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	<title>Multe-Ingiuste.com &#187; ordinanza</title>
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		<title>Leggi come la Corte Costituzionale affronta il problema della comunicazione dei dati del conducente</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Salvatore Iozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione dati del conducente]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[244/2006]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione dati conducente]]></category>
		<category><![CDATA[corte costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza]]></category>

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		<description><![CDATA[Ordinanza n° 244 del 22 giugno 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Annibale MARINI Presidente - Franco BILE Giudice - Giovanni Maria FLICK &#8221; - Francesco AMIRANTE &#8221; - Ugo DE SIERVO &#8221; - Romano VACCARELLA &#8221; - Paolo MADDALENA &#8221; - Alfio FINOCCHIARO &#8221; - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-310" style="border: 0pt none;" title="corte-costituzionale" src="http://www.multe-ingiuste.com/wp-content/uploads/2008/11/corte-costituzionale.jpg" alt="" width="460" height="306" /></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span><span style="color: #993300;">Ordinanza n° 244 del 22 giugno 2006</span></span></h3>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>composta dai signori:<br />
- Annibale MARINI Presidente<br />
- Franco BILE Giudice<br />
- Giovanni Maria FLICK &#8221;<br />
- Francesco AMIRANTE &#8221;<br />
- Ugo DE SIERVO &#8221;<br />
- Romano VACCARELLA &#8221;<br />
- Paolo MADDALENA &#8221;<br />
- Alfio FINOCCHIARO &#8221;<br />
- Alfonso QUARANTA &#8221;<br />
- Franco GALLO &#8221;<br />
- Luigi MAZZELLA &#8221;<br />
- Gaetano SILVESTRI &#8221;<br />
- Sabino CASSESE &#8221;<br />
- Maria Rita SAULLE &#8221;<br />
- Giuseppe TESAURO &#8221;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art.  126-bis,  comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall&#8217;art. 7, comma 1, del decreto legislativo  15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive  del  nuovo codice della strada, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo  risultante  all&#8217;esito  della  modifica apportata dall&#8217;art. 7, comma 3,  lettera  b),  del  decreto-legge  27 giugno 2003, n.  151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2003, n. 214, nonché dell&#8217;art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, promosso con ordinanza del 15 novembre 2005 dal Giudice di pace di Aosta, nel procedimento civile vertente  tra  Autosalone  Columbia s.n.c. e la Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste, iscritta al  n.  20 del registro ordinanze 2006 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto,  l&#8217;atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio   dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.</p>
<div class="text" style="text-align: justify;">
<div class="ArborTitolo" style="text-align: justify;"><strong>Ritenuto</strong></div>
<div class="ArborPara">che il Giudice di pace di Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale &#8211; in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione &#8211; dell&#8217;art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall&#8217;art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all&#8217;esito della modifica apportata dall&#8217;art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell&#8217;art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;</div>
<div class="ArborPara">che il rimettente premette di dover giudicare il ricorso proposto dalla società &#8220;Autosalone Columbia&#8221; s.n.c. avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia che confermava l&#8217;irrogazione della sanzione, contemplata dall&#8217;art. 180, comma 8, del codice della strada, a carico della predetta società, per non avere la stessa ottemperato all&#8217;invito a fornire, ai sensi dell&#8217;art. 126-bis, comma 2, del medesimo codice, le generalità del conducente della vettura di proprietà della società ricorrente;</div>
<div class="ArborPara">che, secondo il Giudice di pace di Aosta, il combinato disposto delle norme testé menzionate &#8211; nel sanzionare sul piano pecuniario la mancata comunicazione, da parte del proprietario del veicolo, dei dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell&#8217;accertata infrazione &#8211; violerebbe l&#8217;art. 3 della Costituzione sotto due distinti profili;</div>
