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Le 7 ipotesi in cui non è necessaria la contestazione immediata della multa

L’art. 200 del codice della strada impone, all’organo di polizia che rileva una infrazione a tuo carico, di fermarti immediatamente, al fine di compilare in loco il verbale di infrazione.

Questo verbale ti viene subito consegnato e, in esso, sono riportate anche le eventuali dichiarazioni a tua discolpa.

Quindi la regola generale in materia di sanzioni automobilistiche è che la polizia, ove possibile, proceda alla contestazione immedita dell’infrazione.

Ciò posto, il successivo articolo 201 del c.d.s. elenca 7 ipotesi per le quali non è necessaria la contestazione immediata:

1. impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità

2. attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa

3. sorpasso vietato

4. accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo

5. accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento automatico

Questa ipotesi riguarda il caso dei famigerati autovelox, direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità.

6. accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121

Si tratta di apparecchiature di controllo del traffico, debitamente omologate e approvate, che possono essere installate sulle:

a) autostrade

b) strade extraurbane principali

c) strade extraurbane secondarie

d) strade urbane di scorrimento

Le violazioni che possono essere accertate con queste apparecchiature, riguardano l’eccesso di velocità, il sorpasso vietato e, in genere, tutti comportamenti scorretti tenuti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali.

Le trasgressioni rilevate in questo modo devono essere documentate con sistemi fotografici o di ripresa video, nel rispetto della tua privacy.

7. rilevazione - attraverso appositi impianti - degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate

Conclusioni

In queste 7 ipotesi di legge, dunque, la contestazione immediata non è necessaria e tu apprendi di aver commesso una violazione solo dopo qualche mese, mediante la notifica della busta verde.

Anzi, devi sapere che – in tali fattispecie – l’organo di polizia è anche esentato dall’indicare nel verbale i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

Ora che sai queste cose, non commettere l’errore di fondare il tuo ricorso contro la multa proprio sulla mancata contestazione immediata.

Questa motivazione, difatti, è meritevole di accoglimento solo nei casi non rientranti in quelli che ti ho elencato.

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5 commenti »

  1. avatar nav-left

    Semplice, chiaro ed essenziale!
    Chi poteva fare un post migliore?
    Finalmente qualcuno che non inganna gli automobilisti facendogli credere di vincere il ricorso per mancata contestazioine immediata.
    Tanto si sa che tale motivo di opposizione viene rigettato sia dal Prefetto che dal Giudice di Pace.
    Complimenti!

    nav-left
  2. avatar nav-left

    Interessante, questa cosa mi è nuova, c’è sempre da imparare su questo blog.

    Saluti SM

    nav-left
  3. avatar nav-left

    ma entro quanto può arrivare la notifica nella busta verde? ma la stessa equivale alla cartella esattoriale? in caso negativo e nel caso in cui dopo tre anni mi arrivasse la cartella esattoriale come faccio a dimostrare che la notifica a casa non mi è mai pervenuta? e quindi all’oscuro fino a quel momento d’aver preso una multa?

    nav-left
  4. avatar nav-left

    @Ale: rispondo alle tue 4 domande.

    1) Vai su questa pagina http://www.multe-ingiuste.com/entro-quanti-giorni-il-vigile-deve-notificarti-la-busta-di-colore-verde

    2) Per la cartella esattoriale il discorso è diverso.

    3) Non ti preoccupare! Se fai ricorso contro la cartella esattoriale ed eccepisci di non aver mai ricevuto la notifica della multa, dovrà essere l’Ente a dimostrare di aver effettuato la notifica

    4) Rimando alla risposta n. 3

    A presto!

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  5. avatar nav-left

    Il vigile a rilevato un verbale in mia presensa all’interno del veicolo fermo,faccio presente che mi trovavo nel comune diverso da quello che operava il vigile e non potendomi rilasciare a suo dire la ricevuta.Dalla polizia municipale del mio comune ho ritirato il verbale ed ho notato che l’operatore era diverso dal primo.

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