
Rientri a casa dopo una faticosa giornata di lavoro, con il nobile intento di rilassarti tra le mura domestiche.
Tuttavia, nemmeno il tempo di chiudere la porta di ingresso che subito noti la presenza inquietante di una cartella esattoriale, posta sul tavolo del salone – in bella vista – quasi come se chi l’avesse collocata lì (un tuo familiare verosimilmente) volesse farti un dono gradito.
A questo punto, non ti resta da fare altro che affrontare il nemico.
Apri la busta e – dopo aver cercato di interpretare le varie sigle contenute nella cartella – scopri che l’esosa somma che ti viene chiesta in pagamento dal concessionario della riscossione tributi si riferisce a una vecchia multa automobilistica, di cui tu non sai assolutamente nulla!
Il tuo stupore è assolutamente fondato perchè, all’epoca dei fatti, la busta di colore verde era stata consegnata al portiere dello stabile in cui vivi.
Pertanto ti chiedi cosa sia meglio fare.
Pago immediatamente la somma “maggiorata” per le spese e gli interessi di mora elencati nella cartella di pagamento?
OPPURE
Contesto la cartella esattoriale perché non sono stato messo nelle condizioni di conoscere la violazione commessa?
Se hai ancora dubbi circa l’azione da intraprendere, ti consiglio di continuare a leggere.
Capita di frequente, soprattutto nelle grandi città come Milano, Roma e altre, di ricevere cartelle esattoriali per delle violazioni di cui non si conosceva l’esistenza, in quanto mai ricevute personalmente, ma notificate al portiere.
Ebbene, in tema di notifiche, l’art. 139 c.p.c., è chiaro nel disporre che la notificazione deve essere fatta direttamente al destinatario, cercandolo presso la propria abitazione o presso l’ufficio o il luogo di lavoro.
Solo nel caso in cui il destinatario non venga trovato nei luoghi citati, l’ufficiale giudiziario ha la possibilità di consegnare copia dell’atto a una persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda.
E ancora…in mancanza delle persone sopra citate, la copia è consegnata al portiere dello stabile o, quando il portiere manca, al vicino di casa che accetti di riceverla.
In questi ultimi casi, l’ufficiale giudiziario deve dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto al portiere o al vicino, a mezzo di lettera raccomandata, pena la nullità della notifica e il conseguente annullamento dell’atto irregolarmente notificato.
Inoltre, nella relata della notifica del verbale al portiere o al vicino di casa, l’ufficiale giudiziario dovrà espressamente dichiarare che – prima di notificare a persona diversa dal destinatario – ha fatto tutti i tentativi possibili per rintracciare il titolare della multa o un suo familiare.
La lettera raccomandata inviata all’effettivo destinatario della multa dovrà contenere:
- l’indicazione della persona fisica a cui è stato notificato l’atto
- la data e l’ora della notifica
- e, in ultimo, i tentativi compiuti di rintracciare il destinatario
pena la nullità della notifica della multa e di conseguenza della cartella esattoriale!
Spero che i tuoi ultimi dubbi siano stati fugati.
Vuoi predisporre un ricorso contro la cartella esattoriale?
Autore: Avv. Alessandra Riggio (foro di Milano)

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novembre 27th, 2009 at 23:02
Ho gradito molto lo stile elegante della descrizione di questo caso,che ritengo sia abbastanza interessante ed attuale oggi.Non ho nessun dubbio, l’avv. Alessandra Riggio è davvero brava, merita 10 e lode, come pure il bravo avv. Salvatore Iozzo, che diligentemente lo ha saputo proporre. Conserverò l’articolo nel mio albo. Vi ringrazio, tanti auguri di leggere ancora a lungo approfondimenti attuali.
novembre 28th, 2009 at 11:02
Sapevo già,cmque è sempre utile essere aggiornato su eventuali variazioni.
In data 27 /10 ho vinto un ricorso avverso una multa recapitatami ben 260 gg dopo l’avvenuta infrazione.Il giudice di pace di Piacenza ha accolto il ricorso,che si fondava sul fatto che sono sempre stato l’unico proprietario dell’auto,cosa, questa,che rendeva facile la ricerca al PRA da parte dell’autorità competente.
novembre 28th, 2009 at 12:24
Brava e bella!
novembre 29th, 2009 at 00:31
complimenti sinceri, ammiro il vostro costante impegno nel contrastare con tenacia gli abusi e soprusi di certe amministrazioni………con gratitudine.uno che non ne può più
novembre 29th, 2009 at 16:55
L’articolo è molto efficace perchè spiega in modo semplice e chiaro l’iter per effettuare una buona notifica che in mancanza deve essere impugnata, aspetto altre considerazioni. Vincenzo
novembre 30th, 2009 at 18:31
l’articolo è ok brava.
dicembre 1st, 2009 at 21:24
Grazie a tutti per i fantastici commenti.
Spero e mi fa piacere che la notizia sia realmente di Vostro interesse e soprattutto d’aiuto.
Ringrazio in particolare l’Avv. Salvatore Iozzo per l’opportunità e la fiducia accordatami.
Spero che questo sia solo l’inizio di una lunga collaborazione finalizzata al raggiungimento del comune obiettivo di fare chiarezza nell’intricato mondo delle sanzioni amministrative.
Alessandra
dicembre 3rd, 2009 at 12:01
ottimo articolo.
un piccolo dubbio:
la lettera raccomandata deve essere inviata al destinatario anche nel caso in cui la multa venga ritirata da un’addetta alla casa?
Perché (un anno fa) ho ricevuto la cara busta verde, relativa ad una contravvenzione del 2002, notificata nel 2003 e mai pagata.
Sono andato alla polizia municipale e, appurata la firma dell’addetta alla casa sul documento di notifica del 2003, sono passato dalla posta per pagare il mio debito- 160€ circa-.
Non ho mai visto in casa quella notifica del 2003 né ho potuto mai chiedere spiegazioni alla persona che firmò perché non lavora più nella mia casa dal 2004.
febbraio 9th, 2010 at 14:18
A me è successo qualcosa di diverso: ho trovato la notifica nella buca delle lettere della mia città di residenza, dalla quale mancavo da due mesi per lavoro; ritiro il plico all’ufficio postale, dove era tornato e capisco che sono trascorsi i fatidici 60 gg per fare qualsiasi cosa, e cioé pagare la multa, trasmettere i dati di chi guidava la macchina (mia madre), insomma, un gaio! Che fare? Cominciare a pagare e aspettare la casella esattoriale o provare a contestarla, ma non so in che modo?
febbraio 10th, 2010 at 11:09
Credo che nel suo caso si sia verificata la compiuta giacenza e quindi si è perfezionata la notifica del verbale.
Se sono trascorsi i 60 giorni, ovviamente non si può contestare la multa. Le consiglio di attendere la notifica della cartella esattoriale per valutare l’eventuale presenza di “vizi” che possano in qualche modo giustificare la proposizione di un ricorso.