<div class="ArborPara">che, difatti, in virtù di tali norme «si impone al titolare di una ditta» &#8211; per sottrarsi all&#8217;irrogazione della sanzione di cui all&#8217;art. 180, comma 8, del codice della strada &#8211; di «indicare quale dipendente sia stato alla guida di un veicolo aziendale» in occasione dell&#8217;accertata infrazione, ovvero, in caso contrario, «di effettuare il pagamento di una somma di denaro»;</div>
<div class="ArborPara">che in tal modo si darebbe vita, <em>ex lege</em>, ad «una evidente disparità di trattamento tra i cittadini, in particolare tra coloro che hanno la capacità patrimoniale di assolvere all&#8217;adempimento imposto e coloro che non hanno tale capacità», ponendosi questi ultimi nella necessità di «indicare un nominativo che funga da &#8220;capro espiatorio&#8221;»;</div>
<div class="ArborPara">che accanto all&#8217;ipotizzato contrasto con il principio di eguaglianza si assume la violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione «anche sotto il profilo della ragionevolezza»;</div>
<div class="ArborPara">che il rimettente &#8211; non senza evidenziare che «la sanzione prevista per il proprietario del veicolo non è riconducibile alla trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale» &#8211; sottolinea che essa appare destinata ad operare anche quando, come «nel caso in questione», il destinatario abbia ottemperato, «presentandosi o scrivendo», all&#8217;invito a rispondere, seppur al solo fine di esporre di non poter rivelare i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell&#8217;infrazione, tenuto conto «che la richiesta perviene a distanza di molti mesi dall&#8217;avvenuta violazione», e dunque fornendo una motivazione «legittima e ragionevole», specie in considerazione della inesistenza di norme che impongano al proprietario del veicolo «di prendere nota giornalmente dei dati del conducente, familiare o dipendente»;</div>
<div class="ArborPara">che su tali basi, quindi, il giudice <em>a quo</em> ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto delle norme impugnate;</div>
<div class="ArborPara">che è intervenuto in giudizio, con il patrocinio dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione sollevata;</div>
<div class="ArborPara">che, secondo la difesa dello Stato, la stessa «è da ritenersi inammissibile in quanto il giudice <em>a quo</em> ha omesso di descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame e di motivare sulla rilevanza»;</div>
<div class="ArborPara">che la difesa erariale evidenzia, in subordine, come il prospettato dubbio di costituzionalità sia comunque privo «di ogni fondamento»;</div>
<div class="ArborPara">che, difatti, la scelta della «sanzionabilità, sul piano patrimoniale, della condotta del proprietario del veicolo che ometta di comunicare &#8211; ai fini dell&#8217;applicazione delle sanzioni anche di natura personale previste dal codice della strada &#8211; i dati personali e della patente del conducente», lungi dall&#8217;essere irragionevole, si presenta coerente con l&#8217;obbligo di vigilanza «posto a carico di chi ha la disponibilità del veicolo» dall&#8217;art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dagli artt. 196 e 214, comma 1-bis, del codice della strada, non presentando alcun profilo di incostituzionalità, come avrebbe ribadito questa Corte nella sentenza n. 27 del 2005.</div>
<div class="text">
<div class="ArborTitolo" style="text-align: justify;"><strong>Considerato</strong></div>
<div class="ArborPara">che il Giudice di pace di Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale &#8211; in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione &#8211; dell&#8217;art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall&#8217;art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all&#8217;esito della modifica apportata dall&#8217;art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell&#8217;art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;</div>
<div class="ArborPara">che la censura di violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione, prospettata sotto il profilo della supposta «disparità di trattamento tra i cittadini, in particolare tra coloro che hanno la capacità patrimoniale di assolvere all&#8217;adempimento imposto e coloro che non hanno tale capacità», è manifestamente inammissibile, essendo la stessa «sollevata in modo astratto ed ipotetico» (ordinanza n. 66 del 2005);</div>
<div class="ArborPara">che l&#8217;ordinanza di rimessione non contiene, difatti, «alcun riferimento alle condizioni economiche» dell&#8217;attore nel giudizio principale, «né ad un&#8217;eventuale eccezione svolta dal medesimo in relazione ad una pretesa incapacità economica ad assolvere l&#8217;obbligo di pagamento» previsto dalle censurate disposizioni; omissioni che comportano «la inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza» (ordinanza n. 66 del 2005);</div>
