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	<title>Multe-Ingiuste.com</title>
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		<title>30 giorni per proporre ricorso al Giudice di Pace se sei stato multato - Il decreto salva-enti manda al diavolo gli automobilisti!</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/30-giorni-per-proporre-ricorso-al-giudice-di-pace-se-sei-stato-multato</link>
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		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli sul codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legislativo n. 150/2011]]></category>
		<category><![CDATA[decreto salva riti]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso multe 30 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[termine per proporre ricorso]]></category>
		<category><![CDATA[termine per ricorrere]]></category>

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		<description><![CDATA[Si chiamerà pure decreto salva-riti ma di certo non salva i diritti degli utenti della strada! Parlo del decreto legislativo n. 150/2011 che, all&#8217;articolo 6 &#8211; comma 6, a far data dal 6 ottobre 2011 (666&#8230;strana coincidenza!),  impone all&#8217;automobilista multato di ricorrere al Giudice di Pace competente entro 30 giorni dalla notifica del verbale, pena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si chiamerà pure decreto salva-riti ma di certo non salva i diritti degli utenti della strada!</p>
<p>Parlo del <a href="http://datastorage02.maggioli.it/data/docs/moduli.maggioli.it/150.pdf" target="_blank"><strong>decreto legislativo n. 150/2011</strong></a> che, all&#8217;articolo 6 &#8211; comma 6, <strong>a far data dal 6 ottobre 2011 (666&#8230;strana coincidenza!)</strong>,  impone all&#8217;automobilista multato di ricorrere al Giudice di Pace competente <strong>entro 30 giorni dalla notifica del verbale, pena l&#8217;inammissibilità del ricorso</strong>.</p>
<p><span id="more-2536"></span></p>
<p>Non bastava l&#8217;aumento del contributo unificato (da € 33,00 a € 37,00) ci voleva anche questa disposizione per disincentivare ulteriormente l&#8217;automobilista a difendersi nelle sedi giudiziarie.</p>
<p>Non voglio fare la parte del cospirazionista ma tutte queste disposizioni sfavorevoli al cittadino (fatto salvo il &#8220;contentino&#8221; dei <a href="http://www.multe-ingiuste.com/i-nuovi-termini-di-notifica-del-verbale-disposti-dalla-legge-1202010" target="_blank"><strong>90 giorni</strong></a>) sembrano assecondare gli interessi delle amministrazioni centrali e locali a fare cassa a tutti i costi.</p>
<p>Forse la normativa in questione sarebbe stata meglio chiamarla <strong>DECRETO SALVA-ENTI</strong>!</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Se comunichi che ricorri non devi segnalare i dati del conducente. - Ministero dell&#039;Interno, Circolare 5 settembre 2011, n. 7157</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/se-comunichi-che-hai-presentato-ricorso-non-devi-segnalare-i-dati-del-conducente</link>
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		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione dati]]></category>
		<category><![CDATA[126 bis codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[circolare ministero interno 5 settembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione dati conducente]]></category>
		<category><![CDATA[n. 7157]]></category>

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		<description><![CDATA[Finalmente le Istituzioni hanno compreso che era necessario chiarire la portata della norma contenuta nell&#8217;art. 126 bis del codice della strada. Mi riferisco al famoso obbligo di comunicare i dati del conducente ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida. Chi segue questo blog sa bene quanto spazio di informazione è stato dedicato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente le Istituzioni hanno compreso che era necessario chiarire la portata della norma contenuta nell&#8217;<strong>art. 12</strong><strong>6 bis</strong> del codice della strada.</p>
<p>Mi riferisco al famoso <strong>obbligo di comunicare i dati del conducente</strong> ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida.</p>
<p><span id="more-2513"></span></p>
<p>Chi segue questo blog sa bene quanto spazio di informazione è stato dedicato ai limiti e agli aspetti critici di questa disposizione di legge.</p>
<p>Meno male che, in linea a ciò che abbiamo sempre sostenuto, una recente <strong><a href="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2011/09/circolare-Ministero-dellInterno.pdf">circolare ministeriale</a></strong> ha definitivamente (almeno spero!) chiarito che la comunicazione con la quale si dichiara di aver presentato ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto contro la &#8220;prima&#8221; multa è di per sè sufficiente a esonerare il proprietario del veicolo dall&#8217;obbligo di segnalare chi si trovasse alla guida al momento dell&#8217;infrazione.</p>
<p>In sostanza, non dovresti più ricevere la seconda multa per omessa comunicazione dei dati dell&#8217;importo minimo di € 263,00.</p>
<p>Per cui, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di infrazione e se  hai presentato ricorso, invia all&#8217;organo di polizia competente la comunicazione secondo i principi delineati da questa <strong><a href="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2011/09/circolare-Ministero-dellInterno.pdf">circolare del Ministero dell&#8217;Interno</a></strong>.</p>
<p>Ti ricordo che puoi utilizzare il modello che ho predisposto (in tempi non sospetti!)<strong> <a href="http://www.multe-ingiuste.com/ecco-il-modello-di-lettera-da-utilizzare-per-comunicare-i-dati-del-conducente-non-identificato">in questa pagina</a></strong>.</p>
