;adito giudicante ha reputato rilevante, giacché solamente ove tale norma «fosse conforme a Costituzione si dovrebbe applicare, all&#8217;esito sfavorevole per l&#8217;opponente del giudizio, anche la sanzione accessoria della perdita di cinque punti della patente di guida all&#8217;opponente».</p>
<p>In ordine, poi, alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente premette la necessità di chiarire la «natura giuridica della decurtazione dei punti della patente», contestando la ricostruzione proposta dal Ministero dell&#8217;Interno attraverso apposite circolari, essendo tale istituto «contraddittoriamente definito, da un lato, come misura avente &#8220;carattere cautelare&#8221; e dall&#8217;altro misura che &#8220;integra il sistema delle sanzioni pecuniarie accessorie&#8221; previste dal Codice della Strada». La constatazione che si è in presenza di un «istituto di natura afflittiva e permanente (la decurtazione non ha effetti temporanei e provvisori)», porta il giudice a quo a ritenere la misura in esame «una sanzione amministrativa personale».</p>
<p>«Così ricostruita» &#8211; prosegue il rimettente &#8211; «la natura della misura in rapporto alla propria funzione, ne risultano però evidenziati anche gli aspetti di contrasto con le norme e i principi costituzionali del sistema sanzionatorio del codice della strada», giacché, in particolare, l&#8217;articolo 196 del d.lgs. n. 285 del 1992 «prevede la solidarietà passiva &#8211; per conducente e proprietario del veicolo &#8211; per le sole sanzioni pecuniarie», così come il successivo art. 210 stabilisce «per diretta conseguenza (&#8230;) l&#8217;intrasmissibilità delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti, diversi da chi abbia materialmente compiuto la violazione».</p>
<p>Orbene, assume il Giudice di pace di Carrara, siffatto «impianto normativo» costituirebbe coerente applicazione dei principi costituzionali (e segnatamente di quello secondo cui la «responsabilità penale è personale»), che, seppur riferiti ai reati, sarebbero tuttavia «estesi a tutte le violazioni per le quali siano previste sanzioni che colpiscono una persona», donde l&#8217;ipotizzata violazione &#8211; da parte della disposizione impugnata &#8211; dell&#8217;art. 25 (recte: 27) della Costituzione. La previsione, difatti, della «possibile irrogazione di sanzioni amministrative personali per una sorta di &#8220;responsabilità oggettiva&#8221;», costituisce una scelta legislativa «che mal si attaglia con i principi costituzionali di cui all&#8217;art. 25» (recte: 27) della Costituzione, i quali risultano «pacificamente applicabili nell&#8217;impianto normativo delle sanzioni amministrative», come disciplinato dalla legge n. 689 del 1981.</p>
<p>Deduce il rimettente, inoltre, la violazione anche dell&#8217;art. 3 della Costituzione, giacché la disposizione impugnata realizzerebbe una «disparità di trattamento», innanzitutto «nel caso in cui il proprietario della vettura &#8211; obbligato solidalmente alla decurtazione &#8211; non sia in possesso della patente di guida», ovvero quando, pur essendo «giuridicamente proprietario», «di fatto non eserciti il possesso dell&#8217;auto» (tale sarebbe, in particolare, la condizione delle «imprese di leasing», rispetto alle quali oltretutto la sanzione colpirebbe «il legale rappresentante della società, individuato con criteri del tutto soggettivi e casuali», quali quelli connessi alla titolarità della carica).</p>
<p>Né, d&#8217;altra parte, il prospettato dubbio di costituzionalità, per violazione dell&#8217;art. 3 della Carta fondamentale, potrebbe essere superato &#8211; conclude il giudice a quo &#8211; ove si ritenga che la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente «colpisca il proprietario non in quanto tale, ma per l&#8217;omissione delle informazioni» indicate nell&#8217;art. 126-bis , in quanto «tale comportamento omissivo è già di per sé stesso punito dalla sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell&#8217;art. 180, comma 8» del medesimo codice della strada.</p>
<p>Ipotizza, infine, il Giudice di Pace di Carrara anche la violazione degli articoli 24 e 25 della Costituzione, in quanto, nell&#8217;ipotesi in cui «il proprietario del veicolo sia lo stesso conducente, cui non sia stata immediatamente contestata la violazione», questi «si vedrebbe costretto ad autodenunciarsi, a pena di incorrere in doppio provvedimento punitivo», e cioè «da un lato la decurtazione del punteggio e dall&#8217;altro la sanzione pecuniaria per l&#8217;omissione dei dati dell&#8217;effettivo conducente».</p>
<p>Tale evenienza, però, non pare compatibile con la scelta compiuta dal nostro ordinamento &#8211; «come ogni ordinamento liberale» &#8211; in favore del principio che esclude (persino in materia penale) «che si possa essere costretti ad agire contro sé stessi», atteso che sono «i soggetti che accertano l&#8217;illecito ad essere tenuti ad individuare l&#8217;effettivo trasgressore».</p>
<p>1.8. La violazione del solo articolo 24 della Costituzione &#8211; da parte del già più volte ricordato art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 &#8211; è dedotta anche dal Giudice di pace di Casale Monferrato, con due ordinanze (r.o. nn. 721 e 722 del 2004) di pressoché identico contenuto (le stesse, invero, differiscono unicamente in ragione del fatto che, nel primo caso, proprietaria dell&#8217;autovettura, a carico della quale è stata accertata l&#8217;infrazione stradale, risulta essere una persona giuridica).</p>
<p>Deducendo che ambedue i giudizi, dei quali esso è investito, non potrebbero essere definiti «indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma sopracitata», il rimettente assume che l&#8217;obbligo da essa imposto a carico del proprietario del veicolo (indicare le generalità del conducente al momento dell&#8217;avvenuta contestazione, nel caso in cui l&#8217;identificazione del trasgressore non avvenga immediatamente) risulta «sanzionato diversamente, a seconda che il proprietario sia una persona fisica o giuridica».</p>
<p>In entrambi i casi, tuttavia, «il diritto di difesa garantito dall&#8217;art. 24 Cost. risulta compresso», e ciò sotto vari profili; in primo luogo perché «la norma prevede una responsabilità oggettiva del proprietario del veicolo», e cioè un «istituto estraneo al nostro diritto sanzionatorio, sia penale, sia amministrativo». La norma stabilisce, inoltre, «l&#8217;obbligo di denuncia (o delazione) del conducente del veicolo», obbligo ipotizzabile, però, «solo in capo a determinati soggetti, che rivestono funzioni pubbliche». Infine, allorché le persone del proprietario e del conducente, autore dell&#8217;infrazione, coincidano, «la norma imporrebbe un vero e proprio obbligo di confessare, limitando irrimediabilmente il diritto di difesa del cittadino», essendo «il diritto al silenzio (&#8230;) ormai patrimonio acquisito al nostro ordinamento».</p>
<p>2. È intervenuto, nei soli giudizi originati dalle ordinanze di rimessione pronunciate dai Giudici di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri, e Mestre (r.o. nn. 120 e 267 del 2004), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato.</p>
<p>Nel primo caso la difesa erariale si limita a «riportarsi alle deduzioni formulate nei precedenti atti di intervento in cause simili» (e segnatamente quelle originate dalle ordinanze r.o. nn. 997 e 998 del 2003, peraltro già definite da questa Corte con la sentenza n. 114 del 2004), assumendo l&#8217;infondatezza della questione prospettata.</p>
<p>Nel secondo caso l&#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce che la questione sollevata sarebbe «inammissibile e comunque infondata».</p>
<p>Rileva la difesa erariale, quanto all&#8217;inammissibilità della questione, che il giudice rimettente &#8211; censurando la disposizione impugnata nella parte in cui precluderebbe l&#8217;accesso, ai corsi di recupero dei punti della patente, ai soggetti sanzionati tra il 1° luglio 2003 (giorno a cui risale l&#8217;entrata in vigore della norma relativa alla decurtazione del punteggio della patente) ed il successivo 6 agosto (giorno, invece, della pubblicazione del già ricordato decreto ministeriale recante la disciplina relativa ai corsi suddetti) &#8211; avrebbe omesso di «precisare quale pregiudizio in concreto abbia subito il ricorrente dal presunto ritardo nella istituzione dei corsi di recupero», e quindi «come la questione di costituzionalità prospettata d&#8217;ufficio dal giudice a quo possa assumere rilevanza nel giudizio».</p>