<div class="ArborPara">che è, del pari, manifestamente inammissibile la censura di violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione, prospettata sotto il profilo del difetto di ragionevolezza che connoterebbe l&#8217;impugnato combinato disposto normativo;</div>
<div class="ArborPara">che tale doglianza &#8211; a parte il poco comprensibile rilievo svolto dal rimettente, secondo cui «la sanzione prevista per il proprietario del veicolo non è riconducibile alla trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale», giacché la sanzione ex art. 180, comma 8, del codice della strada è proprio diretta a reprimere non già un&#8217;infrazione stradale, bensì «l&#8217;omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all&#8217;autorità amministrativa al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti» (così, da ultimo, Cass. 23 giugno 2005, n. 13488; nello stesso senso già Cass. 5 marzo 2002, n. 3123 e Cass. 20 luglio 2001, n. 9924) &#8211; mira a stigmatizzare la equiparazione che le norme impugnate stabilirebbero tra condotte del tutto differenti;</div>
<div class="ArborPara">che, difatti, la sanzione pecuniaria <em>de qua</em> colpirebbe indifferentemente, secondo il rimettente, tanto il comportamento di chi si disinteressi completamente della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, quanto il contegno di chi, «presentandosi o scrivendo», espliciti, invece, le ragioni che gli impediscono di ottemperare all&#8217;invito a rispondere, fornendo una giustificazione «legittima e ragionevole»;</div>
<div class="ArborPara">che il rimettente, tuttavia, non ha esplorato la possibilità di pervenire ad un&#8217;interpretazione delle norme impugnate conforme a Costituzione;</div>
<div class="ArborPara">che il giudice a quo, per un verso, ha omesso di verificare se il rinvio dell&#8217;art. 126-bis, comma 2, del codice della strada alla «sanzione prevista dall&#8217;art. 180, comma 8» del medesimo codice non sia esteso anche ai presupposti necessari, ai sensi della norma richiamata, per l&#8217;irrogazione di tale sanzione, e dunque se sussista in concreto un «giustificato motivo»;</div>
<div class="ArborPara">che, inoltre, il giudice rimettente neppure ha attribuito rilievo alla circostanza che agli illeciti amministrativi contemplati dal codice della strada si applica la disciplina generale dell&#8217;illecito depenalizzato di cui alla <strong>legge 24 novembre 1981, n. 689</strong> (Modifiche al sistema penale), il cui <strong>art. 3</strong>, nel subordinare la responsabilità all&#8217;esistenza di un&#8217;azione od omissione che sia «<strong>cosciente e volontaria</strong>», ha inteso, appunto, prevedere il <strong>caso fortuito </strong>o la <strong>forza maggiore</strong> quali <strong>circostanze idonee ad esonerare l&#8217;agente da responsabilità</strong>;</div>
<div class="ArborPara">che, dunque, il rimettente non ha verificato se, alla stregua di tale duplice argomento ermeneutico (letterale e sistematico), già esista la <strong>possibilità di discernere il caso di chi</strong>, inopinatamente, <strong>ignori del tutto l&#8217;invito «a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»</strong>, <strong>da quello di colui che</strong>, «<span style="color: #993300;"><strong>presentandosi o scrivendo</strong></span>», <strong>adduca invece l&#8217;esistenza di motivi idonei a giustificare l&#8217;omessa trasmissione di tali dati</strong>;</div>
<div class="ArborPara">che, pertanto, la mancata verifica circa la possibilità di giungere ad un&#8217;interpretazione <em>secundum Constitutionem</em> del combinato disposto delle due norme censurate rende manifestamente inammissibile la questione sollevata (ordinanze n. 64 e n. 57 del 2006).</div>
<div class="ArborPara">Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</div>
<div class="text">
<div class="ArborTitolo" style="text-align: justify;">per questi motivi</div>
<div class="ArborPara">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div class="ArborPara">dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall&#8217;art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all&#8217;esito della modifica apportata dall&#8217;art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell&#8217;art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Aosta con l&#8217;ordinanza di cui in epigrafe.</div>
<div class="ArborPara">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2006.</div>
<div class="ArborPara">DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 GIU. 2006.</div>
</div>
</div>
</div>
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