<p>E se nonostante la tua bella comunicazione ti arrivasse comunque la multa per omessa comunicazione dati?</p>
<p><strong>Risposta ovvia&#8230;devi fare opposizione!</strong></p>
<p>A breve pubblicherò un modello di ricorso creato ad hoc.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Il ricorso contro la multa per non aver fornito i dati del conducente - Ipotesi 2: hai inoltrato comunicazione negativa nei 60 giorni dalla notifica</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/il-modello-di-ricorso-contro-la-multa-per-non-aver-fornito-i-dati-del-conducente</link>
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		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione dati]]></category>
		<category><![CDATA[Formulario]]></category>

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		<description><![CDATA[Qualche mese fa hai ricevuto un verbale di infrazione che prevedeva, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la decurtazione dei punti della patente. In questo verbale era chiaramente indicato l’avviso di comunicare i dati del conducente la vettura di tua proprietà, pena la sanzione ex art. 126 bis del codice della strada. Hai fatto la comunicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche mese fa hai ricevuto un verbale di infrazione che prevedeva, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la decurtazione dei punti della patente.</p>
<p>In questo verbale era chiaramente indicato l’avviso di comunicare i dati del conducente la vettura di tua proprietà, pena la sanzione <em>ex</em> art. 126 <em>bis</em> del codice della strada.</p>
<p><span id="more-2475"></span></p>
<p>Hai fatto la comunicazione entro i 60 giorni dalla notifica dichiarando che &#8211; visto il tempo trascorso e atteso che il tuo veicolo viene condotto da più persone &#8211; non ricordavi chi fosse alla guida della tua vettura nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nel primo verbale di infrazione.</p>
<p>Nonostante ciò, l’autorità di polizia ti ha irrogato una sanzione pecuniaria (minimo di € 263,00) perché questa tua comunicazione non è stata considerata esaustiva.</p>
<p>In realtà tu hai ottemperato all’obbligo, anche sulla scorta di pronunce giurisprudenziali recenti, e quindi puoi fare ricorso contro questa sanzione.</p>
<p>Ho predisposto il modello di ricorso (da presentare al Giudice di Pace o, in alternativa al Prefetto) che fa al caso tuo per opporti alla più antipatica delle multe previste dal vigente Codice della Strada.</p>
<div class='et-box et-warning'>
					<div class='et-box-content'>Il ricorso che presenti deve essere corredato da una copia della lettera di comunicazione che hai inoltrato alla polizia. E&#8217; importante produrre la ricevuta di ritorno se la comunicazione è stata inviata tramite raccomandata. Se, invece, hai consegnato a mani la comunicazione è importante che tu ne abbia conservata una copia munita di un timbro di depositato.</div></div>
<p><div class="eStore-product"><div class="eStore-thumbnail"><a href="http://www.multe-ingiuste.com/il-modello-di-ricorso-contro-la-multa-per-non-aver-fornito-i-dati-del-conducente" title="Il modello di ricorso contro la multa per non aver fornito i dati del conducente (art. 126 bis c.d.s.)"><img class="thumb-image" src="http://www.multe-ingiuste.com/immagini/formula126bis%281%29.png" alt="Il modello di ricorso contro la multa per non aver fornito i dati del conducente (art. 126 bis c.d.s.)" /></a></div><div class="eStore-product-description"><a href="http://www.multe-ingiuste.com/il-modello-di-ricorso-contro-la-multa-per-non-aver-fornito-i-dati-del-conducente"><strong>Il modello di ricorso contro la multa per non aver fornito i dati del conducente (art. 126 bis c.d.s.)</strong></a><br />La formula di ricorso per contestare la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente nel caso in cui hai effettuato la comunicazione ma non ricordavi chi fosse alla guida del veicolo. I 2 modelli di ricorso per agire davanti al Giudice di Pace o al Prefetto.<br /><strong>Prezzo: </strong>€25.00<br /><object><form method="post"  action=""  style="display:inline" onsubmit="return ReadForm1(this, true);"><input type="submit" value="Aggiungi al carrello" /><input type="hidden" name="product" value="Il modello di ricorso contro la multa per non aver fornito i dati del conducente (art. 126 bis c.d.s.)" /><input type="hidden" name="price" value="25.00" /><input type="hidden" name="product_name_tmp1" value="Il modello di ricorso contro la multa per non aver fornito i dati del conducente (art. 126 bis c.d.s.)" /><input type="hidden" name="price_tmp1" value="25.00" /><input type="hidden" name="item_number" value="5" /><input type="hidden" name="shipping" value="" /><input type="hidden" name="addcart_eStore" value="1" /><input type="hidden" name="cartLink" value="http://www.multe-ingiuste.com/feed" /></form></object></div></div></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<h5><span style="color: #800000;"><strong>Formule di ricorso correlate</strong></span></h5>
<h5><span style="color: #800000;"><strong><br />
 </strong></span></h5>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.multe-ingiuste.com/ecco-la-formula-di-ricorso-da-utilizzare-se-hai-ricevuto-la-multa-per-omessa-comunicazione-dati-del-conducente" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2484" style="border: 1px solid black;" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/06/banner-pubblicitario-1.jpg" alt="" width="400" height="154" /></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Gli uffici dei giudici di pace ora sono online! - Come funziona il servizio web della pre-iscrizione del ricorso in opposizione alla multa</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/gli-uffici-dei-giudici-di-pace-ora-sono-online</link>