<p>Nel merito, invece, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato osserva che «né la normativa primaria, né tanto meno il decreto ministeriale prevedono meccanismi di preclusione temporale per l&#8217;iscrizione a tali corsi in relazione alla data di decurtazione del punteggio». L&#8217;art. 6 del suddetto decreto si limita, difatti, a prevedere l&#8217;impossibilità d&#8217;iscrizione ad uno dei corsi «se prima non si sia ricevuta la comunicazione da parte del Ministero competente della decurtazione» operata, nulla stabilendo, invece, «circa l&#8217;esistenza di un termine massimo entro il quale un cittadino dovrebbe iscriversi al corso di recupero».</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Considerato in diritto</strong></p>
<p>1.- I giudici di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri (r.o. n. 120 del 2004), Mestre (r.o. n. 569 del 2004), Ficarolo (r.o. n. 465 del 2004), Bra (r.o. n. 503 del 2004), Montefiascone (r.o. n. 575 del 2004), Lanciano (r.o. nn. 643 e 658 del 2004), Carrara (r.o. n. 701 del 2004) e Casale Monferrato (r.o. nn. 721 e 722 del 2004) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale &#8211; deducendo, nel complesso, la violazione degli articoli 3, 24, 25 (l&#8217;indicazione di quest&#8217;ultimo parametro apparendo, per vero, frutto di un laspsus calami) e 27 della Costituzione &#8211; dell&#8217;art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall&#8217;art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all&#8217;esito della modifica apportata dall&#8217;art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), come modificato &#8211; a propria volta &#8211; dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214.</p>
<p>La disposizione <em>de qua</em> è <strong>sospettata di incostituzionalità</strong> <strong>nella parte in cui prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente, «responsabile della violazione» delle norme del codice della strada per le quali «è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente», la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo</strong>, «salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all&#8217;organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».</p>
<p>1.1.- Deducono taluni dei predetti rimettenti (e segnatamente il Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri, nonché quelli di Mestre, Ficarolo, Montefiascone, Lanciano e Carrara) la violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione, ravvisata sotto diversi profili. Innanzitutto, perché la disposizione impugnata configurerebbe una &#8220;sanzione intermittente&#8221;, operando soltanto nei confronti dei proprietari di veicoli che risultino muniti di patente (r.o. nn. 120, 575, 643 e 701 del 2004), ovvero esclusivamente nei confronti delle persone fisiche e non anche di quelle giuridiche (r.o. nn. 465 e 643 del 2004); in secondo luogo, perché la stessa &#8211; in contrasto con la previsione di cui all&#8217;art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che fissa il <strong>principio della &#8220;personalità&#8221; della responsabilità amministrativa</strong> &#8211; realizzerebbe un&#8217;ingiustificata «disparità di trattamento tra i trasgressori di alcune norme del codice della strada ed i trasgressori di altre norme amministrative» (r.o. n. 120 del 2004).</p>
<p>Il contrasto con il parametro di cui all&#8217;art. 3 Cost. è ipotizzato, inoltre, anche in relazione al difetto di ragionevolezza che connoterebbe la disposizione de qua (r.o. nn. 120 e 569 del 2004). Essa, difatti, opera un intervento, consistente nella previsione di un&#8217;ipotesi di responsabilità &#8220;per fatto altrui&#8221;, che &#8211; se appare «corretto» nei casi contemplati dagli articoli 196 del codice della strada e 2054 del codice civile (giacché qui la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, «per l&#8217;aspetto puramente riparatorio», risponde alla duplice necessità di evitare che «molte norme sulla circolazione stradale» restino «eluse» e che i danneggiati in sinistri stradali possano «non ottenere il giusto risarcimento»; così in particolare r.o. n. 120 del 2004) &#8211; risulta, invece, irragionevole nel caso di specie, trattandosi di applicare una sanzione di natura «personale» (così, nuovamente, r.o. n. 120 del 2004).</p>
<p>1.2.- L&#8217;art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, inoltre, sarebbe in contrasto &#8211; secondo quanto ipotizzato dai rimettenti di Mestre, Ficarolo, Bra, Lanciano, Carrara e Casale Monferrato &#8211; con l&#8217;art. 24 della Costituzione, e ciò sotto un triplice alternativo profilo.</p>
<p>Da un lato si assume che «la possibilità di irrogare sanzioni senza la contestazione immediata, anche se prevista dalla legge», costituirebbe «di per sé una compromissione del diritto di difesa» (r.o. n. 643 del 2004).</p>
<p>Per altro verso, invece, si sottolinea che &#8211; qualora le persone del proprietario del veicolo e del conducente, responsabile dell&#8217;infrazione, coincidano &#8211; la necessità di evitare (almeno) l&#8217;irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all&#8217;art. 180, comma 8, del codice della strada (comminata a carico del proprietario che non provveda a soddisfare la richiesta di comunicare i &#8220;dati personali e della patente&#8221; del conducente), dovrebbe indurre il destinatario della richiesta suddetta ad autodenunciarsi, con conseguente violazione del principio del nemo tenetur se detegere (r.o. nn. 465, 503, 658, 701, 721 e 722 del 2004).</p>
<p>Infine, si deduce la violazione del diritto di difesa anche sotto un ulteriore profilo (r.o. n. 503 del 2004), evidenziando come la previsione di un termine di appena trenta giorni, entro il quale il proprietario del veicolo deve comunicare i dati personali e della patente del conducente responsabile dell&#8217;infrazione, risulti «nettamente inferiore al termine di sessanta giorni per proporre ricorso al Giudice di pace o al Prefetto, al fine di conseguire l&#8217;annullamento del verbale di contestazione dell&#8217;infrazione stradale». Orbene, tale &#8220;sfasatura&#8221; temporale comporterebbe l&#8217;eventualità che sia «irrogata una sanzione accessoria in mancanza di un giudicato sulla sanzione principale, in palese contrasto con il principio, logico prima ancora che giuridico, secondo cui la sanzione accessoria non ha ragione di esistere quando manchi ab origine o venga successivamente meno quella principale».</p>
<p>1.3.- Viene, infine, ipotizzata &#8211; dai soli giudici di pace di Bra, Mestre, Montefiascone, Lanciano (ma esclusivamente nell&#8217;ordinanza r.o. n. 658 del 2004) e Carrara &#8211; la violazione anche dell&#8217;art. 27 della Costituzione.</p>
<p>Si assume, difatti, che il principio &#8211; sancito dal primo comma di tale articolo &#8211; secondo cui la «responsabilità penale è personale» deve intendersi riferito anche alla responsabilità amministrativa.</p>
<p>2.- Il Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri (r.o. n. 120 del 2004), ha, inoltre, sollevato questione di legittimità costituzionale &#8211; per contrasto con gli articoli 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione &#8211; dell&#8217;art. 204-bis, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, disposizione introdotta dall&#8217;art. 4, comma 1-septies, del già citato d.l. n. 151 del 2003, aggiunta dalla legge di conversione n. 214 del 2003.</p>
