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	<title>Multe-Ingiuste.com &#187; contestazione</title>
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		<title>Quando non ti possono essere decurtati i punti dalla patente</title>
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		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nella normalità dei casi, la mancata contestazione immediata di una multa rappresenta per te &#8211; destinatario della sanzione &#8211; una circostanza oltremodo lesiva del diritto alla difesa. Difatti, la contestazione differita di una infrazione non ti consente di far &#8220;includere&#8221; nel verbale di accertamento le osservazioni scritte a tua difesa. Queste dichiarazioni possono valere come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella normalità dei casi, la <strong>mancata contestazione immediata</strong> di una multa rappresenta per te &#8211; destinatario della sanzione  &#8211; una circostanza oltremodo lesiva del diritto alla difesa.</p>
<p>Difatti, la contestazione differita di una infrazione non ti consente di far &#8220;includere&#8221; nel verbale di accertamento le osservazioni scritte a tua difesa.<span id="more-247"></span></p>
<p>Queste dichiarazioni possono valere come <strong>esimenti</strong> della tua condotta automobilistica e quindi come <strong>cause di esclusione della responsabilità </strong>di fronte alla legge.</p>
<p>Tuttavia, la <strong>mancata contestazione immediata</strong> dell&#8217;infrazione può giocare un ruolo a tuo favore laddove il Codice della Strada prevedesse, come sanzione accessoria, la <strong>decurtazione dei punti </strong>dalla patente.</p>
<h3><span style="color: #993300;">La sentenza che ha cambiato le regole del gioco</span></h3>
<p>Difatti, in virtù della <a href="http://www.multe-ingiuste.com/la-sentenza-della-corte-costituzionale-sulla-decurtazione-dei-punti-dalla-patente" target="_self"><strong>sentenza n° 27/2005</strong></a> pronunciata dalla Corte Costituzionale, i punti dalla patente <strong>non ti possono essere sottratti solo perché risulti l&#8217;intestatario di una vettura al P.R.A.</strong>.</p>
<p>Per una corretta applicazione dell&#8217;istituto della decurtazione dei punti, occorre che l&#8217;organo di polizia accertatore dell&#8217;infrazione ti abbia preliminarmente <strong>fermato ed identificato</strong>.</p>
<h3><span style="color: #993300;">La tua libertà è salva</span></h3>
<p>Questo perché la decurtazione dei punti è una sanzione avente natura<strong> personale </strong>e fortemente <strong>privativa della libertà di circolazione</strong>.</p>
<p>Se fossi privato della tua patente di guida ti immagini il tragico scenario che ne conseguirebbe?</p>
<p>Come raggiungeresti il tuo posto di lavoro, distante svariati chilometri dalla tua residenza?</p>
<p>Come potresti compiere le tue quotidiane attività?</p>
<p>Ed è per questo che la sanzione incisiva sui punti della patente non può prescindere dalla esatta individuazione della persona che conduceva il veicolo al momento dell&#8217;infrazione.</p>
<h3><span style="color: #993300;">Se sei nel contempo proprietario e conducente</span></h3>
<p>Tale assunto vale anche se eri personalmente alla guida del veicolo di tua proprietà.</p>
<p>In questa ipotesi, dovrai concentrarti sulla sola sanzione amministrativa pecuniaria e scegliere se pagare la multa o, al contrario, presentare ricorso per contestare il verbale di accertamento.</p>
<h3><span style="color: #993300;">Considerazione finale</span></h3>
<p>Tuttavia, se è vero che i tuoi preziosi punti sulla patente sono al riparo, è pur vero che resta un piccolo problema da risolvere: <strong>l&#8217;obbligo</strong> <strong>che hai</strong> <strong>di comunicare i dati anagrafici del conducente </strong>ai sensi dell&#8217;art. 126 bis &#8211; comma 2 &#8211; del Codice della Strada.</p>
<p>Anche in questo caso non ti preoccupare.</p>
<p>A breve pubblicherò un <a href="http://www.multe-ingiuste.com/come-evitare-la-multa-per-omessa-comunicazione-dei-dati-del-conducente" target="_self">post </a>che ti chiarirà le idee sull&#8217;argomento.</p>
<p>Ti saluto.</p>
<p><strong> </strong><!--more--></p>
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		<title>Ecco come puoi contestare le multe con il testimone</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 19:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
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		<category><![CDATA[percezione della realtà]]></category>