		<comments>http://www.multe-ingiuste.com/gli-uffici-dei-giudici-di-pace-ora-sono-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 19:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli sul codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[giudici di pace online]]></category>

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		<description><![CDATA[Già da qualche mese è attivo il servizio SIGP@Internet Nazionale, che offre ai cittadini e agli avvocati la possibilità di consultare online i registri civili degli uffici dei giudici di pace ubicati nel territorio nazionale. In realtà manca ancora qualche ufficio giudiziario che, per ragioni logistiche e organizzative, non ha aderito al servizio istituito dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Già da qualche mese è attivo il servizio SIGP@Internet Nazionale, che offre ai cittadini e agli avvocati la possibilità di consultare online i registri civili degli uffici dei giudici di pace ubicati nel territorio nazionale.</p>
<p><span id="more-2357"></span></p>
<p>In realtà manca ancora qualche ufficio giudiziario che, per ragioni logistiche e organizzative, non ha aderito al servizio istituito dal Ministero della Giustizia.</p>
<p>Tuttavia credo che, entro il prossimo anno, saranno attivi la quasi totalità dei giudici di pace.</p>
<p>Ma vediamo &#8211; nello specifico &#8211; come funziona tale servizio di giustizia online e quali vantaggi ti può offrire se hai ricevuto una sanzione amministrativa a cui vuoi opporti mediante ricorso al giudice di pace.</p>
<p style="text-align: justify;">Per raggiungere il servizio online devi andare su <span style="color: #000000;"><strong><a href="https://gdp.giustizia.it/" target="_blank">https://gdp.giustizia.it/</a></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La prima cosa che devi fare è cliccare sulla scritta &#8220;opposizione a sanzione amministrativa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine12.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2362" style="border: 1px solid black;" title="Immagine1" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine12.jpg" alt="" width="585" height="429" /></a>A questo punto devi scegliere l&#8217;ufficio del <strong>giudice di pace competente per territorio</strong> in ordine alla multa che hai ricevuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Puoi cliccare direttamente sulla mappa dell&#8217;Italia, scegliendo la relativa Regione, oppure scegliere dal menu a tendita che si trova più in basso.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2366" style="border: 1px solid black;" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine2.jpg" alt="" width="585" height="429" /></a>Supponiamo &#8211; adesso &#8211; che tu scelga la Regione Lazio; una volta che hai cliccato si aprirà una pagina contenente l&#8217;elenco degli uffici del giudice di pace che hanno aderito al servizio online.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2368" style="border: 1px solid black;" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine-3.jpg" alt="" width="585" height="429" /></a>Se l&#8217;ufficio del giudice di pace competente per l&#8217;opposizione del verbale che hai ricevuto è Roma (ad esempio), ti basterà fare click sulla scritta per entrare nella pagina di compilazione del ricorso.</p>
<p>Come puoi notare, il sistema ti avverte che la procedura online non sostituisce l&#8217;iscrizione al ruolo che deve essere fatta &#8211; <strong>entro 60 giorni dalla notifica del verbale </strong>- con il deposito in cancelleria o con l&#8217;invio di una raccomandata a/r, dei documenti che ti verranno elencati alla fine di questo articolo.</p>
<p>In caso di mancata formalizzazione dell&#8217;iscrizione (ad esempio perchè commetti un errore nella compilazione), la pre-iscrizione web verrà cancellata dal sistema dopo 6 mesi e non rivestirà alcun valore giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2369" style="border: 1px solid black;" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine4.jpg" alt="" width="585" height="429" /></a>Ti domanderai &#8211; a questo punto &#8211; quale sia il reale vantaggio di effettuare una pre-iscrizione del ricorso mediante questo sistema online, visto che comunque dovrai depositare il tuo atto in cancelleria o spedirlo tramite raccomandata a/r.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;utilità del servizio online sta nel fatto che <strong>puoi ricevere tutte le comunicazioni inerenti la tua opposizione</strong> (giudice designato, ruolo generale, giorno dell&#8217;udienza, esito della causa) direttamente nella tua email (da indicare nell&#8217;apposita casella prima della scritta &#8220;vuoi ricevere le comunicazioni del ricorso?&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Questo è un vantaggio di non poco conto, soprattutto se risiedi lontano dagli uffici giudiziari o comunque non hai il tempo di raggiungere materialmente il giudice di pace.</p>
<p style="text-align: justify;">Come risulta dalla figura sopra, ho inserito dei dati di fantasia a mò di esempio.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver inserito i dati clicca sulla scritta &#8220;avanti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2370" style="border: 1px solid black;" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine5.jpg" alt="" width="585" height="429" /></a>Ora devi procedere alla pre-compilazione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre il primo menù a tendina ti fa scegliere l&#8217;oggetto del ricorso, il secondo menù ti offre la possibilità di compilare il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta, in questo caso, spetta a te!</p>