<p>Il rimettente lamenta la irragionevole disparità di trattamento &#8211; realizzata dalla disposizione di legge impugnata &#8211; tra quanti adiscono le vie giudiziali per l&#8217;annullamento del verbale di contestazione dell&#8217;infrazione stradale, e coloro che, in alternativa, decidano o di proporre, allo stesso scopo, ricorso amministrativo all&#8217;autorità prefettizia, ovvero impugnino direttamente la c.d. &#8220;ordinanza-ingiunzione&#8221;, giacché «l&#8217;incombente procedurale di cui al comma 3 dell&#8217;art. 204-bis» del codice della strada (versamento di una &#8220;cauzione&#8221;, prevista a pena d&#8217;inammissibilità dell&#8217;iniziativa esperita) risulterebbe stabilito solamente nella prima delle tre ipotesi. Si deduce, inoltre, che l&#8217;imposizione dell&#8217;onere procedurale de quo limiterebbe ingiustificatamente «la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei diritti», non essendo difatti «dettata da ragioni di giustizia o di carattere processuale», contravvenendo inoltre al precetto costituzionale il quale «prevede che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione».</p>
<p>3.- Infine, un&#8217;ulteriore questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 è sollevata dal Giudice di pace di Mestre (nella prima ordinanza &#8211; r.o. n. 267 del 2004 &#8211; da esso pronunciata), sotto un profilo del tutto diverso da quelli testé illustrati.</p>
<p>È dedotta l&#8217;irragionevole disparità di trattamento &#8211; e dunque il contrasto con l&#8217;art. 3 Cost. &#8211; che la disposizione in esame realizzerebbe a carico di taluni utenti della strada, esclusi ratione temporis dalla possibilità di partecipazione ai corsi per il recupero del punteggio detratto dalla patente, giacché sanzionati anteriormente all&#8217;avvento del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 (Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida) con il quale sono state «introdotte le norme di dettaglio sull&#8217;organizzazione dei corsi di recupero previsti dall&#8217;art. 126-bis» del codice della strada. Secondo il rimettente, difatti, i soggetti che abbiano subito la decurtazione di punti dalla propria patente di guida in ragione di infrazioni commesse tra il 1° luglio 2003 ed il successivo 6 agosto (cioè a dire in un arco temporale che, nella prospettazione del giudice a quo, sarebbe compreso tra la data dell&#8217;entrata in vigore della nuova normativa relativa alla &#8220;patente a punti&#8221; e quella della pubblicazione del decreto ministeriale concernente i c.d. &#8220;corsi di recupero&#8221;) sarebbero impossibilitati ad accedere a tali corsi, essendo divenute operative le norme di dettaglio sulla loro organizzazione soltanto successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale suddetto (e dunque il 6 agosto 2003).</p>
<p>4.- Ciò premesso in merito alle iniziative assunte dai diversi giudici a quibus, deve preliminarmente disporsi &#8211; data la connessione oggettiva esistente tra le varie ordinanze di rimessione &#8211; la riunione dei relativi giudizi ai fini di una unica decisione.</p>
<p>Quanto, invece, al contenuto di quest&#8217;ultima, appare necessario definire, in via preliminare, tra le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri (r.o. n. 120 del 2004), quella avente ad oggetto l&#8217;art. 204-bis, comma 3, del codice della strada, nonché, di seguito, quella posta dal rimettente di Mestre nella prima delle due ordinanze da esso pronunciate (r.o. n. 267 del 2004).</p>
<p>5.- La questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata dal rimettente genovese, è manifestamente inammissibile.</p>
<p>La disposizione de qua è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza di questa Corte n. 114 del 2004, la quale ha rilevato che l&#8217;imposizione dell&#8217;onere economico da essa previsto finisce «con il pregiudicare l&#8217;esercizio dei diritti che l&#8217;art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svoglimento del giudizio, incidendo direttamente sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione esperita».</p>
<p>6.- La questione sollevata dal Giudice di pace di Mestre con l&#8217;ordinanza r.o. n. 267 del 2004 è, invece, infondata.</p>
<p>Secondo il rimettente, dalla previsione contenuta nell&#8217;art. 126-bis del codice della strada discenderebbe la «impossibilità giuridica, per un trasgressore sanzionato nel periodo dal 1° luglio al 6 agosto 2003», di accedere ai corsi di recupero della patente, essendo divenute operative le norme di dettaglio sull&#8217;organizzazione dei corsi stessi solo successivamente a tale periodo, di talché, «a fronte della imposizione di una sanzione, per la quale sono previsti rimedi di natura riabilitativa», sarebbe «in concreto negato al soggetto sanzionato l&#8217;accesso incondizionato ai benefici previsti, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento dipendente esclusivamente dal momento in cui la sanzione viene applicata».</p>
<p>L&#8217;impugnato articolo 126-bis ha previsto e disciplinato il sistema della c.d. patente a punti, stabilendo che all&#8217;atto del rilascio della patente vengano attribuiti venti punti, annotati in una apposita anagrafe nazionale (comma 1). Tale punteggio è destinato a subire decurtazioni a seguito della comunicazione, alla suddetta anagrafe, della «violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V» dello stesso codice della strada (meglio indicate in una apposita tabella ad esso allegata). Il comma 4 del medesimo art. 126-bis dispone che, fuori dai casi di perdita totale del punteggio e purché questo non sia del tutto esaurito, è consentito ai trasgressori di recuperare un certo numero di punti mediante la frequenza di corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò espressamente autorizzati. L&#8217;ultimo periodo del comma sopra indicato dispone che «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell&#8217;autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento».</p>
<p>L&#8217;art. 126-bis in esame è entrato in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003 (secondo quanto previsto dall&#8217;art. 8 del già citato d.l. n. 151 del 2003); da tale data è dunque divenuto operativo il sistema della patente a punti. Il decreto ministeriale che ha disciplinato i corsi di recupero, per contro, è stato adottato in data 29 luglio 2003 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il successivo 6 agosto 2003.</p>
<p>L&#8217;infrazione al codice della strada, sottoposta al giudizio del giudice rimettente, è stata commessa il 3 luglio 2003, dopo cioè l&#8217;entrata in vigore della disposizione censurata e prima della pubblicazione del decreto. Secondo il rimettente, la norma censurata sarebbe incostituzionale, in quanto «la nuova disciplina sarebbe incompleta non essendo stata introdotta la puntuale disciplina dei c.d. corsi di recupero, che dovrebbero, secondo il disegno del legislatore, consentire al conducente sanzionato il recupero dei punti detratti».</p>
<p>La censura prospettata non può essere accolta per due ragioni, ciascuna delle quali ha carattere assorbente.</p>
<p>In primo luogo, anche per le infrazioni commesse tra il 30 giugno 2003 e la data di entrata in vigore del già menzionato decreto ministeriale relativo all&#8217;organizzazione dei corsi di recupero dei punti perduti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2003) era ed è possibile l&#8217;accesso ai corsi stessi. Da un lato, infatti, nessuna preclusione di carattere temporale per l&#8217;iscrizione ai medesimi è prevista, né dall&#8217;articolo 126-bis del codice della strada, né dal d.m. 29 luglio 2003, essendo &#8211; dall&#8217;altro &#8211; del tutto logico che la partecipazione ai predetti corsi debba avvenire in epoca successiva all&#8217;accertamento dell&#8217;infrazione ed alla applicazione delle due sanzioni combinate, la prima di natura pecuniaria, e la seconda concernente la decurtazione del punteggio. Nessun pregiudizio, dunque, può derivare al soggetto che abbia commesso l&#8217;infrazione al codice della strada nel suddetto arco di tempo, atteso che nessuna preclusione per la partecipazione ai corsi di recupero è ipotizzabile per il contravventore.</p>
<p>In secondo luogo, l&#8217;eventuale ritardo imputabile all&#8217;autorità amministrativa nel porre in essere gli atti di adempimento di una determinata normativa non può tradursi in una ragione di illegittimità costituzionale della normativa stessa.</p>
