La regola generale prevista dal codice della strada è che, sei hai commesso una violazione, questa ti venga contestata, nel momento stesso in cui trasgredisci, da parte dell’autorità che ti ha colto in flagranza.
Se questa è la regola generale, è pur vero che il codice della strada (art. 201) consente alla polizia di contestarti anche in un momento successivo l’infrazione che hai commesso, nei seguenti casi:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa
c) sorpasso vietato
d) accertamento della violazione in assenza del conducente del veicolo incriminato
e) accertamento della violazione mediante autovelox
In questi casi, l’organo di polizia deve notificarti il verbale (la busta di colore verde) entro 150 giorni dall’accertamento.
Devi sapere che questo termine è perentorio perchè, se non viene rispettato dall’organo di polizia, la tua multa è gravemente viziata!
Per cui puoi proporre ricorso al Prefetto o – in alternativa – al Giudice di Pace, con probabilità di vittoria pari al 100%!
Tuttavia, devi essere assolutamente certo che l’organo accertatore non abbia rispettato il termine dei 150 giorni.
Molti si illudono di averla fatta franca ma poi – in sede di discussione del ricorso – in maniera del tutto inaspettata – si vedono convalidare la multa perchè in realtà Il verbale di infrazione risulta notificato nei termini.
Ecco quello che devi sapere per valutare se la tua multa
è stata notificata nel rispetto del termine
Il giorno inziale da cui decorre il termine
Il termine iniziale da cui si calcolano i 150 giorni può coincidere:
- con il giorno in cui la violazione è stata commessa (questa è l’ipotesi più frequente)
- con il giorno in cui sia stato oggettivamente possibile – per l’organo di polizia – effettuare l’accertamento dell’infrazione (per esempio, pensa all’esigenza di ricostruire la dinamica di un incidente stradale)
- con il giorno in cui l’organo acceratore si è trovato nella condizione di conoscere effettivamente i tuoi dati per operare la notifica della busta di colore verde
Bada bene, questa ultima ipotesi può farti cadere in errore quando effettui il calcolo dei 150 giorni.
Il problema è questo.
Quando la Polizia accerta una multa e non la contesta immediatamente (pensa al caso dell’autovelox), l’unico dato a sua disposizione è il numero di targa del veicolo incriminato.
Per risalire all’intestatario del veicolo l’organo di polizia effettua una visura presso il P.R.A. (pubblico registro automobilistico) o presso l’archivio nazionale dei veicoli immatricolati.
Può accadere che i dati anagrafici risultanti dalla visura non siano aggiornati in ordine all’effettivo proprietario del veicolo all’epoca dell’infrazione.
Se colui che ha ricevuto la notifica del verbale dimostra di non essere più il proprietario del veicolo incriminato, l’organo accertatore può procedere a nuova notificazione.
In questo caso il termine di 150 giorni decorre dal giorno in cui viene accertata in modo definitivo l’identità e l’indirizzo esatto dell’effettivo proprietario ma, comunque, non oltre 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 386 del regolamento di esecuzione del codice della strada).
Il giorno di scadenza del termine
Secondo il costante indirizzo della Corte Costituzionale (sentenze nn. 69/94 – 477/02 – 28/04 – 97/04), il termine di scadenza dei 150 gg. coincide con il giorno in cui l’organo di polizia ha consegnato il verbale all’ufficio postale per effettuare la spedizione.
Questo giorno viene indicato nel verbale di accertamento nella parte dedicata alla relata di notifica e generalmente trovi riportata questa frase
si attesta che il presente verbale è stato spedito in data ___/___/___
Ragion per cui, l’organo di polizia che ti ha elevato la multa non è responsabile per eventuali ritardi compiuti dalle Poste nella consegna materiale del verbale.
Conclusioni
Ora conosci le “insidie nascoste” del termine dei 150 giorni per la notifica del verbale.