<p style="text-align: justify;">Il mio consiglio è di lasciare &#8220;no&#8221; nella casella di scelta e andare avanti cliccando sull&#8217;apposito tasto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2373" style="border: 1px solid black;" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine6.jpg" alt="" width="585" height="429" /></a>In questa pagina devi indicare al sistema se ci sono sanzioni amministrative accessorie, la tipologia dell&#8217;atto da impugnare e i dati relativi al verbale che si impugna.</p>
<p style="text-align: justify;">Come puoi notare dalla schermata, hai la possibilità di presentare anche un <strong>ricorso multiplo</strong>, ovvero un atto difensivo che si oppone a più verbali che hai ricevuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovviamente ciò è possibile se non sono decorsi i 60 giorni dalla notifica di ciascuno dei verbali che vuoi contestare.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine8.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2375" style="border: 1px solid black;" title="Immagine8" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine8.jpg" alt="" width="585" height="429" /></a>A questo punto, scegli l&#8217;autorità contro la quale agire.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sistema ti permetterà di scegliere tra una serie di autorità alcune delle quali già sono predeterminate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad esempio, se hai scelto il giudice di pace di Roma e nella schermata precedente hai indicato il divieto di sosta come tipo di violazione, il sistema di indicherà automaticamente come autorità resistente il Comune di Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta individuata l&#8221;autorità clicca su &#8220;avanti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine9.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2378" style="border: 1px solid black;" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine9.jpg" alt="" width="585" height="429" /></a>In questa schermata devi indicare:</p>
<ol>
<li>l&#8217;importo della sanzione</li>
<li>l&#8217;importo del contributo unificato</li>
</ol>
<p>Una volta riprodotto il numero che trovi in alto a sinistra nella casella posta a destra e dopo aver accettato il <em>disclaimer </em>sulla privacy puoi dare al conferma, cliccando sull&#8217;apposito bottone.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine10.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2380" style="border: 1px solid black;" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine10.jpg" alt="" width="585" height="429" /></a>Questa schermata contiene il<strong> download</strong> della nota di iscrizione a ruolo che &#8211; unitamente al tuo ricorso &#8211; devi depositare o inviare all&#8217;ufficio del giudice di pace competente per formalizzare la tua opposizione alla multa.</p>
<p style="text-align: justify;">Da notare che il sistema restituisce un <strong>protocollo web</strong> in formato numerico, da utilizzare per effettuare le ricerche sul sito online.</p>
<p style="text-align: justify;">Proviamo, ora, a inserire il numero di protocollo che mi è stato assegnato in fase di  test e vediamo cosa viene visualizzato.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine111.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2383" style="border: 1px solid black;" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine111.jpg" alt="" width="585" height="429" /></a>Come vedi vengono riepilogati tutti i dati che hai inserito in fase di pre-compilazione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">In più il sistema ti avverte che il fascicolo (<strong>nota di iscrizione a ruolo + ricorso</strong>) non risulta ancora iscritto all&#8217;ufficio del giudice di pace di Roma perchè manca la spedizione o il deposito degli originali di tali documenti presso il summenzionato ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, una volta che avrai provveduto a tale adempimento, potrai tranquillamente controllare lo stato della tua pratica di opposizione&#8230;il tutto comodamente seduto a casa tua!</p>
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		<title>Le multe sono deducibili dal reddito d&#8217;impresa?</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salvatore Iozzo]]></category>
		<category><![CDATA[deducibilità multe]]></category>

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		<description><![CDATA[Qualche settimana fa il titolare di una società che si occupa di &#8220;trasporti&#8221; a livello nazionale mi ha contattato telefonicamente per la contestazione di una multa ricevuta in occasione di un trasporto merci da Catania a Lucca, avvenuto tramite un automezzo aziendale. Durante il colloquio telefonico questa persona si lamentava del fatto di ricevere svariati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche settimana fa il titolare di una società che si occupa di &#8220;trasporti&#8221; a livello nazionale mi ha contattato telefonicamente per la contestazione di una multa ricevuta in occasione di un trasporto merci da Catania a Lucca, avvenuto tramite un automezzo aziendale.</p>
<p><span id="more-1713"></span></p>
<p>Durante il colloquio telefonico questa persona si lamentava del fatto di ricevere svariati verbali di infrazione all&#8217;anno, proprio in virtù della prevalente attività lavorativa su strada.</p>
<p>A un certo punto l&#8217;imprenditore mi domandava se la legge prevedesse la possibilità di &#8220;scaricare&#8221; dalla dichiarazione dei redditi gli oneri derivanti dalle sanzioni amministrative.</p>
<p>Il tema della <strong>deducibilità delle sanzioni amministrative </strong>dal reddito d&#8217;impresa è tanto ostico quanto &#8220;aperto&#8221; a vari orientamenti &#8211; discordanti tra loro &#8211; in dottrina e giurisprudenza.</p>
<p>La disputa sorge in virtù dell&#8217;aspetto<strong> etico-morale</strong> del costo da dedurre, atteso che la sanzione amministrativa rappresenta comunque la risposta dello Stato a un fatto illecito.</p>