<p>7.- In relazione, invece, alla questione di legittimità del comma 2 del medesimo art. 126-bis del codice della strada (sollevata da tutti gli altri rimettenti, compreso il Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri, nella seconda parte della sua ordinanza, prima esaminata sotto un diverso profilo), occorre procedere ad uno scrutinio differenziato in relazione ai diversi parametri evocati, presentandosi tale questione fondata solo nei limiti di seguito precisati.</p>
<p>8.- È necessario, peraltro, premettere il quadro di fondo nel quale si colloca la disposizione oggetto di censura, la cui legittimità costituzionale è posta in dubbio dai rimettenti nella parte in cui essa stabilisce che, nel caso di mancata identificazione del contravventore, la decurtazione dei punti della patente «deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all&#8217;organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».</p>
<p>L&#8217;originario comma 2 dell&#8217;art. 126-bis del codice della strada, introdotto dall&#8217;art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), disponeva che l&#8217;organo accertatore della violazione comportante la perdita di punteggio dovesse dare notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione, all&#8217;anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. In particolare, il comma in questione prevedeva che la comunicazione dovesse essere effettuata «solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione», fosse stata «identificata inequivocabilmente». In base a tale disposizione, quindi, nelle ipotesi in cui non fosse stata possibile la identificazione del conducente, il proprietario rispondeva soltanto per il pagamento della sanzione pecuniaria prevista per l&#8217;infrazione, stante il vincolo di solidarietà passiva con il conducente, ma non subiva alcuna conseguenza relativamente alla decurtazione del punteggio della sua patente. La decurtazione presupponeva, pertanto, l&#8217;avvenuta identificazione, in ogni caso, del conducente del veicolo.</p>
<p>Soltanto in virtù di quanto stabilito dall&#8217;art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), nel testo a sua volta modificato dalla relativa legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, l&#8217;ultima parte del comma 2 dell&#8217;art. 126-bis è stata sostituita, prevedendosi che, nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione all&#8217;anagrafe nazionale degli abilitati alla guida debba «essere effettuata a carico del proprietario del veicolo», aggiungendosi che il suddetto proprietario, per evitare tale effetto pregiudizievole, è tenuto a comunicare, entro trenta giorni dalla richiesta ricevutane, all&#8217;organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione commessa. È poi previsto che «se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all&#8217;organo di polizia che procede». La norma in esame, infine, aggiunge che «se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall&#8217;art. 180, comma 8», vale a dire quella secondo la quale «chiunque senza giustificato motivo non ottempera all&#8217;invito dell&#8217;autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell&#8217;invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell&#8217;accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55».</p>
<p>Dall&#8217;insieme delle citate disposizioni emerge, dunque, che nel caso in cui proprietario del veicolo sia una persona fisica munita di patente e l&#8217;infrazione sia punita, oltre che con la sanzione pecuniaria prevista da altre norme del codice, specificamente indicate in una apposita tabella, anche con quella della decurtazione del punteggio della patente, il proprietario del mezzo, da un lato, risponde in solido con il conducente per il pagamento della sanzione pecuniaria principale (art. 196 del codice della strada), e, dall&#8217;altro, si vede detratti i punti della patente. Tale ulteriore sanzione si applica, peraltro, quando non sia stato possibile identificare il conducente e il proprietario medesimo, ricevutane apposita richiesta, abbia omesso di indicare all&#8217;autorità le generalità ed i dati della patente del conducente che era alla guida del veicolo; indicazione che, invece, come si è detto, determina l&#8217;inapplicabilità al proprietario della sanzione consistente nella decurtazione del punteggio.</p>
<p>Ora, appare evidente che l&#8217;applicazione di questa ulteriore sanzione prescinde da qualsivoglia accertamento della responsabilità personale del proprietario del veicolo in relazione alla violazione delle norme concernenti la circolazione stradale.</p>
<p>9.- È alla luce di siffatta disciplina complessiva che deve essere effettuato lo scrutinio di costituzionalità sollecitato dai rimettenti, i quali ritengono che la sanzione de qua sia incompatibile con uno o più dei parametri costituzionali evocati.</p>
<p>9.1.- Viene, innanzi tutto, in rilievo la censura con la quale è stata dedotta la violazione dell&#8217;art. 24 della Costituzione.</p>
<p>Assumono taluni dei giudici rimettenti che «la possibilità di irrogare sanzioni senza la contestazione immediata» costituirebbe «di per sé una compromissione del diritto di difesa». Sotto altro aspetto, ancora con riferimento al citato parametro costituzionale, viene dedotto che la disposizione censurata pregiudicherebbe «il diritto a non fornire elementi in proprio danno e, più in generale, a non collaborare con l&#8217;Autorità per la propria incriminazione»; diritto che sarebbe sancito «in ossequio all&#8217;antico brocardo nemo tenetur se detegere». Infine, si assume che il diritto alla difesa risulterebbe pregiudicato, in ogni caso, dal fatto che la disposizione in esame prevede un termine di appena trenta giorni, entro il quale il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare i dati personali e della patente del conducente responsabile dell&#8217;infrazione; un termine, pertanto, «nettamente inferiore» a quello di sessanta giorni per proporre ricorso al giudice di pace o al prefetto, al fine di conseguire l&#8217;annullamento del verbale di contestazione dell&#8217;infrazione stradale. L&#8217;irrogazione della sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, sebbene risulti ancora pendente il termine per adire le vie giudiziali o amministrative onde attingere la caducazione del verbale di contestazione dell&#8217;infrazione, rappresenterebbe una menomazione del diritto di difesa.</p>
<p>9.1.1.- Va chiarito, in proposito, che la mancata previsione della contestazione &#8220;immediata&#8221; dell&#8217;infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa. E a ciò va aggiunto che, in sostanza, la doglianza investe la possibilità &#8211; prevista dall&#8217;art. 4, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito nella legge 1° agosto 2002, n. 168 &#8211; di non procedere alla contestazione immediata dell&#8217;infrazione rilevata, di talché essa, più che indirizzarsi contro la previsione dell&#8217;art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, avrebbe dovuto investire la disposizione che tale possibilità contempla.</p>
<p>9.1.2.- Quanto alla <strong>paventata necessità per il proprietario del veicolo di autodenunciarsi</strong>, il dubbio di costituzionalità sollevato dai rimettenti appare fondarsi su di una inesatta esegesi del dato normativo. Si consideri, difatti, che la disposizione impugnata espressamente stabilisce che la comunicazione all&#8217;anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dell&#8217;avvenuta perdita del punteggio dalla patente (e cioè l&#8217;adempimento che ha come presupposto, nel caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, proprio l&#8217;avvenuta inutile richiesta al proprietario del veicolo di fornire i dati personali e della patente del predetto conducente) deve avvenire «entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata», definizione che presuppone, a sua volta, che «siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi», ovvero &#8211; ed è proprio siffatta previsione ad essere dirimente rispetto alla censura in esame &#8211; che «siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi».</p>
<p>In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l&#8217;annullamento del verbale di contestazione dell&#8217;infrazione.</p>
