Le 7 ipotesi in cui non è necessaria la contestazione immediata della multa

Scritto da Avv. Salvatore Iozzo il 24 feb 2009 | 7 commenti

L’art. 200 del codice della strada impone, all’organo di polizia che rileva una infrazione a tuo carico, di fermarti immediatamente, al fine di compilare in loco il verbale di infrazione.

Questo verbale ti viene subito consegnato e, in esso, sono riportate anche le eventuali dichiarazioni a tua discolpa.

Quindi la regola generale in materia di sanzioni automobilistiche è che la polizia, ove possibile, proceda alla contestazione immedita dell’infrazione.

Ciò posto, il successivo articolo 201 del c.d.s. elenca 7 ipotesi per le quali non è necessaria la contestazione immediata:

1. impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità

2. attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa

3. sorpasso vietato

4. accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo

5. accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento automatico

Questa ipotesi riguarda il caso dei famigerati autovelox, direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità.

6. accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121

Si tratta di apparecchiature di controllo del traffico, debitamente omologate e approvate, che possono essere installate sulle:

a) autostrade

b) strade extraurbane principali

c) strade extraurbane secondarie

d) strade urbane di scorrimento

Le violazioni che possono essere accertate con queste apparecchiature, riguardano l’eccesso di velocità, il sorpasso vietato e, in genere, tutti comportamenti scorretti tenuti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali.

Le trasgressioni rilevate in questo modo devono essere documentate con sistemi fotografici o di ripresa video, nel rispetto della tua privacy.

7. rilevazione - attraverso appositi impianti - degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate

Conclusioni

In queste 7 ipotesi di legge, dunque, la contestazione immediata non è necessaria e tu apprendi di aver commesso una violazione solo dopo qualche mese, mediante la notifica della busta verde.

Anzi, devi sapere che – in tali fattispecie – l’organo di polizia è anche esentato dall’indicare nel verbale i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

Ora che sai queste cose, non commettere l’errore di fondare il tuo ricorso contro la multa proprio sulla mancata contestazione immediata.

Questa motivazione, difatti, è meritevole di accoglimento solo nei casi non rientranti in quelli che ti ho elencato.

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7 Risposte a “Le 7 ipotesi in cui non è necessaria la contestazione immediata della multa”

  1. Semplice, chiaro ed essenziale!
    Chi poteva fare un post migliore?
    Finalmente qualcuno che non inganna gli automobilisti facendogli credere di vincere il ricorso per mancata contestazioine immediata.
    Tanto si sa che tale motivo di opposizione viene rigettato sia dal Prefetto che dal Giudice di Pace.
    Complimenti!

  2. Interessante, questa cosa mi è nuova, c’è sempre da imparare su questo blog.

    Saluti SM

  3. ma entro quanto può arrivare la notifica nella busta verde? ma la stessa equivale alla cartella esattoriale? in caso negativo e nel caso in cui dopo tre anni mi arrivasse la cartella esattoriale come faccio a dimostrare che la notifica a casa non mi è mai pervenuta? e quindi all’oscuro fino a quel momento d’aver preso una multa?

  4. @Ale: rispondo alle tue 4 domande.

    1) Vai su questa pagina http://www.multe-ingiuste.com/entro-quanti-giorni-il-vigile-deve-notificarti-la-busta-di-colore-verde

    2) Per la cartella esattoriale il discorso è diverso.

    3) Non ti preoccupare! Se fai ricorso contro la cartella esattoriale ed eccepisci di non aver mai ricevuto la notifica della multa, dovrà essere l’Ente a dimostrare di aver effettuato la notifica

    4) Rimando alla risposta n. 3

    A presto!

  5. Il vigile a rilevato un verbale in mia presensa all’interno del veicolo fermo,faccio presente che mi trovavo nel comune diverso da quello che operava il vigile e non potendomi rilasciare a suo dire la ricevuta.Dalla polizia municipale del mio comune ho ritirato il verbale ed ho notato che l’operatore era diverso dal primo.

  6. roberto b. says:

    A me è stata contestata una contravvenzione molto divertente, rilevata attraverso l’autovelox con una motivazione chiaramente erronea e cioè: “non veniva contestata immediatamente a causa di: assenza del proprietario o dell’obbligato in solido” Visto che qualcuno doveva pur guidare la motocicletta ma il proprietario era ….assente!!!! Secondo il verbale. Devo pagarla ugualmente anche se fa ridere il solo pensiero di un veicolo con guidatore “assente” che andava a 67 km/h ???? :-))

  7. Luciano Ferrarini says:

    Come posso difendermi da una multa per eccesso di velocità indicata in 56 KM orari, ridotta a 51 Km. Per cui, come da verbale, ho violato il codice della strada superando di 1KM/ora il limite dei 50. Multa non contestata dai vigili al sottoscritto.

    Ho la sicurezza che andavo ad una velocità sui 50. Come posso, fidandomi del mio Contakilometri, controllare la vericidità dell’autovelox (non postazione fissa) e come posso esere messo il condizione di non delinquere? Qui sta il problema: un cittadino che vuole osservare la legge non è messo in condizione di poterla osservare in quanto lo Stato (motorizzazione civile) non controlla e permette la commercializazione di autovetture con contachilometri non precisi. Vorrei un parere legale e se un ricorso al giudice di pace può avere successo. Luciano Ferrarini

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