<p>Come tale, è difficile accettare la possibilità di affrancare il contribuente, di fronte a una sua condotta punita dalle istituzioni.</p>
<p>Tuttavia, non si può negare che chi fa del proprio lavoro &#8220;su strada&#8221; l&#8217;attività prevalente  è esposto   maggiormente al rischio di <strong>infrazioni al codice della strada</strong>, anche per fatto dovuto ai propri dipendenti nell&#8217;esercizio di attività di trasporto.</p>
<p>Sull&#8217;argomento trattato segnalo al lettore, che vuole approfondire la disputa, degli articoli pubblicati online da siti autorevoli.</p>
<p>Il primo articolo &#8211; <strong>diviso in 2 parti </strong>- è scritto da<strong> Annalisa Cazzato</strong> su <strong><a href="http://www.nuovofiscooggi.it/" target="_blank">Fisco Oggi</a> </strong>e lo puoi trovare a questi indirizzi:</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong><a href="http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/le-sanzioni-nel-reddito-dimpresa-i-percorsi-dellindeducibilita-1" target="_blank">PRIMA PARTE</a></strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong><a href="http://www.nuovofiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/le-sanzioni-nel-reddito-dimpresa-i-percorsi-dellindeducibilita-2" target="_blank">SECONDA PARTE</a></strong></span></p>
<p>Come pure ti segnalo un articolo pubblicato su<strong><span style="color: #800000;"><span style="color: #800000;"> <a href="http://www.infoiva.com/agenti-di-commercio-se-prendete-una-multa-deducetela-dal-reddito-d%E2%80%99impresa.htm" target="_blank">Info Iva</a></span> </span></strong>dedicato alla deducibilità delle multe per gli <strong>agenti di commercio</strong>.</p>
<p>Buona lettura!</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Ricorso al giudice di pace. Ecco le nuove regole!</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/ricorso-al-giudice-di-pace-ecco-le-nuove-regole</link>
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		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 11:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli sul codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[art. 204 bis]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso art. 204 bis codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione multa]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;art. 204 bis del codice della strada, in seguito all&#8217;intervento &#8220;estivo&#8221; della legge 120/2010, è stato arricchito di nuove disposizioni. Vediamo quali sono le novità introdotte. Comunicazione dell&#8217;udienza La data dell&#8217;udienza dedicata alla discussione della multa impugnata può essere comunicata anche a mezzo fax o per via telematica all&#8217;indirizzo email indicato nel ricorso. Questa disposizione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;art. <strong>204 bis </strong>del <strong>codice della strada</strong>, in seguito all&#8217;intervento &#8220;estivo&#8221; della <strong>legge 120/2010</strong>, è stato arricchito di nuove disposizioni.</p>
<p>Vediamo quali sono le novità introdotte.<span id="more-2126"></span></p>
<h4><span style="color: #800000;">Comunicazione dell&#8217;udienza </span></h4>
<p>La data dell&#8217;udienza dedicata alla discussione della multa impugnata può essere <strong>comunicata</strong> anche a mezzo <strong>fax</strong> o per via telematica all&#8217;<strong>indirizzo email</strong> indicato nel ricorso.</p>
<p>Questa disposizione dà notevole impulso allo snellimento delle procedure di notifica.</p>
<h4><span style="color: #800000;">Termini di fissazione dell&#8217;udienza di comparizione</span></h4>
<p>Tra il giorno della notificazione e l&#8217;udienza di comparizione devono intercorrere <strong>termini liberi</strong> (si calcola anche il giorno di partenza e quello di scadenza) <strong>non superiori di 30 giorni</strong>.</p>
<p>Se il ricorso presentato contiene<strong> istanza di sospensione</strong> del provvedimento contestato, l&#8217;udienza deve essere fissata <strong>entro 20 giorni</strong> dal deposito dell&#8217;atto difensivo.</p>
<h4><span style="color: #800000;">La non automaticità della sospensione </span></h4>
<p>La semplice presentazione del ricorso non sospende l&#8217;esecuzione del verbale di infrazione, salvo che il giudice, rilevati <strong>gravi e documentati motivi</strong>, disponga comunque la sospensione nella prima udienza di comparizione.</p>
<p>In questo caso, il provvedimento (ordinanza) con cui il giudice stabilisce la sospensione dell&#8217;atto impugnato è <strong>ricorribile in Tribunale</strong>.</p>
<h4><span style="color: #800000;">Quale autorità indicare nel ricorso?</span></h4>
<p>In base a quanto previsto dal nuovo art. 204 bis del codice della strada gli enti da indicare nel ricorso sono:</p>
<ol>
<li>il <strong>Prefetto</strong>, quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, delle Ferrovie e dell&#8217;ANAS</li>
<li><strong>Regioni, Province e Comuni</strong>, per le multe elevate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.</li>
</ol>
<p>La disposizione prevede, inoltre, che il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della Prefettura.</p>
<h4><span style="color: #800000;">Rigetto del ricorso e pagamento della sanzione</span></h4>
<p><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;">Nel caso in cui venga respinto il ricorso, il giudice di pace determina l&#8217;importo della multa e impone il pagamento della somma con <strong>sentenza immediatamente eseguibile</strong>. </span></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;">Il pagamento della sanzione deve avvenire entro <strong>30 giorni successivi alla notificazione della sentenza</strong>, secondo le modalità di pagamento previste dall&#8217;amministrazione che ha irrogato la multa.</span></span></p>
