Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
V.I., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 14, presso lo studio dell’avvocato MARINO GIANCARLO, che la difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3126/05 del Giudice di pace di ROMA del 18.1.05, depositata il 24/01/05;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/04/08 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso, con ogni ulteriore provvedimento come per legge.
Prima di leggere queste sentenze ti consiglio, se non lo hai fatto ancora, di dare un’occhiata a questo post.
Si parla, per l’appunto, della tecnica difensiva testimoniale per contrastare l’operato degli agenti accertatori di una infrazione.
Le sentenze che troverai di seguito sono, a mio avviso, le più significative in tema di opinabilità di valutazioni ed apprezzamenti dei pubblici ufficiali incaricati ad accertare una violazione del codice della strada.
Buona lettura!
SOMMARIO
PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
- Sentenza del 29 agosto 2008 n° 21816
- Sentenza del 12 gennaio 2006 n° 457
- Sentenza del 10 aprile 1999 n° 3522
Corte di Cassazione – sez. II
Sentenza del 29 agosto 2008 n° 21816MASSIMA
In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento di infrazione al codice della Strada non fa piena prova fino a querela di falso per ciò che concerne i giudizi valutativi ivi contenuti e alle indicazioni di fatti che, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino non si siano potute verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo ed abbiamo pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento.SENTENZA PER ESTESO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:FATTO E DIRITTO
V.I. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma dep. il 24 gennaio 2005 che aveva rigettato l’opposizione dalla medesima proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione dell’art. dell’art. 146 C.d.S..
Il Giudice di Pace riteneva provato in base al verbale di contravvenzione, che l’opponente aveva proseguito la marcia nonostante che la lanterna semaforica proiettasse al momento del suo passaggio luce rossa.
Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Deve, infatti, accogliersi l’unico motivo con cui la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5),avendo la sentenza basato il proprio convincimento sull’efficacia fino querela di falso del verbale di contravvenzione, la cui veridicità poteva essere inficiata da un eventuale errore nella percezione della realtà.
Occorre considerare che con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l’efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi – ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico – oltre che quanto alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente “agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì – come appunto nella specie – l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (Cass. 457/2006;1408/2005, 3522/1999).
Il giudicante,erroneamente attribuendo efficacia di prova munita di fede privilegiata al verbale di contravvenzione ex art. 2700 cod. civ., ha ritenuto provati i fatti senza compiere i necessari accertamenti, non ammettendo la prova testimoniale articolata dall’opponente.
Il ricorso va accolto;
La sentenza va cassata,con rinvio,anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.
Corte di Cassazione – sez. II
Sentenza del 12 gennaio 2006 n° 457
MASSIMA
Per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto – nella specie, la rilevazione del numero di targa di un’auto – non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito.SENTENZA PER ESTESO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele – Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco – Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere -ha pronunciato la seguente:
sentenzasul ricorso proposto da: S.F.S., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 39, presso lo studio dell’avvocato DELLA LENA RITA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA POTENZA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 21786/2003 proposto da:
UFF. TERRITORIALE GOVERNO POTENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
contro
S.F.S.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 247/2002 del Giudice di pace di LAGONEGRO, depositata il 23/09/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/11/2005 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA; udito l’Avvocato DELLA LENA, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTOSVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso al Giudice di pace di Lagonegro in data 21 maggio 2002 S.F.S. proponeva opposizione contro un’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Potenza e relativa al pagamento della somma di Euro 672,22 per la violazione della disposizione di cui all’art. 176 C.d.S., comma 1, lett. b), e art. 20 C.d.S..A fondamento della opposizione deduceva che non si trovava nel luogo in cui la Polizia Stradale aveva accertato l’infrazione e chiedeva di poter provare ciò con testimoni.Con sentenza in data 23 settembre 2000 il Giudice di pace di Lagonegro rigettava l’opposizione, ritenendo che nella specie, poichè non si discuteva della correttezza degli apprezzamenti o delle valutazioni del pubblico ufficiale, ma della diversità dei fatti rispetto a quelli attestati nell’atto pubblico, trovava applicazione il principio generale secondo il quale la fede privilegiata riconosciuta dalla legge allo stesso può essere eliminata solo mediante la querela di falso.Contro tale decisione S.F.S. ha proposto ricorso per Cassazione, con un unico motivo, illustrato da memoria.Resiste con controricorso l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza.DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONECon l’unico motivo del ricorso S.F.S. sostanzialmente deduce che proprio in base alla decisione di questa S.C. citata dal Giudice di pace (sent. 12545/1992) sussistevano le condizioni per ammettere le prove testimoniali dedotte, in quanto tale decisione