<p>9.2.- Fondate sono, invece, le censure di violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione, nel senso che essa dà vita ad una sanzione assolutamente sui generis, giacché la stessa &#8211; pur essendo di natura personale &#8211; non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale.</p>
<p>9.2.1.- A tale conclusione conduce la ricostruzione del contenuto della disposizione censurata alla luce della disciplina generale del sistema sanzionatorio previsto per gli illeciti amministrativi, dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).</p>
<p>L&#8217;art. 3 di tale legge fissa due principi fondamentali: quello secondo il quale «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa» (primo comma); e quello secondo il quale «nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l&#8217;agente non è responsabile quando l&#8217;errore non è determinato da sua colpa» (secondo comma). Il citato articolo ancora la responsabilità per comportamenti tipizzati dalla norma al carattere personale della condotta commissiva od omissiva del contravventore.</p>
<p>Ciò premesso, dunque, sul carattere &#8220;generale&#8221; del principio della personalità della responsabilità amministrativa, deve inoltre osservarsi come l&#8217;art. 6 della stessa legge n. 689 del 1981 disciplini, a sua volta, ma per le sole sanzioni pecuniarie, la solidarietà passiva tra «il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l&#8217;usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento» e «l&#8217;autore della violazione».</p>
<p>Orbene, il codice della strada, all&#8217;art. 196, con riferimento quasi testuale all&#8217;art. 6 della citata legge n. 689 del 1981 fa proprio il «principio di solidarietà», disponendo, al comma 1, che «per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo» (o, in sua vece, «l&#8217;usufruttuario, l&#8217;acquirente con patto di riservato dominio o l&#8217;utilizzatore a titolo di locazione finanziaria») è «obbligato in solido con l&#8217;autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta».</p>
<p>L&#8217;art. 126-bis, comma 2, invece, intervenendo in materia diversa dalla responsabilità per il pagamento di somme e in una ipotesi di sanzione di carattere schiettamente personale, pone a carico del proprietario del veicolo, solo perché tale, una autonoma sanzione, appunto, personale, prescindendo dalla violazione, al medesimo proprietario direttamente ascrivibile, di regole disciplinanti la circolazione stradale.</p>
<p>9.2.2.- È pur vero che in più occasioni questa Corte (ordinanze nn. 323 e 319 del 2002 e n. 33 del 2001) ha affermato che la responsabilità del proprietario di un veicolo, per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida, costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale, operante, in particolare, nel caso del fermo amministrativo del veicolo, anche quando sia di proprietà di terzi (art. 214, comma 1-bis, del codice della strada). Nondimeno, deve rilevarsi che nelle ipotesi prese in considerazione dalla citata giurisprudenza si versava pur sempre in tema di sanzioni aventi il carattere della patrimonialità e dunque suscettibili d&#8217;essere oggetto del regime della solidarietà passiva coinvolgente il proprietario del veicolo. Ed infatti con l&#8217;irrogazione della sanzione del fermo amministrativo del veicolo non si incide sulla &#8220;persona&#8221; del proprietario, giacché la norma «si limita a sottrargli la disponibilità, per un tempo limitato, di un bene patrimoniale» (ordinanza n. 282 del 2001), determinando così una compressione soltanto di quelle facoltà di &#8220;godimento&#8221; della res che ineriscono al diritto di proprietà.</p>
<p>Nella fattispecie ipotizzata dall&#8217;art. 126-bis, invece, assume preponderante rilievo il carattere schiettamente personale della sanzione che viene direttamente ad incidere sull&#8217;autorizzazione alla guida.</p>
<p>Si tratta, dunque, di una ipotesi di illecito amministrativo che, per più aspetti, appare assimilabile a quella della sospensione della patente, la cui «natura afflittiva (&#8230;) incide sul profilo della legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo, gravando sul relativo atto amministrativo di abilitazione, a seguito dell&#8217;accertata trasgressione di regole di comportamento afferenti alla sicurezza della circolazione» (ordinanza n. 74 del 2000).</p>
<p>È, in effetti, proprio la peculiare natura della sanzione prevista dall&#8217;art. 126-bis, al pari della sospensione della patente incidente anch&#8217;essa sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo», che fa emergere l&#8217;irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell&#8217;infrazione stradale.</p>
<p>E ciò senza che venga in rilievo il pur denunciato contrasto tra la norma censurata e il principio costituzionale fissato dall&#8217;art. 27 della Costituzione; profilo che resta assorbito.</p>
<p>In conclusione, l&#8217;art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all&#8217;Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l&#8217;infrazione alle regole della circolazione stradale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.</p>
<p>10.- L&#8217;accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all&#8217;articolo 180, comma 8, del codice della strada.</p>
<p>In tal modo viene anche fugato il dubbio &#8211; che pure è stato avanzato da taluni dei rimettenti &#8211; in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente.</p>
<p>Resta, tuttavia, ferma &#8211; ovviamente &#8211; la possibilità per il legislatore, nell&#8217;esercizio della sua discrezionalità, di conferire alla materia un nuovo e diverso assetto.</p>
<p><strong>P.Q.M. </strong></p>
<p align="center">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>riuniti i giudizi,</p>
<p>dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall&#8217;art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all&#8217;esito della modifica apportata dall&#8217;art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all&#8217;organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all&#8217;organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»;</p>
<p>dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 204-bis, comma 3, del predetto d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe;</p>
<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 126-bis del predetto d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Mestre, con l&#8217;ordinanza r.o. n. 267 del 2004.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 GEN. 2005.</p></blockquote>
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		<title>Queste le sentenze riguardanti il ruolo del testimone nei giudizi di opposizione alle multe</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 19:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Prima di leggere queste sentenze ti consiglio, se non lo hai fatto ancora, di dare un&#8217;occhiata a questo post. Si parla, per l&#8217;appunto, della tecnica difensiva testimoniale per contrastare l&#8217;operato degli agenti accertatori di una infrazione. Le sentenze che troverai di seguito sono, a mio avviso, le più significative in tema di opinabilità di valutazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-204" style="border: 0pt none;" title="sentenza" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2008/10/sentenza-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></p>
<p style="text-align: justify;">Prima di leggere queste sentenze ti consiglio, se non lo hai fatto ancora, di dare un&#8217;occhiata a questo <a href="http://www.multe-ingiuste.com/ecco-come-puoi-contestare-le-multe-con-il-testimone" target="_self">post</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si parla, per l&#8217;appunto, della tecnica difensiva testimoniale per contrastare l&#8217;operato degli agenti accertatori di una infrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le sentenze che troverai di seguito sono, a mio avviso, le più significative in tema di <strong>opinabilità di valutazioni ed apprezzamenti</strong> dei pubblici ufficiali incaricati ad accertare una violazione del codice della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">Buona lettura!</p>