<h4><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #800000;">Comunicazione della sentenza</span></span></span></h4>
<p><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;">La sentenza con cui si accoglie o si rigetta il ricorso deve essere trasmessa, entro 30 giorni dal deposito del provvedimento, <strong>a cura della cancelleria del giudice</strong>, all&#8217;ufficio o comando da cui dipende l&#8217;organo che ha rilevato l&#8217;infrazione.</span></span></span></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;">Questa disposizione è di notevole pregio in quanto evita &#8211; una volta e per tutte &#8211; ipotesi di successive notifiche di cartelle esattoriali anche di fronte a un ricorso accolto.</span></span></span></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;"> </span></span></span></span><!--more--></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Posso richiedere la rateizzazione della multa?</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/posso-richiedere-la-rateizzazione-della-multa</link>
		<comments>http://www.multe-ingiuste.com/posso-richiedere-la-rateizzazione-della-multa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli sul codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[art. 202 bis c.d.s.]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento rateale]]></category>
		<category><![CDATA[pagare a rate]]></category>

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		<description><![CDATA[La legge 120/2010 ha introdotto l&#8217;art. 202 bis del codice della strada che consente al trasgressore di pagare a rate la sanzione amministrativa. Presupposti Il multato è ammesso al pagamanto rateale se: la sanzione è di importo superiore a € 200,00 il reddito del trasgressore non supera € 10.628,16. Se &#8211; poi &#8211; il trasgressore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>legge 120/2010 </strong>ha introdotto l&#8217;<strong>art. 202 <em>bis</em> </strong>del <strong>codice della strada</strong> che consente al trasgressore di <strong>pagare a rate </strong>la sanzione amministrativa.</p>
<p> <br />
<span id="more-2092"></span></p>
<h4><span style="color: #800000;">Presupposti</span></h4>
<p>Il multato è ammesso al pagamanto rateale se:</p>
<ul>
<li>la sanzione è di importo superiore a <strong>€ 200,00</strong></li>
<li>il reddito del trasgressore non supera <strong>€ 10.628,16</strong>.</li>
</ul>
<p>Se &#8211; poi &#8211; il trasgressore <strong>convive</strong> con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla<strong> somma dei redditi </strong>di ciascuno dei componenti della famiglia. In tal caso il limite di € 10.628,16 viene elevato di <strong>€ 1.032,91 </strong>per ognuno dei familiari conviventi.</p>
<h4><span style="color: #800000;">Il procedimento per ottenere la rateizzazione</span></h4>
<p>La richiesta di pagamento rateale deve essere presentata, entro <strong>30 giorni </strong>dalla multa, ai seguenti organi:</p>
<ol>
<li><strong>Prefetto</strong>, se il verbale è stato elevato dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri o dalla Guardia di Finanza</li>
<li><strong>Presidente della Provincia</strong>, se la contestazione è avvenuta dal corpo di polizia provinciale</li>
<li><strong>Sindaco, </strong>se la multa è stata inflitta dalla polizia municipale</li>
</ol>
<p>Se viene presentata la richiesta di rateizzo <strong>non può essere più proposto ricorso in opposizione alla multa</strong>.</p>
<h4><span style="color: #800000;">Piano di rateizzo</span></h4>
<p>Anche in questo caso, occorre distinguere:</p>
<ol>
<li> se l&#8217;importo della sanzione<strong> non supera i 2.000,00 euro</strong> è possibile ottenere una rateizzazione fino a <strong>12</strong> mensilità</li>
<li>da <strong>2.000,01 euro fino a 5.000,00 </strong>euro, possono essere concesse fino a <strong>24 rate</strong> per adempiere</li>
<li>da <strong>5.000,01</strong> in poi si posso ottenere fino a <strong>60</strong> mesi di dilazione</li>
</ol>
<p>La singola rata non può avere un importo inferiore a <strong>€ 100,00</strong> e, in ogni caso, si calcolano gli <strong>interessi legali</strong> sul capitale dovuto.</p>
<p>Se non si paga la prima rata o due successive si <strong>decade dal beneficio</strong>.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Il pagamento immediato della multa nelle mani dell’agente</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/il-pagamento-immeditato-della-multa-nelle-mani-dellagente</link>
		<comments>http://www.multe-ingiuste.com/il-pagamento-immeditato-della-multa-nelle-mani-dellagente#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli sul codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Iozzo]]></category>
		<category><![CDATA[art. 202]]></category>
		<category><![CDATA[legge 120/2010]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento immediato multa]]></category>

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		<description><![CDATA[Si discute molto in questi giorni del novellato art. 202 del codice della strada. Vediamo &#8211; sul punto &#8211; cosa ha previsto la legge 120/2010 di riforma al c.d.s. Pagamento immediato in contanti E&#8217; stato introdotto il pagamento cash direttamente nelle mani dell&#8217;agente di polizia nel caso di: verbale contestato immediatamente conducenti titolari di patente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si discute molto in questi giorni del novellato <strong>art. 202</strong> del codice della strada.</p>
<p>Vediamo &#8211; sul punto &#8211; cosa ha previsto la<strong> legge 120/2010 </strong>di riforma al c.d.s.<span id="more-2050"></span></p>
<h4><span style="color: #800000;">Pagamento immediato in contanti</span></h4>