Se, sulla base delle considerazioni fatte in questo articolo, hai la certezza che il termine dei 150 gg. non sia stato rispettato nel tuo caso, non esitare a presentare ricorso al prefetto o – in via alternativa – al giudice di pace.
Di seguito, se lo riteni utile al tuo scopo, puoi scaricare (dopo il login e il pagamento):
- la formula di ricorso da presentare al Prefetto
- la formula di ricorso da presentare al Giudice di Pace
Ho predisposto questi modelli in formato pdf, lasciando vuoti i campi da personalizzare.
Troverai, all’interno dei file pdf, anche delle note di suggerimento.
In ogni caso, sono a tua disposizione qualora avessi bisogno di chiarimenti sulle formule che ho predisposto.
Non devi fare altro che:
a) stampare il modello (a seconda della tua scelta)
b) compilare i dati mancanti
c) firmare a tuo nome il ricorso
e) spedire o consegnare il tutto all’autorità amministrativa o giudiziaria competente
Stampa questo articolo
Se vuoi scaricare le formule……
ma prima devi fare il login o registrarti
Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.
Articoli correlati
10 Risposte a “Entro quanti giorni il vigile deve notificarti la busta di colore verde?”


OTTIMA INIZIATIVA.
Questi clip, sinergicamente ai tuoi dettagliati post, rappresentano “on-line” una risorsa di utilità non indifferente circa l’argomento.
Ho ascoltato con grande interesse ciò che hai egregiamente esposto, la cosa positiva, a mio avviso, è che offri un servizio(ora più che mai) alla portata di tutti.
Grande Salvatore, ottimo post, ottimo video ed eccellente l’idea di permettere alle persone di scaricare le formule.
Con soli 19 € si ha uno strumento utilissimo, che uno può riusare anche in futuro per altre eventuali multe e, soprattutto, molto più economico del far fare tutto ad un legale.
Ma con la tua iniziativa ai fatto molto di più: hai permesso alla gente di risparmiare senza privarsi del contributo di un professionista!!!
Etico e funzionale!
Complimenti!!!!
Come fai a sapere da quando decorrono i 150 gg? Solo l’organo che ti spedisce il vergale lo conosce, non potrai mai accertarti di quando il verbale è stato spedito perchè te lo spediscono loro…
ti accertano l’identità.. anche qua, se lo fanno con ritardo è comunque una cosa che san solo loro ma nel verbale basta che ti mettono la data che vogliono.
@Daniele: non sono d’accordo! La data di spedizione del verbale è un fatto accertabile anche con una semplice ricerca sul sito delle Poste Italiane!
Il timbro postate prova la “data certa” dell’invio.
ma come faccio a conoscere la data esatta dell inizio della decorenza (dei 150 giorni)? come faccio a sapere il giorno in cui sono riusciti a risalire al mio nome? è facile cosi, loro possono dire che nn trovavano la mia identità…
ma in caso di ricorso accettato, nn dovro pagare, ma nn mi leveranno nemmeno i punti???
in data odierna mi hanno notificato una ingiunzione di pagamento del 2005. non ho mai ricevuto nessun verbale tranne questo.
@Giuseppe: puoi fare ricorso. Vai alla pagina della consulenza e inviami la cartella di pagamento.
non sono d’accordo sul fatto che il termine di 150 per la notifica del verbale di accertamento sia riferito al momento della consegna dell’atto da notificare all’uff. giudiziario.
Tale atto è di natura amministrativa e non processuale e il termine di 150 gg. è perentorio.la sent della C.Cost 477/’02 si riferisce ad atti processuali. (v. Giudice di Pace di taranto 24/5/’07)
Come faccio ad essere certo del giorno nel quale sono venuti a conoscenza dei miei dati tramite visura visto che l’infrazione è stata rilevata con mezzi elettronici?
sabato 14.11.09 ho trovato nella cassetta della posta un avviso bonario di una multa del mio motorino
con data di infrazione del 02.04.07 con notifica del 06.09.07 non ricordo questa notifica.
posso fare ricorso al giudice di pace ?