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		<description><![CDATA[Spesso i giudici di pace fondano il loro convincimento sulla legittimità o meno di una multa automobilistica sulla base di un unico documento prodotto in giudizio: il verbale di contestazione. Ciò avviene perchè, sovente, il malcapitato automobilista non conosce le molteplici possibilità istruttorie che il processo civile gli offre per difendersi e per sostenere le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spesso i giudici di pace fondano il loro convincimento sulla legittimità o meno di una multa automobilistica sulla base di un unico documento prodotto in giudizio: il<strong> verbale di contestazione</strong>. Ciò avviene perchè, sovente, il malcapitato automobilista non conosce le molteplici possibilità istruttorie che il processo civile gli offre per difendersi e per sostenere le sue ragioni. <span id="more-95"></span>Ad esempio, il destinatario della multa che ricorre al giudice di pace non considera che può fare richiesta di audizione di uno o più <strong>testimoni</strong> che, con le loro dichiarazioni, contrastino l&#8217;operato dell&#8217;agente accertatore dell&#8217;infrazione.</p>
<p>Ti chiarisco le idee con un caso di vita pratica.</p>
<h2><span style="color: #800000;">La busta di colore verde</span></h2>
<p>In occasione del tuo compleanno, trascorri una mattinata di relax a bordo della tua motocicletta, in compagnia di un amico, circolando lungo le strade della città. Dopo qualche mese da quella spensierata uscita, ti viene recapitata a casa, in maniera del tutto inaspettata, una sospetta busta di colore verde. La apri con un certo timore, la leggi e ti accorgi che in essa ti viene contestata l&#8217;infrazione dell&#8217;art. 146 del <strong>codice della strada </strong>perchè, a bordo del tuo motociclo, avresti proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa. Continui a leggere il verbale e ti accorgi che il vigile accertatore non ti ha potuto fermare perchè le condizioni del traffico non glielo consentivano.</p>
<p>A questo punto ti ricordi immediatamente del giorno della presunta infrazione (era il tuo compleanno!) e ti viene in mente che a quell&#8217;ora eri davvero in giro con la moto, ma non da solo! Ti sovviene che viaggiava insieme a te anche il tuo amico. Non ti ricordi, invece, di aver commesso delle infrazioni quel giorno, anche perchè ti conosci e sai di essere un motociclista attento e disciplinato. Allora inizi a pensare che magari il numero di targa riportato nel verbale è errato e che, in effetti, se è vero che in quel giorno ed a quell&#8217;ora ti trovavi in moto, non ricordi di aver circolato  in quel particolare tratto stradale indicato e regolamentato da un incrocio semaforico.</p>
<p>Preso come sei da questi tuoi numerosi dubbi, ma con la certezza di non aver violato alcuna norma del codice della strada, ti domanderai: <strong>posso difendermi contro le dichiarazioni rese dal vigile e dimostrare la mia totale estraneità ai fatti rappresentati nella multa?</strong></p>
<h2><span style="color: #800000;">Il testimone</span></h2>
<p>La risposta è senz&#8217;altro affermativa. Al di là di altri possibili motivi di opposizione, che in questa sede non tratterò, puoi contare sul tuo amico. Per cui potrai proporre ricorso al giudice di pace competente, indicando quale testimone a tuo favore proprio l&#8217;amico che viaggiava con te quale trasportato.</p>
<p>Potresti obiettare a questo punto che le dichiarazioni del vigile hanno un valore non opinabile perchè rese da un pubblico ufficiale.</p>
<p><strong>Ma ecco la bella notizia.</strong> <strong>Ti sbagli!</strong></p>
<p>Le autorità deputate a contestare le multe (polizia municipale, carabinieri ecc.) sono composte innanzitutto da uomini ed è noto che gli esseri umani, in quanto tali, possono commettere degli errori di valutazione!</p>
<p>Questa circostanza è stata di recente ribadita dalla Suprema Corte (cfr. <strong>Cassazione Civile sez. II, 29 agosto 2008 n° 21816</strong>) la quale, richiamando altre precedenti pronunce, pone l&#8217;attenzione su un elemento fondamentale al fine di consentire l&#8217;ingresso in giudizio di un teste per confutare l&#8217;operato del vigile: <strong>la percezione della realtà</strong>. La percezione della realtà altro non è che l&#8217;idea o la sensazione che un dato fatto si possa essere svolto in un certo modo secondo la <strong>valutazione personale</strong> e, quindi, <strong>soggettiva </strong>di un essere umano.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il problema dell&#8217;essere umano è infatti quello di cedere spesso alla tentazione della certezza, propenso a vivere in un mondo di sicurezza percettiva priva di dubbi, in cui le sue convinzioni lo portano continuamente a credere &#8211; spesso forzatamente &#8211; che le cose sono come le vede, senza alcuna alternativa.</strong> (Luca Bertolotti, Sulla (non) &#8211; percezione della realtà, <a href="http://www.spaziomente.com/costruttivismo.htm" target="_blank">vedi fonte</a>, 09/2005)</p>
</blockquote>