<p>E&#8217; stato introdotto il <strong>pagamento cash</strong> direttamente nelle mani dell&#8217;agente di polizia nel caso di:</p>
<ul>
<li>verbale <strong>contestato immediatamente</strong></li>
</ul>
<ul>
<li>conducenti titolari di patente di guida di <strong>categoria C, C+E D </strong>o<strong> D+E</strong>, nell&#8217;esercizio di attività di autotrasporto di persone o cose</li>
</ul>
<ul>
<li>superamento del limite di velocità di oltre 40 km/h, ma non oltre i 60km/h</li>
</ul>
<ul>
<li>superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h</li>
</ul>
<ul>
<li>divieto di sorpasso</li>
</ul>
<ul>
<li>limiti di massa con eccedenza di oltre il 10%</li>
</ul>
<ul>
<li>superamento dei periodi di guida di oltre il 10% per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose</li>
</ul>
<p>In questo caso il trasgressore paga la multa <strong>in misura ridotta</strong>, ovvero una somma pari al minimo stabilito.</p>
<h4><span style="color: #800000;">E se invece si volesse contestare la multa nelle opportune sedi amministrative o giudiziarie?</span></h4>
<p>In questo caso la persona multata sarà tenuta a versare <em>pro manibus</em> all&#8217;agente accertatore &#8211; a titolo di cauzione &#8211; una somma pari <strong>alla metà del massimo</strong> della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.</p>
<h4><span style="color: #800000;">E se comunque il trasgressore decidesse di non pagare?</span></h4>
<p><strong>Qui scatta l&#8217;assurdo giuridico!</strong></p>
<p>Perchè se il conducente multato decidesse &#8211; anche per difficoltà economiche &#8211; di non pagare nelle mani dell&#8217;agente, il glorioso articolo 202 del c.d.s. stabilisce come conseguenza il <strong>fermo amministrativo </strong>del veicolo fino a quando non sia effettuato il pagamento e (sospiro di sollievo!) comunque per un periodo non superiore a 60 giorni.</p>
<h4><span style="color: #800000;">Conclusioni</span></h4>
<p>Incrociamo le dita e speriamo che queste disposizioni siano sottoposte &#8211; quanto prima &#8211; al vaglio della Corte Costituzionale.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>I nuovi termini di notifica del verbale disposti dalla legge 120/2010</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/i-nuovi-termini-di-notifica-del-verbale-disposti-dalla-legge-1202010</link>
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		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli sul codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notifica sanzione]]></category>
		<category><![CDATA[art. 201 c.d.s.]]></category>
		<category><![CDATA[legge 120/2010]]></category>
		<category><![CDATA[notifica multe]]></category>
		<category><![CDATA[notifica verbale multa]]></category>
		<category><![CDATA[obbligato in solido]]></category>

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		<description><![CDATA[La legge 120/2010 ha drasticamente ridotto il termine entro il quale l&#8217;autorità deve notificare i verbali di infrazione  al codice della strada. In base al nuovo art. 201 c.d.s. la multa deve essere notificata entro 90 giorni dalla violazione. Il nuovo termine si applica per le violazioni accertate dal 13 agosto 2010 (data in cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>legge 120/2010</strong> ha drasticamente ridotto il termine entro il quale l&#8217;autorità deve notificare i verbali di infrazione  al codice della strada.<span id="more-1944"></span></p>
<p>In base al nuovo <strong>art. 201 c.d.s.</strong> la multa deve essere notificata entro <strong>90 giorni dalla violazione</strong>.</p>
<p>Il nuovo termine si applica per le <strong>violazioni accertate dal 13 agosto 2010</strong> (data in cui è entrata in vigore la predetta legge).</p>
<p>Lo stesso art. 201 del c.d.s. prevede &#8211; dopo la recente modifica &#8211; che quando la violazione sia stata <strong>contestata immediatamente</strong> al trasgressore, il verbale deve essere notificato agli<strong> obbligati in solido</strong> entro il termine di <strong>100 giorni </strong>dall&#8217;accertamento della violazione.</p>
<p>Gli obbligati in solido sono, a norma dell&#8217;<strong>art. 196</strong> c.d.s.:</p>
<ul>
<li>il proprietario del veicolo</li>
<li>l&#8217;usufruttuario</li>
<li>l&#8217;acquirente con patto di riservato dominio</li>
<li>l&#8217;utilizzatore del veicolo in leasing</li>
<li>il locatario della vettura senza conducente (art. 84 c.d.s.)</li>
<li>l&#8217;intestatario del contrassegno di identificazione (nel caso di ciclomotori)</li>
<li>la persona che ha la direzione e la vigilanza di un soggetto capace di intendere e di volere, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto</li>
<li>la persona giuridica, ente, associazione (privi di personalità giuridica), l&#8217;imprenditore per la violazione commessa dal rappresentante o dal  dipendente</li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Patente di guida. Le novità della legge 120/2010</title>
		<link>http://www.multe-ingiuste.com/patente-di-guida-le-novita-della-legge-1202010</link>
		<comments>http://www.multe-ingiuste.com/patente-di-guida-le-novita-della-legge-1202010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli sul codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Patente a punti]]></category>
		<category><![CDATA[divieto patente]]></category>
		<category><![CDATA[esame idoneità tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[esercitazione guida]]></category>
		<category><![CDATA[legge 120/2010]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[validità patente]]></category>