ha affermato che la fede privilegiata non può essere attribuita nè ai giudizi valutativi nè alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolverei in suoi apprezzamenti personali, perchè mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (tipico è l’esempio dell’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante).Il ricorso è fondato.E’ sufficiente, in proposito, ricordare che questa S.C. ha avuto occasione di affermare che per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto – nella specie la rilevazione del numero di targa di un’auto – non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito (sent. 20 luglio 2001 n. 9909).Il Giudice di pace di Lagonegro, il quale ha a priori negato la possibilità di provare con testimoni che la Polizia stradale era incorsa in errore nel rilevare il numero di targa dell’attuale ricorrente, non si è attenuto a tali principi.La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio, per un nuovo esame, al Giudice di pace di Potenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Giudice di pace di Potenza.Così deciso in Roma, il 21 novembre 2005.Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006
Corte di Cassazione – sez. I
Sentenza del 10 aprile 1999 n° 3522MASSIMA
Con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della Strada, l’efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi – ex art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico – oltre che quanto alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente “agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un verbale di accertamento, nel quale si attestava l’avvenuto transito di un’autovettura ad un crocevia, mentre il semaforo proiettava luce rossa nella direzione di marcia della stessa: la S.C. ne ha tratto la conseguenza che sul punto il verbale costituiva soltanto un elemento probatorio liberamente valutabile, non coperto dalla fede privilegiata dell’atto pubblico, e che, pertanto, bene il giudice di merito avesse ammesso la prova testimoniale contraria, dedotta dal preteso autore della violazione con l’indicazione come teste di una persona trasportata e, quindi, all’esito del suo espletamento in senso positivo, avesse poi ritenuto – confrontando le due risultanze probatorie – insufficientemente provata la commissione della violazione, con valutazione, peraltro, considerata nella specie incensurabile).SENTENZA PER ESTESO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI – Presidente -
Dott. Enrico PAPA – Rel. Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI – Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO – Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI – Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI CREMONA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
BERTAZZONI MARIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 29-95 della Pretura di CREMA, depositata il 27-04-95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-10-98 dal Consigliere Dott. Enrico PAPA;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.FATTOSvolgimento del processoCon sentenza del 7 marzo 1995, depositata col n. 29 il 27 aprile successivo, il Pretore di Crema ha accolto l’opposizione proposta da Mario Bertazzoni avverso l’ordinanza – ingiunzione del Prefetto di Cremona n. 311 in data 9 maggio 1994, per il pagamento della somma – comprensiva di spese – di lire 211.500, dovuta per violazione dell’art. 146 comma 2 cod. strad., avendo ritenuto, alla stregua del materiale probatorio acquisito, non esservi prove sufficienti della responsabilità di lui (circa l’attraversamento di un incrocio stradale, alla guida della propria autovettura, malgrado il semaforo, ivi posto, proiettasse luce rossa nella sua direzione di marcia), in quanto la ‘semplice percezione sensoriale dell’agente accertatorè non solo era apparsa non riscontrata, ma era risultata, addirittura, contraddetta dalla deposizione testimoniale di Palmira Tosetti, la quale ultima, pure essendo moglie trasportata dell’opponente, aveva offerto un certo riscontro di attendibilità della tesi difensiva – attraverso le annotazioni, sulla propria agenda, degli impegni di lavoro, in qualità di medico, nella giornata interessata dall’episodio in esame -.Per la cassazione della sentenza medesima ricorre, con unico motivo, la Prefettura di Cremona, non avendo, l’intimato, svolto attività difensiva.DirittoMotivi della decisioneDenunzia la ricorrente Amministrazione, con unico mezzo, ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 23 12 comma L. 24.11.81 n. 689, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.’, in quanto il giudice del merito avrebbe operato una inammissibile inversione dell’onere della prova, col ritenere carente la dimostrazione della. violazione contestata, omettendo di considerare che il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova fino a querela di falso – con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza -, talché le risultanze corrispondenti non possono venire indubbiate attraverso emergenze processuali diverse, e, tanto meno, attraverso i riferimenti testimoniali di persona definita dallo stesso pretore ‘per qualche guisa interessatà.Il ricorso si rivela infondato.L’impostazione della censura, sotto il generale profilo della ripartizione dell’onere probatorio, nella materia in esame, non può essere seguita, giacché proprio l’art. 23 comma 12 della legge 689-1981 vale a fondare l’affermazione dell’incidenza dell’onere medesimo – per ciò che attiene alla sussistenza della violazione contestata – sull’amministrazione (v., per tutte, Cass. 7815-1997), secondo l’univoca regola di giudizio che, attraverso l’accoglimento dell’opposizione, pone a carico della amministrazione medesima le conseguenze della mancanza di ‘prove sufficienti della responsabilità dell’opponentè.Individuato il principio generale sulla distribuzione dell’onere della prova, la questione da risolvere rimane quella della valenza probatoria di atto pubblico (che fa piena prova, fino a querela di falso, dei ‘fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenzà, ai sensi dell’art. 2700 c.c.) del processo verbale di accertamento, questione che non può essere risolta in via generale – senza giungere sostanzialmente a negare la stessa possibilità, nella maggior parte dei casi, di esperire l’opposizione -, ma deve necessariamente tener conto delle peculiarità del caso in esame, e, così, dell’efficacia, in concreto, dello stesso processo verbale. Si tratta quindi, con riguardo alla presente ipotesi (attraversamento di un crocevia mentre il semaforo proiettava la luce rossa), di stabilire se l’opponente potesse essere ammesso a provare, altrimenti che con la querela di falso, circostanze contrarie a quelle risultanti, in ordine al fatto oggetto di contestazione, dal ripetuto processo verbale.Sul punto, il collegio non ha ragione di discostarsi dall’orientamento espresso in Cass., Sez.un., 12545-1992.Alla stregua di esso, si premette che non è dato dubitare della natura dell’atto in esame, il quale “assume la natura di elemento essenziale di una fattispecie, che può essere oppugnata solo con la querela di falso, perchè è espressione di un’attività pubblica diretta specificamente alla documentazione”: con la precisazione che l’atto pubblico del quale, trattasi risulta ‘tipizzatò – come processo verbale ‘dell’avvenuta contestazionè o, espressamente, come ‘verbale di accertamentò, rispettivamente negli artt. 200 del nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e 383 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), il cui art. 385 comma 3 vale inoltre a fondare un potere – dovere di verbalizzazione immediata della violazione, con salvezza della successiva notifica (di uno degli originali o della copia autenticata ovvero dell’apposito modulo prestampato in caso di utilizzazione di sistemi meccanizzati). Tanto precisato in ordine alla natura dell’atto, ciò non toglie che l’ambito della cd. fede privilegiata debba restare limitato, secondo la disciplina codicistica, alla ‘provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formatò, alle ‘dichiarazioni delle partì ed agli ‘altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiutì. In particolare, con riguardo ai fatti da ultimo indicati, deve osservarsi che “la fede privilegiata non può essere attribuita nè ai giudizi valutativi, nè alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (tipico è l’esempio dell’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante). Là dove la percezione sensoriale può invece essere organizzata staticamente (per esempio, con riguardo alla descrizione di uno stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), non esiste alcun margine di apprezzamento e l’atto dispiega la propria fede privilegiata”. Con la conseguenza che “l’atto conserva poi la sua forza probatoria tipica, quando la parte controinteressata non svolge contestazioni afferenti alla possibilità di un errore di apprezzamento sensoriale (in tal modo godendo della facoltà di prova contraria, con tutti i mezzi, compresi quelli presuntivi), ma intende provare che le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti sono diversi da quelli attestati, perché in tal caso non si contesta l’apprezzamento ed il giudizio sensoriale del pubblico ufficiale, ma si vuole affermare direttamente la falsità dell’atto, e ciè è possibile fare solo attraverso la querela di falso” (cosi Cass., Sez.un., 12545-1992 cit.).Alla stregua dei criteri enunciati, non è dato dubitare della mancanza – affermata dal giudice ‘a quò – di fede privilegiata del verbale in esame, nel punto in cui afferma l’avvenuto transito dell’autovettura del Bertazzoni, al crocevia, mentre il semaforo proiettava nella direzione di marcia di lui la luce rossa: si tratta, infatti, di una evidente valutazione, consistente nella individuazione e necessaria correlazione fra accadimenti relativi a corpi e congegni in movimento, affidata, come – senza contestazione alcuna – si legge in sentenza, con riguardo alla specifica doglianza dell’opponente, alla ‘semplice percezione sensoriale dell’agente accertatorè. Da ciò deriva, da un lato, che il verbale costituiva, sul punto controverso, solo un utile elemento di giudizio, nell’ambito della regola generale enunciata in premessa sull’onere probatorio, e, dall’altro, che era consentito al giudice del merito ammettere la prova contraria alle corrispondenti risultanze dell’atto, relative alla stessa sussistenza della violazione amministrativa; ferma restando, infine, l’incensurabilità della valutazione complessiva delle contrapposte emergenze, con applicazione, in caso di dubbio, della regola di giudizio enunciata dal cit. art. 23 comma 12 legge 689-1981. Ciò che appunto è avvenuto nel caso in esame, con conseguente infondatezza del ricorso proposto.Al relativo rigetto non conseguono statuizioni sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato.P.Q.M.Rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998.
3 Responses to “Queste le sentenze riguardanti il ruolo del testimone nei giudizi di opposizione alle multe”


Ho letto quanto esposta sull’argomento querela di falso. Il mio caso è assai diverso. Autovelox con mia convinzione di aver superato i limiti e quindi “multa giusta” tuttavia il notificatore Concessionario Defendini con concessione del Comune di Torino, ha consegnato alla custode senza aver tentato di trovarmi poiche io c’ero. Interpellato la custode ha detto “Non mi ha chiesto nulla, fa sempre così”. Cosa ne deduce?
@Nicola: potrebbe esserci un vizio della notifica. Mi invii il verbale, usando il form presente nella pagina di consulenza.
Il vigile per far confermare una sua contravvenzione, inventa il fatto che nell’auto non c’era nessuno e che ha chiamato un suo collega. La presunta testimonianza del collega non viene citata nel verbale di contestazione della contravvenzione ma ne vengo a conoscenza leggendo l’ordinanza di ingiunzione della Prefettura.
La contravvenzione è valida??? Il vigile urbano che ha funto da testimone doveva essere citato nel verbale di contestazione???
Grazie per la risposta