<p>La Suprema Corte, nella summenzionata sentenza, differenzia il caso in cui l&#8217;agente accertatore dell&#8217;infrazione abbia percepito una <strong>realtà dinamica</strong> (in movimento, come nel caso della motocicletta che transita su una strada) od una <strong>realtà statica </strong>(ossia cristallizzata e ferma).</p>
<p>Esempio lampante di realtà statica è il caso di un veicolo in sosta. Pensa all&#8217;ipotesi in cui, dovendo fare degli acquisti in compagnia di alcuni amici, parcheggi la tua vettura  in un area di sosta &#8220;libera&#8221;. Al tuo ritorno, trovi in bella mostra sul tergicristallo della macchina una multa. In particolare, la multa ti contesta la violazione dell&#8217;art. 157 comma 6 del codice della strada perchè hai sostato in zona sottoposta a limitazione di tempo, senza aver segnalato l&#8217;orario in cui la sosta aveva avuto inizio. Tuttavia, sul posto non vi era alcuna segnaletica che ti avvertisse della sosta a tempo limitato ed anche i tuoi amici riscontrano tale omissione.</p>
<p>In tale ipotesi, la dichiarazione resa nel verbale da parte dell&#8217;agente accertatore ha <strong>efficacia di piena prova </strong>(la percezione della realtà era statica!) e tu, malcapitato automobilista, proponendo ricorso nell&#8217;ordinario <strong>giudizio di opposizione alle multe</strong>, indicando a testimoni gli amici che erano in tua compagnia, avresti di certo fatto un buco nell&#8217;acqua. Difatti, il giudice di pace chiamato a decidere sulla opposizione avrebbe negato la tua richiesta di audizione dei testimoni. Questo perchè il vigile, o chi per esso, è da considerarsi un pubblico ufficiale e ciò che egli attesta essere successo &#8220;davanti ai suoi occhi&#8221;, senza oggetti in movimento, ha valore di atto pubblico e quindi incontrovertibile, <strong>il tutto salvo querela di falso</strong>.</p>
<p><strong>Questa è un&#8217;altra bella notizia che ti fornisco!</strong></p>
<h2><span style="color: #800000;">Querela di falso</span></h2>
<p>Anche in questo caso nulla è perso. Potrai difenderti dalla sanzione amministrativa attraverso un diverso procedimento, certamente più laborioso, ma altrettanto degno della tua attenzione. Questo procedimento, per l&#8217;appunto, si chiama querela di falso, da non confondere con la querela penale, la cui unica comunanza riscontrabile è la <strong>presenza obbligatoria del pubblico ministero</strong> quale parte del processo. Tale intervento si giustifica per la stessa natura della questione da trattare: difatti, mettendosi in dubbio l&#8217;intangibilità della pubblica fede del verbale agli occhi della collettività, occorre la presenza nel processo di un organo (per l&#8217;appunto, il pubblico ministero) che rappresenti in giudizio gli interessi della collettività, anche se l&#8217;impulso al procedimento di querela di falso proviene da un singolo.</p>
<p>La querela di falso, regolata dagli articoli 221 e seguenti del codice di procedura civile, viene proposta con atto di citazione o con dichiarazione resa nel giudizio di opposizione alla multa ed ha un unico scopo: <strong>accertare o meno la falsità di ciò che ha dichiarato il pubblico ufficiale</strong>. Nel caso in cui tu decida di proporre querela di falso nello stesso giudizio di opposizione ad una multa automobilistica sappi che il giudice di pace non è competente in questa delicata materia, essendo invece competente,  <em>ratione materiae,</em> il <strong>Tribunale</strong>. Per cui, di fatto, il giudice di pace si limiterà a prendere atto della tua querela di falso autorizzandone la proposizione, sospenderà il giudizio di opposizione e trasmetterà gli atti al Tribunale. In questa peculiare procedura, potrai utilizzare i mezzi istruttori di cui disponi per dimostrare la falsità delle dichiarazioni rese dall&#8217;agente accertatore e, quindi, potrai tranquillamente indicare il tuo importante testimone.</p>
<h2><span style="color: #800000;">Conclusioni</span></h2>
<p>Ci tenevo a scrivere questo articolo perchè ancora noto nei luoghi di giustizia un certo scetticismo ad utilizzare questo mezzo istruttorio in materia di sanzioni amministrative. Eppure, la sentenza della Suprema Corte che ho richiamato, non è foriera di un certo modo di valutare gli apprezzamenti soggettivi compiuti dagli agenti che accertano le infrazioni. A mio modesto parere, ritengo opportuno che si operi una &#8220;rivalutazione&#8221; della testimonianza che, non dimentichiamoci, resta la prova regina del processo, anche se liberamente valutabile dal giudice.</p>
<p>Ho pensato di <a href="http://www.multe-ingiuste.com/queste-le-sentenze-che-ti-possono-interessare-per-utilizzare-il-testimone-nei-giudizi-di-opposizione-alle-multe">pubblicare qui</a> le più <strong>significative sentenze </strong>della Corte di Cassazione riguardanti la materia trattata.</p>
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