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		<description><![CDATA[La legge 120/2010, entrata in vigore il 13 agosto u.s., ha modificato più di 80 disposizioni del codice della strada. E’ doveroso, pertanto, trattare i punti salienti della riforma che hanno interessato queste materie: Patente di guida Termine di notifica dei verbali di infrazione Pagamento immediato Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie Ricorso al giudice di pace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La legge <strong>120/2010</strong>, entrata in vigore il 13 agosto  u.s., ha modificato più di 80 disposizioni del codice della strada.</p>
<p>E’ doveroso, pertanto, trattare i punti salienti della riforma che hanno interessato queste materie<span id="more-1807"></span>:</p>
<p><strong><span style="color: #800000;"><a href="#patente">Patente di guida</a></span></strong></p>
<p><a href="http://www.multe-ingiuste.com/i-nuovi-termini-di-notifica-del-verbale-disposti-dalla-legge-1202010" target="_blank"><strong><span style="color: #800000;">Termine di notifica dei verbali di infrazione</span></strong></a></p>
<p><a href="http://www.multe-ingiuste.com/il-pagamento-immeditato-della-multa-nelle-mani-dellagente" target="_blank"><strong><span style="color: #800000;">Pagamento immediato</span></strong></a></p>
<p><strong><span style="color: #800000;"> <a href="http://www.multe-ingiuste.com/posso-richiedere-la-rateizzazione-della-multa" target="_blank">Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie</a></span></strong></p>
<p><a href="http://www.multe-ingiuste.com/ricorso-al-giudice-di-pace-ecco-le-nuove-regole" target="_blank"><strong><span style="color: #800000;">Ricorso al giudice di pace</span></strong></a></p>
<p><strong></strong><strong><span style="color: #800000;">Velocità e collocazione degli autovelox</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Guida in stato di ebbrezza</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;"><a name="patente"></a></span></strong>In questo articolo illustrerò le modifiche riguardanti la <strong>patente di guida</strong>.</p>
<p><span style="font-size: large;"><strong>Esercitazione alla guida</strong></span></p>
<p>L’<strong>art. 115</strong> del (nuovo) codice della strada permette al minorenne che abbia raggiunto il <strong>diciassettesimo anno</strong> di età di esercitarsi al volante di un autoveicolo non superiore alle 3,5 tonnellate di peso, munito di apposito contrassegno recante la dicitura “GA”, quando:</p>
<ul>
<li>sia munito di patente di guida di tipo “A” (motoveicoli fino a 125 di cilindrata)</li>
</ul>
<ul>
<li>sia a<strong>ccompagnato</strong> solo ed esclusivamente da altra persona titolare di una patente di guida di categoria “B” o superiore da almeno 10 anni</li>
</ul>
<ul>
<li>sia stato <strong>autorizzato</strong> all’esercitazione dal Dipartimento per i trasporti, su istanza presentata dal genitore o dal legale rappresentante</li>
</ul>
<ul>
<li>abbia seguito &#8211; presso un’autoscuola &#8211; un <strong>corso pratico di guida</strong> di almeno 10 ore, di cui 4 compiute su autostrade o strade extraurbane e 2 in condizioni di visione notturna</li>
</ul>
<p><strong><span style="font-size: large;">Validità della patente</span></strong></p>
<p>Sempre l’art. 115 consente di elevare l’età da 65 a <strong>68 anni</strong> per la guida di “mezzi pesanti” di massa superiore alle 20 tonnellate, anche adibiti al trasporto di persone. Tuttavia è necessario che il conducente abbia conseguito un attestato sui requisiti psichici e fisici alla guida. Questo attestato viene rilasciato a seguito di una visita medica specialistica che va aggiornata annualmente.</p>
<p>Anche gli <strong>ultraottantenni</strong> possono continuare a guidare veicoli o ciclomotori per i quali è richiesta la patente di tipo A,B,C,E  sempre che ottengano un attestato rilasciato da una commissione medica locale, a seguito di una visita specialistica da effettuarsi ogni 2 anni.</p>
<p><strong><span style="font-size: large;">Divieto della patente</span></strong></p>
<p>L’<strong>art. 120</strong> esclude categoricamente l’abilitazione alla guida per i soggetti che fanno consumo abituale di <strong>sostanze stupefacenti</strong>.</p>
<p>Allo stesso modo il nuovo codice della strada vieta il conseguimento della patente per coloro ai quali sia stata <strong>revocata</strong> &#8211; per la seconda volta &#8211; la patente perché, guidando in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, abbiano commesso un omicidio colposo.</p>
<p>Per chi deve ancora conseguire la patente  il nuovo <strong>art. 119 </strong>del codice della strada dispone, quale requisito indispensabile per l’abilitazione alla guida, il rilascio di un&#8217;apposita <strong>certificazione</strong> da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti.</p>
<p><strong><span style="font-size: large;">Esame di idoneità tecnica</span></strong></p>
<p>Come già riportato<strong> <a href="http://www.multe-ingiuste.com/cosa-devi-fare-se-perdi-tutti-i-punti-della-tua-patente" target="_blank">in questo articolo</a></strong>, il sistema della “patente a punti” ha stabilito che, la perdita totale di tutti i venti punti in dotazione, obbliga l’automobilista a sottoporsi a nuovo esame di idoneità tecnica.</p>
<p>La grande novità introdotta con la legge 120/2010, che ha aggiunto il <strong>comma 6</strong> al previgente <strong>art. 126 <em>bis</em></strong> del c.d.s.,  è che l’esame di idoneità tecnica è previsto anche per i conducenti che, dopo aver commesso una violazione che comporti la decurtazione di 5 punti dalla patente, commetta altre 2 violazioni <strong>non contestuali</strong>, nell’arco di un anno, per le quali a loro volta sia prevista la perdita di 5 punti (5+5) dalla patente.</p>
<p>In tal caso, il conducente sanzionato è obbligato a sottoporsi all&#8217;esame d&#8217;idoneità tecnica entro<strong> 30 giorni</strong> dalla notifica del provvedimento di revisione della patente, pena la <strong>sospensione</strong> del documento di guida a tempo indeterminato.</p>
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