<blockquote style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>SOMMARIO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><a href="#Sentenza del 29 agosto 2008 n° 21816">Sentenza del 29 agosto 2008 n° 21816</a></li>
<li><a href="#Sentenza del 12 gennaio 2006 n° 457">Sentenza del 12 gennaio 2006 n° 457</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="#Sentenza del 10 aprile 1999 n° 3522">Sentenza del 10 aprile 1999 n° 3522 </a></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<blockquote>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione &#8211; sez. II</strong><br />
<a name="Sentenza del 29 agosto 2008 n° 21816"></a><strong>Sentenza del 29 agosto 2008 n° 21816</strong></p>
<p><strong>MASSIMA<br />
</strong>In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento di infrazione al codice della Strada non fa piena prova fino a querela di falso per ciò che concerne i giudizi valutativi ivi contenuti e alle indicazioni di fatti che, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino non si siano potute verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo ed abbiamo pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento.</p>
<p><strong>SENTENZA PER ESTESO</strong><br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                        SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<div class="text">
<div class="ArborPara">
<p>Dott. SETTIMJ            Giovanni                 &#8211;  Presidente   -<br />
Dott. MIGLIUCCI          Emilio              &#8211;  rel. Consigliere  -<br />
Dott. PARZIALE           Ippolisto                &#8211;  Consigliere  -<br />
Dott. DE CHIARA          Carlo                    &#8211;  Consigliere  -<br />
Dott. BERTUZZI           Mario                    &#8211;  Consigliere  -<br />
ha pronunciato la seguente:                      sentenza sul ricorso proposto da:<br />
V.I.,  elettivamente  domiciliata  in  ROMA  VIA   CARLO MIRABELLO 14, presso lo studio dell&#8217;avvocato MARINO GIANCARLO, che la difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;<br />
- ricorrente -<br />
contro<br />
COMUNE DI ROMA;<br />
- intimato -<br />
avverso  la  sentenza  n. 3126/05 del Giudice di  pace  di  ROMA  del 18.1.05, depositata il 24/01/05;<br />
udita  la  relazione della causa svolta nella camera di consiglio  il 29/04/08 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;<br />
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA  Fulvio,  che  ha  concluso per la manifesta  fondatezza  del ricorso, con ogni ulteriore provvedimento come per legge.</p></div>
</div>
<div class="text">
<div class="ArborTitolo" style="text-align: justify;">
<p><strong>FATTO E DIRITTO</strong></div>
<div class="ArborPara">
<p>V.I. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma dep. il 24 gennaio 2005 che aveva rigettato l&#8217;opposizione dalla medesima proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione dell&#8217;art. dell&#8217;art. 146 C.d.S..</p></div>
<div class="ArborPara">
<p>Il Giudice di Pace riteneva provato in base al verbale di contravvenzione, che l&#8217;opponente aveva proseguito la marcia nonostante che la lanterna semaforica proiettasse al momento del suo passaggio luce rossa.</p></div>
<div class="ArborPara">
<p>Non ha svolto attività difensiva l&#8217;intimato.</p></div>
<div class="ArborPara">
<p>Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.</p></div>
<div class="ArborPara">
<p>Deve, infatti, accogliersi l&#8217;unico motivo con cui la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5),avendo la sentenza basato il proprio convincimento sull&#8217;efficacia fino querela di falso del verbale di contravvenzione, la cui veridicità poteva essere inficiata da un eventuale errore nella percezione della realtà.</p></div>
<div class="ArborPara">
<p>Occorre considerare che con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l&#8217;efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi &#8211; ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico &#8211; oltre che quanto alla provenienza dell&#8217;atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente &#8220;agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti&#8221;, non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell&#8217;ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì &#8211; come appunto nella specie &#8211; l&#8217;indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (Cass. 457/2006;1408/2005, 3522/1999).</p></div>
<div class="ArborPara">
<p>Il giudicante,erroneamente attribuendo efficacia di prova munita di fede privilegiata al verbale di contravvenzione ex art. 2700 cod. civ., ha ritenuto provati i fatti senza compiere i necessari accertamenti, non ammettendo la prova testimoniale articolata dall&#8217;opponente.</p></div>
<div class="ArborPara">
<p>Il ricorso va accolto;</p></div>
<div class="ArborPara">
<p>La sentenza va cassata,con rinvio,anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.</p></div>
</div>
<div class="text">
<div class="ArborTitolo" style="text-align: justify;">
<p><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div class="ArborPara">
<p>Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.</p></div>
<div class="ArborPara">
<p>Così  deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile  2008.</p></div>
<div class="ArborPara">
<p>Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2008<a name="Sentenza del 29 agosto 2008 n° 21816"></a></div>
</div>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione &#8211; sez. II</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a name="Sentenza del 12 gennaio 2006 n° 457"></a><strong>Sentenza del 12 gennaio 2006 n° 457</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MASSIMA</strong><br />
Per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto &#8211; nella specie, la rilevazione del numero di targa di un&#8217;auto &#8211; non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l&#8217;apprezzamento rimesso al giudice di merito.
</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA PER ESTESO</strong></p>
<div class="text">
<p class="ArborPara">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. CORONA    Rafaele                           &#8211;  Presidente   -<br />
Dott. TRIOLA    Roberto Michele              &#8211;  rel. Consigliere  -<br />
Dott. EBNER     Vittorio Glauco                   &#8211;  Consigliere  -<br />
Dott. GOLDONI   Umberto                           &#8211;  Consigliere  -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore                            &#8211;  Consigliere  -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:<br />
sentenza</p>
<p>sul ricorso proposto da: S.F.S., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 39, presso lo studio dell&#8217;avvocato DELLA LENA RITA, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p>contro</p>
<p>PREFETTURA POTENZA;</p>
<p>- intimato -</p>
<p>e sul 2^ ricorso n. 21786/2003 proposto da:</p>
<p>UFF.   TERRITORIALE   GOVERNO  POTENZA,   in   persona   del   legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI  12,  presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE  DELLO  STATO,  che  lo rappresenta e difende ope legis;</p>
<p>- controricorrente -</p>
<p>contro</p>
<p>S.F.S.;</p>
<p>- intimato -</p>
<p>avverso  la  sentenza n. 247/2002 del Giudice di pace  di LAGONEGRO, depositata il 23/09/2002;</p>
<p>udita  la  relazione  della causa svolta nella Pubblica  udienza  del 21/11/2005 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA; udito  l&#8217;Avvocato DELLA LENA, difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso principale;</p>
<p>udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. PATRONE Ignazio che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso.</p></div>
<div class="text">
<div class="ArborTitolo" style="text-align: justify;"><strong>FATTO</strong></div>
<div class="ArborTitolo" style="text-align: justify;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></div>
