
Questa è la domanda che più di frequente mi viene posta dai lettori di Multe-Ingiuste.com
Il ragionamento che viene fatto da tutti coloro che vengono colpiti da un provvedimento di sospensione della patente può essere riassunto in questo modo.
Ok…mi hanno sospeso e ritirato la patente. A questo punto utilizzo il mio scooter 50cc., tanto nel mio caso non occorre alcun certificato di idoneità per la guida.
Tale argomentazione, pur rispondendo alla logica, trova dei limiti nel dettato normativo.
Difatti, se anche tu hai questo dubbio, devi sapere che l’art. 116 del codice della strada ti permette di usare il ciclomotore 50cc. solo se la sospensione di patente consegue alla violazione dell’art. 142 – comma 9 – del c.d.s.
In altri termini, solo se hai superato il limite di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h, hai la possibilità di sbrigare le tue faccende quotidiane utilizzando un mezzo di cilindrata 50.
E se decidi di guidare il ciclomotore, durante il periodo di sospensione della patente, per infrazioni diverse dall’art. 142 comma 9 del c.d.s., quali sanzioni sono previste a tuo carico se hai la sventura di essere fermato dall’organo di polizia?
In questo caso ti viene irrogata una multa pecuniaria, che può variare da un minimo di € 542,00 a un massimo di € 2.168,00.
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maggio 29th, 2009 at 17:32
Ah, non lo sapevo! Meno male che non tengo il motorino. Voglio dire, in caso di sospensione della mia vecchia patente, soffro di meno…
Ottimo lavoro, avvocato.
A presto.
maggio 29th, 2009 at 19:19
Grazie Salvo, questa si che è una sorpresa! Non reputo giusta questa legge, troppo restrittiva. A chi sospendono la patente (può essere per varie infrazioni o reati) dovrebbe essere concesso, almeno molte volte, l’utilizzo del ciclomotore 50cc, non capisco dove stia la interrelazione tra le due cose. Un errore si può commettere, bene. Ritiro patente. Ma cosa centra il 50cc? Tu che ne pensi? Beh, forse non puoi pronunciarti…haha
maggio 31st, 2009 at 21:46
quando mi hanno ritirato la patente sono andato alla scuola guida per chiedere se potevo usare il motorino per andare al lavoro , mi hanna risposto che se venivo fermato senza la patente la pena è : revoca immediata della stessa più 2 anni senza poter rifarla eil pagamento di una sanzione che varia da € 542 a € 2816
giugno 1st, 2009 at 16:02
@Ivan: secondo una recente nota del Ministero dell’Interno si applica la sanzione che ho indicato in questo articolo.
giugno 20th, 2009 at 00:32
Salvatore io non so che dirti!
tu sei di +!
Sei un professionista degno di tutta la stima!
Grazie per questa info che capita ad estremo proposito!
Giuseppe
giugno 29th, 2009 at 13:46
Nel caso in cui la sanzione sia in riferimento dell’articolo 142 comma 9-bis , quindi oltre i 60km/h ?
giugno 29th, 2009 at 16:02
@Matteo: non puoi guidare il ciclomotore, stando alla lettura rigorosa del codice della strada.
luglio 1st, 2009 at 14:28
Per sopravvivenza, ho cercato comunque di trovare uno spiraglio e ho fatto un pò di ricerche e ho trovato qualcosa di cui vorrei chiedervi parere.
Ho letto uno stralcio del Decreto Legge 03.08.2007 n. 117, in particolare l’art.3 che riporto :
“Disposizioni in materia di velocita’ dei veicoli
1. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
…
c) il comma 9 e’ sostituito dai seguenti:
“9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”;”
…
In tal caso, trattandosi di <>, l’art. 116 comma 1-ter in cui indica che per chi ha avuto una sospensione di patente per art. 142 comma 9 può guidare un ciclomotore, non dovrebbe applicarsi anche al comma 9-bis ?
settembre 12th, 2009 at 16:33
Mi hanno sospeso la patente x 6 mesi col 142, c. 9 bis.
Ho studiato la normativa ed alla fine ho dedotto che non potevo guidare il ciclomotore.
settembre 27th, 2009 at 21:06
se mi hanno ritirato la patente per alcool posso guidare il 50cc? anceh se faccio il patentino apposta per gli scooter 50cc??? ciao grazie
ottobre 7th, 2009 at 12:38
la legge è chiara; pero tante volte mette in difficolta tante persone che hanno bisogno di un mezzo per andare al lavoro.
novembre 11th, 2009 at 23:16
sono neo patentato mi hanno ritirato la patente per sorpasso in prossimita’di incrocio .per poter andare al lavoro posso usare scooter 50?
novembre 25th, 2009 at 22:21
NEL CASO IN CUI VIENE SOSPESA LA PATENTE PER ART.176 COMMA 20 SI PUO’ GUIDARE IL MOTORINO 50 CC. LA SALUTO RINGRAZIANDOLA
dicembre 3rd, 2009 at 23:54
Buongiorno,sono un cinquantenne con patente D – beccato dai vigili urbani a mezzanotte di un giorno feriale in un rettilineo di 4 Km che ha un limite di 50 perchè attraversa 10 case. andavo a 119,vendendo i vigili mi sono ampiamente e STUPIDAMENTE fermato davanti loro = 142 comma 9 BIS con sospensione 6 mesi. ora per necessita lavorativa guido un quadriciclo che non potrei ( oltre 60 km ) mi sono note le pene pecuniarie, ma l’assicurazione in caso di incidente paga ?
dicembre 21st, 2009 at 19:38
buongiorno,
per sospensione patente art.148 comma 16
si può guidare il ciclomotore in rif. anche alla recente sentenza cassazione sentenza 32260 del 10/08/2009 che dice che il motociclo non serve patente.
grazie
gennaio 15th, 2010 at 13:21
Caso ancora piu’ complicato. Mi hanno fermato alla guida di un 50cc per un controllo, tutto regolare, sorpresa la mia patente di guida era scaduta da tre mesi. Ritiro patente e multa 155 euro. Dovevano per forza ritirmela?