<div class="ArborPara">Con ricorso al Giudice di pace di Lagonegro in data 21 maggio 2002 S.F.S. proponeva opposizione contro un&#8217;ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Potenza e relativa al pagamento della somma di Euro 672,22 per la violazione della disposizione di cui all&#8217;art. 176 C.d.S., comma 1, lett. b), e art. 20 C.d.S..</div>
<div class="ArborPara">A fondamento della opposizione deduceva che non si trovava nel luogo in cui la Polizia Stradale aveva accertato l&#8217;infrazione e chiedeva di poter provare ciò con testimoni.</div>
<div class="ArborPara">Con sentenza in data 23 settembre 2000 il Giudice di pace di Lagonegro rigettava l&#8217;opposizione, ritenendo che nella specie, poichè non si discuteva della correttezza degli apprezzamenti o delle valutazioni del pubblico ufficiale, ma della diversità dei fatti rispetto a quelli attestati nell&#8217;atto pubblico, trovava applicazione il principio generale secondo il quale la fede privilegiata riconosciuta dalla legge allo stesso può essere eliminata solo mediante la querela di falso.</div>
<div class="ArborPara">Contro tale decisione S.F.S. ha proposto ricorso per Cassazione, con un unico motivo, illustrato da memoria.</div>
<div class="ArborPara">Resiste con controricorso l&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Potenza.</div>
</div>
<p><strong>DIRITTO</strong></p>
<div class="text">
<div class="ArborTitolo" style="text-align: justify;">MOTIVI DELLA DECISIONE</div>
<div class="ArborPara">Con l&#8217;unico motivo del ricorso S.F.S. sostanzialmente deduce che proprio in base alla decisione di questa S.C. citata dal Giudice di pace (sent. 12545/1992) sussistevano le condizioni per ammettere le prove testimoniali dedotte, in quanto tale decisione ha affermato che la fede privilegiata non può essere attribuita nè ai giudizi valutativi nè alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolverei in suoi apprezzamenti personali, perchè mediati attraverso l&#8217;occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (tipico è l&#8217;esempio dell&#8217;indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante).</div>
<div class="ArborPara">Il ricorso è fondato.</div>
<div class="ArborPara">E&#8217; sufficiente, in proposito, ricordare che questa S.C. ha avuto occasione di affermare che per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto &#8211; nella specie la rilevazione del numero di targa di un&#8217;auto &#8211; non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l&#8217;apprezzamento rimesso al giudice di merito (sent. 20 luglio 2001 n. 9909).</div>
<div class="ArborPara">Il Giudice di pace di Lagonegro, il quale ha a priori negato la possibilità di provare con testimoni che la Polizia stradale era incorsa in errore nel rilevare il numero di targa dell&#8217;attuale ricorrente, non si è attenuto a tali principi.</div>
<div class="ArborPara">La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio, per un nuovo esame, al Giudice di pace di Potenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.</div>
</div>
<p class="text">
<div class="ArborTitolo" style="text-align: justify;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div class="ArborPara">la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Giudice di pace di Potenza.</div>
<div class="ArborPara">Così deciso in Roma, il 21 novembre 2005.</div>
<div class="ArborPara">Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006</div>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione &#8211; sez. I</strong><br />
<a name="Sentenza del 10 aprile 1999 n° 3522"></a><strong>Sentenza del 10 aprile 1999 n° 3522</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MASSIMA</strong><br />
Con  riferimento al  verbale  di  accertamento di  una violazione del codice  della  Strada, l&#8217;efficacia  di  piena prova fino a querela di falso,   che ad   esso  deve  riconoscersi &#8211;  ex  art. 2700 c.c.,  in dipendenza  della sua natura di atto pubblico &#8211; oltre che quanto alla provenienza  dell&#8217;atto ed  alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente  &#8220;agli  altri fatti  che  il  pubblico ufficiale che lo redige attesta  essere  avvenuti  in sua presenza o da lui compiuti&#8221;, non sussiste  nè  con  riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico  ufficiale,   nè  con   riguardo alla  menzione  di  quelle circostanze  relative   a  fatti,  i  quali,  in ragione  delle  loro modalità  di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo  un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano  potuto  dare luogo  ad  una percezione sensoriale implicante margini  di apprezzamento, come nell&#8217;ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale  concerna non la percezione di una realtà statica (come  la   descrizione dello  stato  dei  luoghi, senza  oggetti  in movimento),  bensì  l&#8217;indicazione di  un  corpo  o di  un oggetto in movimento,  con  riguardo allo  spazio  che  cade sotto la percezione visiva del   verbalizzante.   (Principio   affermato dalla   S.C. con riferimento  ad  un verbale  di  accertamento, nel quale si attestava l&#8217;avvenuto  transito di  un&#8217;autovettura  ad  un crocevia,  mentre  il semaforo  proiettava  luce  rossa  nella  direzione di  marcia  della stessa:  la S.C. ne ha tratto la conseguenza che sul punto il verbale costituiva  soltanto un  elemento  probatorio liberamente valutabile, non  coperto  dalla  fede  privilegiata  dell&#8217;atto pubblico,  e  che, pertanto,  bene   il  giudice   di  merito  avesse ammesso  la  prova testimoniale contraria,  dedotta  dal preteso autore della violazione con  l&#8217;indicazione come  teste  di una persona trasportata e, quindi, all&#8217;esito del suo espletamento in senso positivo, avesse poi ritenuto &#8211;  confrontando le  due  risultanze  probatorie &#8211;  insufficientemente provata  la  commissione della violazione, con valutazione, peraltro, considerata nella specie incensurabile).</p>
<p><strong>SENTENZA PER ESTESO</strong><br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Alfredo            ROCCHI                  &#8211; Presidente -<br />
Dott. Enrico             PAPA                    &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Enrico             ALTIERI                 &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Ugo Riccardo       PANEBIANCO              &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Giuseppe Maria     BERRUTI                 &#8211; Consigliere -<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso proposto da:<br />
PREFETTURA  DI  CREMONA,  in  persona  del  Prefetto   pro   tempore, domiciliato in  ROMA  VIA  DEI  PORTOGHESI  12,  presso  l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;<br />
- ricorrente -<br />
contro<br />
BERTAZZONI MARIO;<br />
- intimato -<br />
avverso la sentenza n. 29-95 della Pretura di  CREMA,  depositata  il 27-04-95;<br />
udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del 21-10-98 dal Consigliere Dott. Enrico PAPA;<br />
udito il P.M. in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. Franco  MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso per quanto di ragione.</p>
<div class="div_ContentTitle"><strong>FATTO</strong></div>
<div class="text">
<div class="ArborTitolo" style="text-align: justify;">Svolgimento del processo</div>
<div class="ArborPara">Con sentenza del 7 marzo 1995, depositata col n. 29 il 27 aprile successivo, il Pretore di Crema ha accolto l&#8217;opposizione proposta da Mario Bertazzoni avverso l&#8217;ordinanza &#8211; ingiunzione del Prefetto di Cremona n. 311 in data 9 maggio 1994, per il pagamento della somma &#8211; comprensiva di spese &#8211; di lire 211.500, dovuta per violazione dell&#8217;art. 146 comma 2 cod. strad., avendo ritenuto, alla stregua del materiale probatorio acquisito, non esservi prove sufficienti della responsabilità di lui (circa l&#8217;attraversamento di un incrocio stradale, alla guida della propria autovettura, malgrado il semaforo, ivi posto, proiettasse luce rossa nella sua direzione di marcia), in quanto la &#8216;semplice percezione sensoriale dell&#8217;agente accertatorè non solo era apparsa non riscontrata, ma era risultata, addirittura, contraddetta dalla deposizione testimoniale di Palmira Tosetti, la quale ultima, pure essendo moglie trasportata dell&#8217;opponente, aveva offerto un certo riscontro di attendibilità della tesi difensiva &#8211; attraverso le annotazioni, sulla propria agenda, degli impegni di lavoro, in qualità di medico, nella giornata interessata dall&#8217;episodio in esame -.</div>
<div class="ArborPara">Per la cassazione della sentenza medesima ricorre, con unico motivo, la Prefettura di Cremona, non avendo, l&#8217;intimato, svolto attività difensiva.</div>
</div>
<div class="div_ContentTitle"><strong> Diritto</strong></div>
<div class="text">
<div class="ArborTitolo" style="text-align: justify;">Motivi della decisione</div>
<div class="ArborPara">Denunzia la ricorrente Amministrazione, con unico mezzo, &#8216;violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 23 12 comma L. 24.11.81 n. 689, in relazione all&#8217;art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.&#8217;, in quanto il giudice del merito avrebbe operato una inammissibile inversione dell&#8217;onere della prova, col ritenere carente la dimostrazione della. violazione contestata, omettendo di considerare che il verbale di accertamento dell&#8217;infrazione fa piena prova fino a querela di falso &#8211; con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza -, talché le risultanze corrispondenti non possono venire indubbiate attraverso emergenze processuali diverse, e, tanto meno, attraverso i riferimenti testimoniali di persona definita dallo stesso pretore &#8216;per qualche guisa interessatà.</div>
<div class="ArborPara">Il ricorso si rivela infondato.</div>
<div class="ArborPara">L&#8217;impostazione della censura, sotto il generale profilo della ripartizione dell&#8217;onere probatorio, nella materia in esame, non può essere seguita, giacché proprio l&#8217;art. 23 comma 12 della legge 689-1981 vale a fondare l&#8217;affermazione dell&#8217;incidenza dell&#8217;onere medesimo &#8211; per ciò che attiene alla sussistenza della violazione contestata &#8211; sull&#8217;amministrazione (v., per tutte, Cass. 7815-1997), secondo l&#8217;univoca regola di giudizio che, attraverso l&#8217;accoglimento dell&#8217;opposizione, pone a carico della amministrazione medesima le conseguenze della mancanza di &#8216;prove sufficienti della responsabilità dell&#8217;opponentè.</div>
<div class="ArborPara">Individuato il principio generale sulla distribuzione dell&#8217;onere della prova, la questione da risolvere rimane quella della valenza probatoria di atto pubblico (che fa piena prova, fino a querela di falso, dei &#8216;fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenzà, ai sensi dell&#8217;art. 2700 c.c.) del processo verbale di accertamento, questione che non può essere risolta in via generale &#8211; senza giungere sostanzialmente a negare la stessa possibilità, nella maggior parte dei casi, di esperire l&#8217;opposizione -, ma deve necessariamente tener conto delle peculiarità del caso in esame, e, così, dell&#8217;efficacia, in concreto, dello stesso processo verbale. Si tratta quindi, con riguardo alla presente ipotesi (attraversamento di un crocevia mentre il semaforo proiettava la luce rossa), di stabilire se l&#8217;opponente potesse essere ammesso a provare, altrimenti che con la querela di falso, circostanze contrarie a quelle risultanti, in ordine al fatto oggetto di contestazione, dal ripetuto processo verbale.</div>
<div class="ArborPara">Sul punto, il collegio non ha ragione di discostarsi dall&#8217;orientamento espresso in Cass., Sez.un., 12545-1992.</div>
<div class="ArborPara">Alla stregua di esso, si premette che non è dato dubitare della natura dell&#8217;atto in esame, il quale &#8220;assume la natura di elemento essenziale di una fattispecie, che può essere oppugnata solo con la querela di falso, perchè è espressione di un&#8217;attività pubblica diretta specificamente alla documentazione&#8221;: con la precisazione che l&#8217;atto pubblico del quale, trattasi risulta &#8216;tipizzatò &#8211; come processo verbale &#8216;dell&#8217;avvenuta contestazionè o, espressamente, come &#8216;verbale di accertamentò, rispettivamente negli artt. 200 del nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e 383 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), il cui art. 385 comma 3 vale inoltre a fondare un potere &#8211; dovere di verbalizzazione immediata della violazione, con salvezza della successiva notifica (di uno degli originali o della copia autenticata ovvero dell&#8217;apposito modulo prestampato in caso di utilizzazione di sistemi meccanizzati). Tanto precisato in ordine alla natura dell&#8217;atto, ciò non toglie che l&#8217;ambito della cd. fede privilegiata debba restare limitato, secondo la disciplina codicistica, alla &#8216;provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formatò, alle &#8216;dichiarazioni delle partì ed agli &#8216;altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiutì. In particolare, con riguardo ai fatti da ultimo indicati, deve osservarsi che &#8220;la fede privilegiata non può essere attribuita nè ai giudizi valutativi, nè alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l&#8217;occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (tipico è l&#8217;esempio dell&#8217;indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante). Là dove la percezione sensoriale può invece essere organizzata staticamente (per esempio, con riguardo alla descrizione di uno stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), non esiste alcun margine di apprezzamento e l&#8217;atto dispiega la propria fede privilegiata&#8221;. Con la conseguenza che &#8220;l&#8217;atto conserva poi la sua forza probatoria tipica, quando la parte controinteressata non svolge contestazioni afferenti alla possibilità di un errore di apprezzamento sensoriale (in tal modo godendo della facoltà di prova contraria, con tutti i mezzi, compresi quelli presuntivi), ma intende provare che le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti sono diversi da quelli attestati, perché in tal caso non si contesta l&#8217;apprezzamento ed il giudizio sensoriale del pubblico ufficiale, ma si vuole affermare direttamente la falsità dell&#8217;atto, e ciè è possibile fare solo attraverso la querela di falso&#8221; (cosi Cass., Sez.un., 12545-1992 cit.).</div>
<div class="ArborPara">Alla stregua dei criteri enunciati, non è dato dubitare della mancanza &#8211; affermata dal giudice &#8216;a quò &#8211; di fede privilegiata del verbale in esame, nel punto in cui afferma l&#8217;avvenuto transito dell&#8217;autovettura del Bertazzoni, al crocevia, mentre il semaforo proiettava nella direzione di marcia di lui la luce rossa: si tratta, infatti, di una evidente valutazione, consistente nella individuazione e necessaria correlazione fra accadimenti relativi a corpi e congegni in movimento, affidata, come &#8211; senza contestazione alcuna &#8211; si legge in sentenza, con riguardo alla specifica doglianza dell&#8217;opponente, alla &#8216;semplice percezione sensoriale dell&#8217;agente accertatorè. Da ciò deriva, da un lato, che il verbale costituiva, sul punto controverso, solo un utile elemento di giudizio, nell&#8217;ambito della regola generale enunciata in premessa sull&#8217;onere probatorio, e, dall&#8217;altro, che era consentito al giudice del merito ammettere la prova contraria alle corrispondenti risultanze dell&#8217;atto, relative alla stessa sussistenza della violazione amministrativa; ferma restando, infine, l&#8217;incensurabilità della valutazione complessiva delle contrapposte emergenze, con applicazione, in caso di dubbio, della regola di giudizio enunciata dal cit. art. 23 comma 12 legge 689-1981. Ciò che appunto è avvenuto nel caso in esame, con conseguente infondatezza del ricorso proposto.</div>
<div class="ArborPara">Al relativo rigetto non conseguono statuizioni sulle spese, stante la mancata costituzione dell&#8217;intimato.</div>
</div>
<div class="div_ContentTitle"><strong> P.Q.M.</strong></div>
<div class="text">
<div class="ArborPara">Rigetta il ricorso.</div>
<div class="ArborPara">Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998.</div>
</div>
</blockquote>
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